F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 10/TFN del 30.9.2019 – (Deferimento n. 238/313 pf18-19 GC/GP/ma del 4.7.2019 del 4.7.2019 a carico di Amorosino Francesco più altri – Reg. Prot. 5/TFN-SD). Decisione n. 10/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 238/313 pf18-19 GC/GP/ma del 4.7.2019 Reg. Prot. 5/TFN-SD

Decisione n. 10/TFN-SD 2019/2020

Deferimento n. 238/313 pf18-19 GC/GP/ma del 4.7.2019

Reg. Prot. 5/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

Avv. Valentino Fedeli – Presidente f. f.;

Dott. Pierpaolo Grasso – Componente (Relatore);

Avv. Sergio Quirino Valente – Componente;

Dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 27 Settembre 2019,

a seguito del Deferimento n. 238/313 pf18-19 GC/GP/ma del 4.7.2019,

la seguente

DECISIONE

La presente questione prende le mosse dal deferimento n. 238/313/pf18-19/GC/GP/ma del 4 Luglio  2019 con la quale la Procura Federale ha deferito il Presidente p.t. della società ASD Calcio Flaminia, il Presidente della SSD Virtus Campagnano, diversi giocatori fra i quali gli odierni deferiti, nonché la società SSD Virtus Campagnano.

I fatti di cui al deferimento in questione sono già stati valutati da questo Tribunale nell’ambito della decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 16/TFN del 6 Agosto 2019, decisione confermata dalla Corte Federale d’Appello con decisione n.1 dell’11 Settembre 2019.

Nei confronti degli odierni deferiti il Tribunale Federale aveva disposto il rinvio della trattazione, in ragione dell’esigenza di verificare la ricezione dell’avviso di convocazione all’udienza di trattazione.

All’odierna udienza la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento, anche alla luce della pronuncia di appello che ha confermato le già disposte statuizioni di primo grado nei confronti degli altri deferiti, chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- Amorosino Francesco 4 (quattro) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali;

- Callegari Matteo 4 (quattro) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali;

- Gabrielli Alessio 4 (quattro) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali;

- Gabrielli Christian 5 (cinque) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali;

- Graziosi Graziano 5 (cinque) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali;

- Laurenti Andrea 6 (sei) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali;

- Saliu Nderim 4 (quattro) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali;

- Sica Gian Marco 4 (quattro) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali;

- Sugoni Andrea 5 (cinque) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali;

- SSD Virtus Campagnano ammenda pari ad € 1.500,00 (millecinquecento/00).

Non sono comparse le parti.

Il collegio preliminarmente dà contezza della circostanza che gli avvisi di convocazione alla prima udienza di trattazione sono tutti stati recapitati nei termini e nei modi previsti dall’ordinamento e, pertanto, la mancata costituzione in giudizio non può avere alcuna rilevanza ai fini processuali. Anche con riferimento ad Amorosino Francesco, il cui ricevimento dell’avviso della prima udienza di trattazione risulta perfezionato in data 24 Luglio  2019 e, pertanto, senza l’avvenuto rispetto dei termini liberi di cui all’art. 85, comma 2, CGS FIGC, va rilevato che l’avviso di rinvio della presente udienza risulta regolarmente spedito all’indirizzo del deferito ove ha ricevuto le altre comunicazioni e, risulta regolarmente recapitata al suo indirizzo, tanto è vero che, dai dati in possesso della segreteria, la raccomandata con la quale è stata spedita la comunicazione del rinvio risulta disponibile per il ritiro presso l’ufficio postale a partire dal 10 Agosto 2019. Tenuto conto che nel Codice di Giustizia sportiva, per la forma di comunicazione degli atti è previsto il ricorso, fra gli altri, agli ordinari mezzi postali, deve evidenziarsi che, come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità “le lettere raccomandate si presumono conosciute nel caso di mancata consegna per assenza del destinatario e di altra persona abilitata a riceverla dal momento del rilascio del relativo avviso di giacenza presso l’ufficio postale” (Cass. Sez. Un. 24 aprile 2003, n. 6527). Con riferimento, poi, al Sica Gian Marco, la raccomandata a/r con la quale gli è stato comunicato il rinvio dell’udienza di trattazione risulta, dagli atti in possesso della segreteria, regolarmente consegnata in data 9 Agosto 2019.

Nel merito il collegio non può che confermare quanto già affermato da questo Tribunale in ordine alla responsabilità dei giocatori coinvolti e, conseguentemente anche degli odierni deferiti, nella pronuncia di cui al Comunicato n. 16/TFN del 6

Agosto 2019 che qui si intende integralmente confermato in relazione ai fatti ivi indicati, il cui impianto è stato sostanzialmente confermato dalla Corte Federale d’Appello con Decisione n. 1 dell’11 Settembre 2019.

Si ribadisce, tuttavia, che la giovane età e l’inesperienza mostrata nel caso concreto dagli odierni deferiti possano essere ritenute elementi idonei a riconoscere una congrua riduzione della sanzione richiesta.

Si ritiene, poi, alla luce dei fatti in questione sussistente la responsabilità contestata alla società deferita e si ritiene di

irrogare alla stessa la sanzione richiesta dalla Procura Federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di Consiglio, accoglie il deferimento nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, irroga le seguenti sanzioni:

- Amorosino Francesco 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi in gare ufficiali;

- Callegari Matteo 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi in gare ufficiali;

- Gabrielli Alessio 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi in gare ufficiali;

- Gabrielli Christian 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali;

- Graziosi Graziano 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali;

- Laurenti Andrea 3 (tre) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali;

- Saliu Nderim 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi in gare ufficiali;

- Sica Gian Marco 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi in gare ufficiali;

- Sugoni Andrea 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali;

- SSD Virtus Campagnano ammenda pari ad € 1.500,00 (millecinquecento/00).

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