F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 111/TFN del 17.02.2020 – (Deferimento del Procuratore Federale n. 006030/1530 pf 18-19 MS/mf dell’11.11.2019 a carico del Sig. Firas Al Dilaimi Maccioni – Reg. Prot. 94/TFN-SD)17 febbraio 2020 Decisione n. 111/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 006030/1530 pf 18-19 MS/mf dell’11.11.2019 Reg. Prot. 94/TFN-SD

Decisione n. 111/TFN-SD 2019/2020

Deferimento n. 006030/1530 pf 18-19 MS/mf dell’11.11.2019

Reg. Prot. 94/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

Cons. Nicola Durante – Presidente;

Avv. Fabio Micali – Componente (Relatore);

Avv. Francesca Mite – Componente;

Avv. Angelo Venturini – Componente;

Dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 6 febbraio 2020,

a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 006030/1530 pf 18-19 MS/mf dell’11.11.2019 a carico del Sig. Firas Al Dilaimi Maccioni,

la seguente

DECISIONE

Con provvedimento dell’11 novembre 2019 la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- il sig. Firas Al Dilaimi Maccioni, all’epoca dei fatti vicepresidente della società ASD Nettuno per “la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente fino al 16.6.2019 (art. 4, comma 1, del vigente CGS), ovvero dei principi di lealtà, probità e correttezza in relazione all’art. 28 del Reg. SGS secondo cui i soggetti che operano in ambito federale sono tenuti all’osservanza delle norme federali, in quanto applicabili all’attività giovanile e scolastica, nonché agli artt. 39 e 43, comma 2, delle NOIF, per aver:

a) consentito a giovani calciatori nati tra il 2008-2009, ctg. pulcini, di partecipare, nelle fila della società ASD Nettuno, al torneo autorizzato “Academy Cup 2019”, (organizzato dalla società AC Perugia Calcio Srl e svoltosi in Umbria, in data

18, 19 e 20 aprile 2019), privi di tesseramento, copertura sanitaria ed assicurativa, previa attestazione di circostanze false;

b) nello stesso periodo in cui ricopriva la carica di Presidente della società ASD Nettuno (ed iscritto la società al torneo Academy Cup 2019 del 18/20 aprile 2019, organizzato dal Perugia calcio), collaborato anche con altra società affiliata alla FIGC, ovvero la società ASD Sporting San Giacomo”;

- la società ASD Nettuno “per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del CGS vigente “ratione temporis”, (oggi trasfuso nell’art. 6 comma 2 del vigente CGS), per le condotte poste in essere dal proprio vicepresidente sig. Firas Al Dilaimi Maccioni come sopra descritte”;

- la società AC Perugia “per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del CGS vigente “ratione temporis”, (oggi trasfuso nell’art. 6 comma 2 del vigente CGS), per le condotte poste in essere dal proprio tesserato sig. Tortolini Francesco”;

Nella riunione fissata il 16 Gennaio 2020, il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, decideva le posizioni di della società ASD Nettuno e della società AC Perugia Calcio Srl e disponeva lo stralcio della posizione del sig. Firas Al Dilaimi Maccioni, poiché con riguardo a costui non vi era prova della notifica dell’atto di deferimento, né dell’avviso di convocazione alla riunione. il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare rinviava, pertanto, la trattazione del procedimento all’udienza del 6.2.2020 ore 15.00.

Il deferimento.

Il deferimento trae origine dai seguenti fatti.

La Procura federale ha contestato al sig. Firas Al Dilaimi Maccioni, in qualità di vicepresidente della società ASD Nettuno, di avere consentito a giovani calciatori nati tra il 2008-2009, della categoria pulcini, di partecipare nelle fila della società ASD Nettuno, al torneo autorizzato “Academy Cup 2019”, organizzato dalla società AC Perugia Calcio Srl e svoltosi in Umbria, in data 18, 19 e 20 aprile 2019. Egli ha consentito tale partecipazione ai giovani atleti seppur, privi di tesseramento, di copertura sanitaria ed assicurativa, previa attestazione di circostanze false.

L’istruttoria.

Nel corso dell’attività istruttoria venivano espletati vari atti di indagine e venivano acquisiti documenti costituenti fonti di prova e precisamente:

Delega della Procura Federale con nota del CR Lazio e denuncia del Sig. Stefano Tosoni; Fogli di censimento della società ASD Nettuno

Fogli di censimento della società Perugia Calcio;

Richiesta di fogli di censimento della società Sporting San Giacomo e risposta CR Lazio; Regolamento Torneo “Football Academy Cup”

Contratto di affiliazione ASD Nettuno - Perugia Calcio;

Scheda di partecipazione – nulla osta del novembre 2018, al Torneo Academy Cup 2019, da parte della società ASD Nettuno, ed elenco dei partecipanti;

Conferma partecipazione Torneo da parte della ASD Nettuno;

Verbale di dimissioni dalla carica di Presidente della ASD Nettuno del sig. Firas Al Dilaimi Maccioni del febbraio 2019; Tessere federali dei partecipanti al Torneo;

Audizione del sig. Stefano Tosoni; Audizione del sig. Mauro Lucarini;

Altra audizione del sig. Stefano Tosoni; Audizione del sig. Giuseppe Santanastasi; Audizione del sig. Firas Al Dilaimi Maccioni; Audizione del sig. Roberto David;

Convocazione del sig. Luciano Falessi; Audizione del sig. Franco Paioncini; Audizione del sig. Francesco Tortolini; Audizione del sig. Massimiliano Santopadre; Foto del torneo;

AS Firas.

Il dibattimento.

All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, ed ha richiesto l’irrogazione della sanzione dell'inibizione per mesi 9 nei confronti del sig. Firas Al Dilaimi Maccioni.

Per il deferito nessuno è comparso.

I motivi della decisione.

La Procura Federale ha provveduto ad acquisire documentazione idonea alla ricostruzione dei fatti.

È stata compiuta un'attività istruttoria estremamente esauriente, dalla quale è emersa la piena prova dei fatti ascritti al deferito.

Non sussiste alcun dubbio che egli in virtù del ruolo ricoperto all’epoca dei fatti (vicepresidente della società ASD Nettuno) abbia consentito a giovani calciatori della categoria pulcini, di partecipare, nelle fila della società ASD Nettuno, al torneo autorizzato “Academy Cup 2019”, che era stato organizzato dalla società AC Perugia Calcio Srl e tenutosi in Umbria nelle date del 18, 19 e 20 aprile 2019) senza tesseramento, copertura sanitaria ed assicurativa, in forza di attestazione di circostanze false.

È stato, inoltre, dimostrato che egli, nello stesso periodo in cui ricopriva la carica di Presidente della società ASD Nettuno (ed iscritto la società al torneo Academy Cup 2019 del 18/20 aprile 2019, organizzato dal Perugia calcio), abbia collaborato anche con altra società affiliata alla FIGC, cioè la società ASD Sporting San Giacomo.

Debbono, pertanto, considerarsi pienamente provate le condotte ascritte al sig. Firas Al Dilaimi Maccioni a seguito delle audizioni compiute ed in forza della documentazione depositata dalla Procura Federale.

Per le ragioni sopra esposte, risulta dimostrato in modo incontrovertibile che il deferito consentì a giovani calciatori, nati tra il 2008-2009, categoria pulcini, di partecipare al Torneo Academy Cup 2019, svoltosi in Umbria tra il 18 ed il 20 aprile 2019, nonostante costoro fossero privi di tesseramento e di copertura sanitaria ed assicurativa.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di Consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto, irroga la sanzione dell’inibizione di mesi 9 (nove) al sig. Firas Al Dilaimi Maccioni.

 

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