F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 113/TFN del 17.02.2020 – (Deferimento del Procuratore Federale n. 8562/477 pf 19-20 GC/gb del 10.01.2019 a carico del Sig. Cioli Gianluca e della società ASD Cioli Ariccia Feros (già ASD Cioli Ariccia Valmontone) – Reg. Prot. 137/TFN-SD) Decisione n. 113/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 8562/477 pf 19-20 GC/gb del 10.01.2019 Reg. Prot. 137/TFN-SD

Decisione n. 113/TFN-SD 2019/2020

Deferimento n. 8562/477 pf 19-20 GC/gb del 10.01.2019

Reg. Prot. 137/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

Cons. Nicola Durante – Presidente;

Avv. Fabio Micali – Componente;

Avv. Francesca Mite – Componente (Relatore);

Avv. Angelo Venturini – Componente;

Dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 6 febbraio 2020,

a  seguito  del  Deferimento  del  Procuratore  Federale  n.  8562/477  pf  19-20  GC/gb  del  10.01.2019  a  carico  del Sig. Cioli Gianluca e della società ASD Cioli Ariccia Feros (già ASD Cioli Ariccia Valmontone),

 la seguente

DECISIONE

Il deferimento.

La Procura Federale con atto datato 10.01.2020 ha deferito a questo Tribunale:

1. il Sig. Cioli Gianluca, Presidente e legale rappresentante della società ASD Cioli Ariccia Feros (già ASD Cioli Ariccia Valmontone), al quale ha contestato la violazione di cui all’art. 32, comma 5 del CGS, in relazione alle indicazioni previste nel C.U. n. 1145 - Divisione Calcio a 5 - pubblicato in Roma il 12.06.2019, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 15/07/2019, la documentazione riguardante “la fidejussione in originale” (punto 5 del C.U. n. 1145 del 12.06.2019) e per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente. Fatto commesso in Roma (RM) nella data di mancato deposito della documentazione richiesta;

la società ASD Cioli Ariccia Feros (già ASD Cioli Ariccia Valmontone), ai sensi dell’art. 6, comma 1 del CGS-FIGC stante

l’inadempimento ascritto al proprio legale rappresentante.

Siffatto deferimento aveva tratto le mosse dalla comunicazione della Co.Vi.So.D. del 29 ottobre 2019, che, all’esito dell’istruttoria condotta in ordine alla domanda di iscrizione al campionato nazionale di Calcio a 5 – Serie A2 - s.s. 2019/2020 della ASD Cioli Ariccia Valmontone, aveva evidenziato il mancato deposito da parte della società della detta fideiussione con le modalità di cui al C.U. n. 1145 del 12/06/2019.

Entrambi i deferiti non hanno trasmesso a questo Tribunale memoria difensiva.

Il dibattimento

Alla riunione del 6 febbraio 2020 sono comparsi per la Procura Federale, il Dott. Luca Scarpa, il Dott. Mauro De Dominicis e l’Avv. Silvia Loche.

Per i deferiti nessuno è comparso.

La Procura Federale ha chiesto confermarsi il deferimento e irrogarsi le seguenti sanzioni:

- per il sig. Cioli Gianluca: inibizione 30 (trenta) giorni;

- per la società ASD Cioli Ariccia Feros (già ASD Cioli Ariccia Valmontone): ammenda di € 300,00 (trecento/00);

La decisione

Ad avviso del Collegio il deferimento è fondato.

La normativa che si è richiamata, contenente gli adempimenti per la iscrizione al Campionato Nazionale di Calcio a 5 – Serie A2 2019/2020, prevede che le società debbano formalizzare entro il termine del 15.07.2019, la domanda di iscrizione al campionato secondo le modalità on-line, in una alla compilazione definitiva e relativo invio telematico della detta domanda, sotto comminatoria, decorso il termine, della non accettazione della iscrizione.

Precisa, altresì, il C.U. n. 1145 che “l: “l’inosservanza del medesimo termine del 15 Luglio  2019, per l’invio della documentazione da allegare alla domanda di iscrizione, secondo modalità on-line, alla Divisione Calcio a 5, anche con riferimento ad uno soltanto degli allegati previsti dai punti 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito di trasmissione degli atti da parte della Co.Vi.So.D., su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la ammenda di euro 300,00 per ciascun inadempimento””.

Nel caso in esame, risulta documentalmente provato e, peraltro, non contestato che la società deferita non ha provveduto a trasmettere al competente Dipartimento la fideiussione di cui al punto 5 del C. U. n. 1145, sicché la società va sanzionata per tale inadempimento con l’ammenda di € 300, 00 (trecento).

Per quel che concerne la posizione del Sig. Cioli Gianluca, quale Presidente all’epoca dei fatti della società è come tale responsabile della violazione di cui trattasi.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di Consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge le seguenti sanzioni:

- per il Sig. Cioli Gianluca, l’inibizione di giorni 30 (trenta);

- per la società ASD Cioli Ariccia Feros, l’ammenda di € 300,00 (trecento/00).

 

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