F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 114/TFN del 17.02.2020 – (Deferimento del Procuratore Federale n. 8554/476 pf 19-20 GC/gb del 10.01.2019 a carico del Sig. Portincasa Rocco e della società APD Sammichele 1992 già Pol. D. Sammichele – Reg. Prot. 136/TFN-SD) Decisione n. 114/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 8554/476 pf 19-20 GC/gb del 10.01.2019 Reg. Prot. 136/TFN-SD
Decisione n. 114/TFN-SD 2019/2020
Deferimento n. 8554/476 pf 19-20 GC/gb del 10.01.2019
Reg. Prot. 136/TFN-SD
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da
Cons. Nicola Durante – Presidente;
Avv. Fabio Micali – Componente;
Avv. Francesca Mite – Componente;
Avv. Angelo Venturini – Componente (Relatore);
Dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;
ha pronunciato nella riunione fissata il 6 febbraio 2020,
a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 8554/476 pf 19-20 GC/gb del 10.01.2019 a carico del Sig. Portincasa Rocco e della società APD Sammichele 1992 (già Pol. D. Sammichele),
la seguente
DECISIONE
Il Deferimento
Con il deferimento in oggetto la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale:
- il sig. Portincasa Rocco, all’epoca dei fatti presidente e legale rappresentante della società APD Sammichele 1992, per rispondere della violazione di cui all’art. 32, comma 5 del CGS, in relazione al C.U. n. 1145 del 12.6.2019, riguardante l’iscrizione al campionato nazionale di calcio a 5, serie A, per non aver provveduto, entro il termine del 15.7.2019, a
depositare l’originale della fidejussione;
- la società ASD Sammichele 1992 a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1 del CGS, per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante.
La Procura ha ritenuto di svolgere l’azione disciplinare all’esito della segnalazione della Co.Vi.So.D. del 29 ottobre 2019.
All’udienza del 6.2.2020 sono comparsi i rappresentanti della Procura Federale: Dott. Luca Scarpa, Dott. Mauro De Dominicis e l’Avv. Silvia Loche. Per i deferiti nessuno è comparso.
La Procura Federale ha chiesto confermarsi il deferimento e irrogarsi le seguenti sanzioni:
- per il sig. Portincasa Rocco: inibizione 30 (trenta) giorni;
- per la società APD Sammichele 1992: ammenda di € 300,00 (trecento/00).
I motivi della decisione
Dalla segnalazione in atti della Co.Vi.So.D. risulta effettivamente che il deferito non ha provveduto all’adempimento del deposito, entro il termine 15.7.2019, dell’originale della fidejussione, previsto dal C.U. n. 1145 del 12.6.2019, riguardante l’iscrizione al campionato nazionale di calcio a 5, serie A
Sussiste, pertanto, la responsabilità del deferito, in ragione del suo ruolo societario.
Dal comportamento del deferito, per il suo ruolo societario, consegue, inoltre, la responsabilità della società.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,
all’esito della Camera di Consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge le seguenti sanzioni:
- per il Sig. Portincasa Rocco, l’inibizione di giorni 30 (trenta);
- per la società APD Sammichele 1992, l’ammenda di € 300,00 (trecento/00).
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