F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 115/TFN del 18.02.2020 – (Deferimento n. 9172/668 pf 19-20 GC/blp del 21.01.2020 a carico del Sig. Curci Riccardo e della società FC Rieti Srl – Reg. Prot. 140/TFN-SD) 18 febbraio 2020 Decisione n. 115/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 9172/668 pf 19-20 GC/blp del 21.01.2020 Reg. Prot. 140/TFN-SD

Decisione n. 115/TFN-SD 2019/2020

Deferimento n. 9172/668 pf 19-20 GC/blp del 21.01.2020

Reg. Prot. 140/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

Cons. Roberto Proietti - Presidente;

Avv. Paolo Clarizia – Componente;

Avv. Leopoldo Di Bonito – Componente (Relatore);

Avv. Valentino Fedeli – Componente;

Avv. Giovanni Marco Zoppi – Componente;

Dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 14 febbraio 2020,

a seguito del Deferimento n. 9172/668 pf 19-20 GC/blp del 21.01.2020 a carico del Sig. Curci Riccardo e della società FC Rieti Srl,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale, con atto del 21.01.2020, ha deferito a questo Tribunale il sig. Riccardo Curci, in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della Società FC Rieti Srl, per violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS in relazione all’art. 31, comma 1, del CGS e all’art. 85 lettera C) paragrafo III) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver prodotto alla Co.Vi.So.C., entro la data del 30 novembre 2019, la relazione contenente

il giudizio della società di revisione a corredo della situazione patrimoniale intermedia al 30.09.2019, in relazione a poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi.

Il deferimento, che ha coinvolto la stessa Società FC Rieti Srl ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS - FIGC, ha tratto le mosse dall’esposto 24.12.2019 della Co.Vi.So.C. - Commissione vigilanza società di calcio, con il quale era stato evidenziato alla Procura Federale il detto mancato deposito.

A seguito della comunicazione della chiusura delle indagini da parte della Procura federale, gli attuali deferiti hanno fatto pervenire a quest’ultima, memoria difensiva, redatta dall’avv. Antonio Schilirò, con la quale hanno esposto le ragioni della

mancata produzione alla Co.Vi.So.C., entro la data del 30 novembre 2019, della relazione contenente il giudizio della società di revisione a corredo della situazione patrimoniale intermedia al 30.09.2019, ed hanno concluso per il proscioglimento.

Con tale memoria hanno evidenziato gli ultimi accadimenti della Società, ovvero le recenti modifiche intervenute al relativo assetto societario. In particolare, in epoca recente, la Società è stata interessata dalle cessioni di quote alla Italdiesel s.r.l. e dalla successiva riacquisizione delle stesse da parte del sig. Riccardo Curci, intervenuto al solo fine di evitarne il tracollo e provvedere ai mancati pagamenti cui avrebbe dovuto adempiere la precedente proprietà; in conseguenza di ciò la difesa asserisce che la società non è stata in grado di far fronte agli adempimenti previsti all’art. 85 lettera C) paragrafo III) delle NOIF, dal momento che la ricostruzione delle voci di bilancio ha richiesto tempi più lunghi rispetto a quelli ordinari. La Società, tuttavia, riferisce che per il giorno 30.1.2020 era convocata l’Assemblea dei Soci e la riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della situazione patrimoniale al 30.09.2019. Successivamente a tale data, dunque, la Società ha affermato che sarebbe stata in grado di produrre la documentazione richiesta.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale (dott. Luca Scarpa e dott. Mauro De Dominicis), la quale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento, in una alle seguenti sanzioni: per il sig. Riccardo Curci l’inibizione di mesi 6 (sei), per la Società FC Rieti Srl l’ammenda di € 10.000,00 (diecimila).

Per i deferiti è comparso l’avv. Antonio Schilirò, il quale ribadisce quanto riportato nella memoria di cui innanzi.

La Procura Federale, nel replicare alla difesa dei deferiti, ha evidenziato che la Società sarebbe stata perfettamente in grado di depositare entro il 30.11.2019 la documentazione richiesta nei limiti dei dati che le erano disponibili a quella data e che erano certamente sussistenti, non trattandosi di nuova società; pertanto i deferiti hanno per propria colpa e negligenza non osservato la perentorietà del termine indicato dalla norma.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Il deferimento è fondato.

Non sussistono ragioni per giustificare il mancato adempimento della Società e del suo rappresentante legale rispetto al termine perentorio del 30.11.2019 fissato dalla norma per il deposito della richiesta documentazione.

Altra e ben diversa situazione si sarebbe potuto verificare se la Società avesse trasmesso all’organo di vigilanza la documentazione a quella data disponibile, che avrebbe reso possibile la successiva integrazione dei dati mancanti, tanto da configurare una sorta di soccorso istruttorio in relazione all’eccepita buona fede; la circostanza del recente mutamento dell’assetto societario, sta a dimostrare che l’odierna deferita era comunque in possesso dei dati richiesti, che, seppur parziali e dunque incompleti, erano comunque suscettibili di essere trasmessi.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di Consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge le seguenti sanzioni:

- per il Sig. Curci Riccardo, inibizione di mesi 6 (sei);

- per la società FC Rieti Srl, ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00).

 

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