F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 117/TFN del 24.02.2020 – (Deferimento del Procuratore Federale n. 9715/724 pf18-19 GC/mg del 31.1.2020 a carico dei Sig.ri Fabrizio Fermanelli, Pasquale Verbale, della Sig.ra Ana Kuldonashvili e della società GS CF Caprera – Reg. Prot. 146/TFN-SD) Decisione n. 117/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 9715/724 pf 18-19 GC/mg del 31.01.2020 Reg. Prot. 146/TFN-SD
Decisione n. 117/TFN-SD 2019/2020
Deferimento n. 9715/724 pf 18-19 GC/mg del 31.01.2020
Reg. Prot. 146/TFN-SD
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da
Dott. Cesare Mastrocola - Presidente;
Avv. Amedeo Citarella – Componente;
Avv. Gaia Golia – Componente;
Dott. Pierpaolo Grasso – Componente (Relatore);
Avv. Valentina Ramella – Componente;
Dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;
ha pronunciato nella riunione fissata il 19 febbraio 2020,
a seguito del Deferimento n. 9715/724 pf 18-19 GC/mg del 31.01.2020 a carico dei Sig.ri Pasquale Verbale, Fabrizio Fermanelli, della Sig.ra Ana Kuldonashvili e della società GS CF Caprera,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con provvedimento n. 9715/724 pf 18-19 GC/mg del 31.01.2020 il Procuratore Federale f.f. deferiva avanti questo Tribunale Federale Nazionale i sigg.ri:
1) Pasquale Verbale per rispondere della Violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali ai sensi dell’articolo 1 bis, comma 1, del CGS e dell’art. 61 delle NOIF perché,
in occasione della gara Romagnano – Caprera del 18.11.18 (campionato Serie C), sottoscriveva in qualità di dirigente accompagnatore la distinta di gara della società di appartenenza nella quale al n. 9 compariva la tesserata Adriana Ivaniuc che non ha poi preso parte alla gara stessa, alla quale sotto falso nome ha invece partecipato la tesserata Ana Kuldonashvili;
2) Fabrizio Fermanelli per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali ai sensi dell’articolo 1 bis, comma 1, del CGS perché durante l’audizione dinanzi al collaboratore di quest’Ufficio, negava di ricordare che alla gara Romagnano – Caprera del 18.11.18, campionato nazionale Serie C, avesse preso parte sotto falso nome la tesserata Ana Kuldonashvili, schierata al posto della tesserata indicata nella distinta ufficiale di gara con il n. 9 Adriana Ivaniuc, circostanza questa che non poteva non essergli nota nella sua qualità di allenatore della squadra;
3) Ana Kuldonashvili per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali ai sensi dell’articolo 1 bis, comma 1, del CGS, perché partecipava alla gara Romagnano – Caprera del 18.11.19 (campionato nazionale Serie C) sotto falso nome, al posto della tesserata Ivaniuc Adriana, indicata in distinta ufficiale di gara con il n. 9;
4) GS CF Caprera per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva della violazione dell’art. 6, comma 2, del CGS vigente, per il comportamento posto in essere dai tesserati sig. Fermanelli Fabrizio, Dirigente, Pasquale Verbale, Dirigente, Ana
Kuldonashvili, Calciatrice, come sopra descritto.
Il dibattimento
Premesso che non sono pervenute nei termini memorie difensive dei deferiti, al dibattimento del 19 febbraio il rappresentante della Procura Federale ha concluso per l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione delle sanzioni come da richieste di cui a verbale.
La decisione
Il deferimento appare fondato, in quanto dal quadro probatorio emerso dalle risultanze investigative della Procura Federale, non confutate in alcun modo dai deferiti nel corso del presente processo sportivo emerge che la calciatrice Kuldonashvili abbia preso parte alla gara Romagnano - Caprera al posto di un’altra tesserata con il naturale coinvolgimento sia del dirigente accompagnatore che ha sottoscritto la lista, sia del dirigente allenatore, al quale tale circostanza non poteva sfuggire.
Da ciò ne deriva la fondatezza anche dell’ipotesi accusatoria formulata nei confronti del Fermanelli, allenatore del sodalizio societario che ha negato di ricordare l’avvenuto scambio di persone sopra indicato nel corso dell’audizione tenuta in Procura, mostrando un comportamento non collaborativo nei confronti degli organi di giustizia sportiva. Dall’accertamento delle responsabilità sopra indicate discende la responsabilità oggettiva della società Il Collegio ritiene, pertanto, di accogliere la richiesta sanzionatoria della Procura Federale,
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,
all’esito della Camera di Consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge le seguenti sanzioni:
- per il Sig. Pasquale Verbale, inibizione di giorni 45 (quarantacinque);
- per il Sig. Fabrizio Fermanelli, inibizione di giorni 30 (trenta);
- per la Sig.ra Ana Kuldonashvili, squalifica di giorni 60 (sessanta);
- per la società GS CF Caprera, penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).
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