F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 120/TFN-ST del 10.03.2020 – (Deferimento n. 9169/667 pf 19-20 GC/gb del 21.01.2020 a carico del Sig. Mauriello Claudio e della società US Avellino 1912 Srl – Reg. Prot. n. 142) Decisione n. 120/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 9169/667 pf 19-20 GC/gb del 21.01.2020 Reg. Prot. 142/TFN-SD

Decisione n. 120/TFN-SD 2019/2020

Deferimento n. 9169/667 pf 19-20 GC/gb del 21.01.2020

Reg. Prot. 142/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

Cons. Roberto Proietti - Presidente;

Cons. Fabrizio D’Alessandri – Componente;

Avv. Valentino Fedeli – Componente;

Avv. Giovanni Marco Zoppi – Componente (Relatore);

Dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 05 marzo 2020,

a seguito del Deferimento n. 9169/667 pf 19-20 GC/gb del 21.01.2020 a carico del Sig. Mauriello Claudio e della società US Avellino 1912 Srl,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale, con atto del 21 Gennaio 2020, ha deferito a questo Tribunale il sig. Claudio Mauriello nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società US Avellino 1912 sino al 06.12.2019 al quale ha contestato la violazione dell’art. 4, comma 1 CGS - FIGC vigente in relazione all’art. 31, comma 1 del CGS nonché dell’art. 85, lett.

C) par. III) delle NOIF per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza per non aver fornito alla CoViSoC entro la data al 30.11.2019 la relazione contenente il giudizio della società di revisione a corredo della situazione patrimoniale intermedia al 30.09.2019 in relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultati dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi.

É stata altresì deferita la US Avellino 1912 Srl per rispondere:

- a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6, comma 1 CGS - FIGC vigente per il comportamento posto in essere dal sig. Claudio Mauriello quale Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante della società medesima sino al 06.12.2019

- a titolo di responsabilità propria della violazione all’art. 31, comma 1 del CGS nonché dell’art. 85, lett. C) par. III) delle NOIF per non aver fornito alla CoViSoC entro la data al 30.11.2019 la relazione contenente il giudizio della società di revisione a corredo della situazione patrimoniale intermedia al 30.09.2019 in relazione ai poteri e funzioni dello stesso.

Il dibattimento

All’udienza del 14.02.2020 il Tribunale, preso atto della mancanza di prova della notifica dell’atto di deferimento, né dell’avviso di convocazione per l’udienza medesima del sig. Claudio Mauriello, rinviava la trattazione dell’intero procedimento all’udienza del 05.03.2020, disponendo la notifica della relativa ordinanza all’indirizzo pec del predetto soggetto così come comunicato dal medesimo.

In tale sede, verificato da parte del Tribunale l’avvenuto perfezionamento della notifica di quanto sopra, il rappresentante della Procura Federale, richiamato il deferimento, ne chiedeva l’accoglimento con l’applicazione delle seguenti sanzioni, così quantificate: Mauriello Claudio, nella qualità, inibizione di mesi 6 (sei); società US Avellino 1912 Srl ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00).

Per la predetta società compariva l’avv. Eduardo Chiacchio, il quale depositava ritualmente memoria difensiva. La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Nel merito i deferimenti sono fondati.

Risulta infatti dagli atti allegati al deferimento che la società non ha depositato alla CoViSoC la relazione dettagliatamente descritta nella parte motiva del deferimento, che doveva essere trasmessa entro il termine del 30 novembre 2019, avente natura perentoria.

Dalla complessiva attività d’indagine espletata nonché dagli atti e dai documenti allegati non si rinvengono da parte di questo Tribunale l'esistenza di eventuali cause impeditive al rispetto di detto termine né motivazioni che consentano di graduare la sanzione in favore della società come richiesto nella memoria inviata dai suoi difensori, sicché appaiono suscettibili di accoglimento le sanzioni richieste dalla Procura Federale.

Il sig. Claudio Mauriello, avendo assunto all’epoca del fatto la rappresentanza della società, risponde personalmente delle violazioni commesse e contestate in forza del consolidato principio di immedesimazione esistente tra società e colui che la rappresenta.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di Consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto, irroga le seguenti sanzioni:

- per il Sig. Mauriello Claudio, l’inibizione di mesi 6 (sei);

- per la società US Avellino 1912 Srl, l’ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00).

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it