F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 121 – TFN del 10.03.2020 -(Deferimento n. 10019/306 pf 19-20 GC/ma del 06.02.2020 a carico del Sig. Jibril Maò Mahad – Reg. Prot. 147/TFN-SD) Decisione n. 121/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 10019/306 pf 19-20 GC/ma del 06.02.2020 Reg. Prot. 147/TFN-SD
Decisione n. 121/TFN-SD 2019/2020
Deferimento n. 10019/306 pf 19-20 GC/ma del 06.02.2020
Reg. Prot. 147/TFN-SD
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da
Cons. Roberto Proietti - Presidente;
Cons. Fabrizio D’Alessandri – Componente;
Avv. Valentino Fedeli – Componente;
Avv. Giovanni Marco Zoppi – Componente (Relatore);
Dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;
ha pronunciato nella riunione fissata il 05 marzo 2020,
a seguito del Deferimento n. 10019/306 pf 19-20 GC/ma del 06.02.2020 a carico del Sig. Jibril Maò Mahad,
la seguente
DECISIONE
Con nota prot. 10019/306 pf 19-20/GC/ma del 06.02.2020, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, il sig. Jibril Mao Mahad per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del CGS in relazione all’art. 32, comma 2, stesso codice per avere nella stagione sportiva 2019/20 falsamente dichiarato, al fine di ottenere il tesseramento per la società Fermana FC Srl, di non essere stato tesserato per alcuna federazione estera dal termine del suo ultimo tesseramento con la FIGC (stagione 2017/18 ASD Settignanese).
Il dibattimento
All’udienza del 5 marzo 2020 il Presidente del Collegio ha rappresentato che la Fermana FC Srl, con nota del 13 febbraio 2020, ha fatto presente di non aver potuto consegnare al Jibril le comunicazioni relative al procedimento disciplinare, in quanto non aveva avuto più modo di reperire il calciatore a seguito del suo svincolo, non essendo a conoscenza dei suoi
recapiti e del suo domicilio attuale.
Il rappresentante della Procura Federale, ha preso atto di ciò ma si è riportato all’atto di deferimento e ha chiesto irrogarsi nei confronti di Jibril Mao Mahad la sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi all’atto del primo tesseramento in gare ufficiali.
Nessuno è comparso per il predetto soggetto.
Motivi della decisione
Il deferimento è improcedibile.
Il Tribunale, infatti, rileva che le comunicazioni relative al Jibril sono state inviate presso la società Fermana FC srl la quale, con una nota del 13 febbraio 2020, ha dichiarato di non aver avuto più modo di reperire il calciatore dato in quanto, successivamente al suo svincolo, non è stata più a conoscenza dei suoi recapiti e del suo domicilio attuale.
Ciò non consente, quindi, l’utile trattazione del procedimento, la cui eventuale pronuncia nel merito sarebbe inutiliter data,
non essendo stato il deferito postato a conoscenza del deferimento, con conseguente impossibilità di difendersi. Del resto, non sono stati forniti elementi di segno contrario rispetto a quanto dichiarato dalla Società.
Pertanto, il deferimento va dichiarato improcedibile.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,
all’esito della Camera di consiglio dichiara improcedibile il deferimento nei confronti del Sig. Jibril Maò Mahad.
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