F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 124/TFN del 16.06.2020 – (Deferimento n. 8952/267 pf 19-20 GC/GT/mg del 17.01.2020 a carico del Sig. Marco Bramucci e della società ASD Città di Falconara – Reg. Prot. n. 138/TFN-SD) Decisione n. 124/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 8952/267 pf 19-20 GC/GT/mg del 17.01.2020 Reg. Prot. 138/TFN-SD
Decisione n. 124/TFN-SD 2019/2020
Deferimento n. 8952/267 pf 19-20 GC/GT/mg del 17.01.2020
Reg. Prot. 138/TFN-SD
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da
Cons. Nicola Durante – Presidente;
Avv. Paolo Clarizia – Componente;
Avv. Valentino Fedeli – Componente;
Avv. Fabio Micali – Componente (Relatore);
Dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;
ha pronunciato nella riunione fissata il 16 giugno 2020,
a seguito del Deferimento n. 8952/267 pf 19-20 GC/GT/mg del 17.01.2020 a carico del Sig. Marco Bramucci e della società ASD Città di Falconara,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con provvedimento del 17.01.2020, il Procuratore Federale f. f. ed il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:
1) il Sig. Marco Bramucci, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Città di Falconara:
a) per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, e all’art. 31, commi 6 e 7, del CGS, per non aver pagato alla calciatrice, Sig.ra Alves De Souza Liduina, la somma accertata dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione pubblicata con Com. Uff. n. 46/1 del 17.07.2019 e comunicata alla società mediante pec in pari data, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;
b) per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS applicabile “ratione temporis” (oggi trasfuso nell’art. 4, comma 1, del CGS vigente), in relazione all’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato l’accordo economico sottoscritto con la calciatrice, Sig.ra Alves De Souza Liduina, per la stagione sportiva 2017/2018, entro il termine stabilito dalla normativa federale;
2) la società ASD Città di Falconara, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS, per i comportamenti posti in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritti.
Il patteggiamento
Prima dell’apertura del dibattimento, così come previsto dall’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, la Procura Federale, a mani dell’Avv. Alessandro Avagliano e, per delega di entrambi i deferiti, l’Avv. Michele Cozzone, hanno depositato due distinte richieste di patteggiamento, che hanno rimesso alla valutazione di questo Tribunale.
Il Tribunale, lette le proposte di patteggiamento;
ritenuta l’applicabilità al caso in esame dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente;
esaminate le sanzioni ai sensi del comma 3 art. cit., così determinate: per il Sig. Bramucci Marco, sanzione base inibizione di mesi 7 (sette), diminuita di 1/3 – mesi 2 (due) e giorni 10 (dieci), sanzione finale inibizione di mesi 4 (quattro) e giorni 20 (venti); per la società ASD Città di Falconara, sanzione base penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica ed ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00), ridotta di 1/3 - € 500,00 (cinquecento/00), sanzione finale penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2020 / 2021 ed ammenda di € 1.000,00 (mille/00); risultando ritualmente formulate le proposte e ritenendo congrue le sanzioni finali, adotta il seguente provvedimento:
il Tribunale, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il Sig. Bramucci Marco e la società ASD Città di Falconara, ai sensi dell’art. 127, comma 1 CGS – FIGC vigente, hanno depositato istanza di patteggiamento con le sanzioni sopra evidenziate; visto l’art. 127, comma 3 cit., secondo il quale “nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione”; rilevato altresì, che, a mente del comma 4 della norma, “l’efficacia dell’accordo comporta ad ogni effetto la definizione del procedimento nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie in esso contenute nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della decisione di cui al comma 3” suddetto; e che, in tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1 art. cit., fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, con la pronuncia che dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate appaiono congrue;
comunicato infine alla società ASD Città di Falconara che l’ammenda di cui alla presente decisione dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
- per il Sig. Bramucci Marco, l’inibizione di mesi 4 (quattro) e giorni 20 (venti).
- per la società ASD Città di Falconara, la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nel corso della stagione sportiva 2020 / 2021, oltre all’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
Così deciso nella Camera di consiglio del 16 giugno 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18.05.2020.
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