F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 12/TFN del 4.10.2019 – (Palumbo Carmine/ Pannella Maurizio – Reg. Prot. 8/TFN-SD) Decisione n. 12/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 507/922 pf18-19 GC/GP/ma del 10.7.2019 Reg. Prot. 8/TFN-SD

 

Decisione n. 12/TFN-SD 2019/2020

Deferimento n. 507/922 pf18-19 GC/GP/ma del 10.7.2019

Reg. Prot. 8/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

Avv. Valentino Fedeli – Presidente f. f.;

Dott. Pierpaolo Grasso – Componente (Relatore);

Avv. Sergio Quirino Valente – Componente;

Dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 27 Settembre 2019,

a seguito del Deferimento n. 507/922 pf18-19 GC/GP/ma del 10.7.2019,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con provvedimento del 10.7.2019 il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto deferivano avanti questo Tribunale Federale Nazionale:

- il signor Carmine Palumbo, all’epoca dei fatti censito come Dirigente della AS Pro Piacenza1919 Srl, per rispondere

della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 1bis, comma 1, del CGS vigente all'epoca dei fatti, in quanto, senza averne i poteri poiché privo di regolare delega o procura, avviava, in nome e per conto della AS Pro Piacenza1919 Srl, la trattativa tecnica ed economica con l’allenatore professionista Cristian Galliano e, prima della conclusione della stessa, senza il consenso e all’insaputa di quest’ultimo, la cui firma apposta sul modulo è risultata apocrifa, sottoscriveva a sua volta il relativo contratto tipo n. 18010734/A del 15/2/2019 provvedendo poi al deposito dello stesso presso la Lega Pro;

- il signor Maurizio Pannella, all’epoca dei fatti Presidente della AS Pro Piacenza1919 Srl (in stato d’inibizione dal 29/1/2019 per 4 mesi per effetto del provvedimento del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare reso noto con CU n. 42/TFN del 28/01/2019), per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 1bis, comma 1, del CGS vigente all'epoca dei fatti, in quanto, in forza del rapporto di immedesimazione organica tra lo stesso e la Società, progettava e disponeva che il sig. PALUMBO Carmine, censito come Dirigente della AS Pro Piacenza1919 Srl, provvedesse ad avviare, in nome e per conto della AS Pro Piacenza1919 Srl, la trattativa tecnica ed economica con l’allenatore professionista Cristian Galliano e, prima della conclusione della stessa, senza il consenso e all’insaputa di quest’ultimo, la cui firma apposta sul modulo è risultata apocrifa, sottoscrivesse a sua volta il relativo contratto tipo n. 18010734/A del 15/2/2019 e lo depositasse presso la Lega Pro;

Nei termini prescritti non pervenivano memorie difensive da parte dei deferiti.

Il dibattimento

Alla riunione del 2 Agosto 2019 è stato disposto rinvio alla data odierna in considerazione dell’omessa notifica dell’avviso

al deferito Pannella.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale che ha concluso per l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione della sanzione pari ad anni 1 di inibizione per entrambi i deferiti.

E’ comparso il Sig. Palumbo che ha evidenziato la buona fede del proprio operato, avendo avuto contatti con il Galliano, ma solo preventivamente alla fase relativa alle trattative poi poste in essere.

La motivazione

Il Tribunale Federale Nazionale, letti gli atti ritiene il deferimento fondato.

Risulta in atti che nello scorso mese di febbraio, per conto della società AS Pro Piacenza 1919, il deferito Palumbo avviò e partecipò alle trattative volte alla contrattualizzazione dell’allenatore Galliano e che il relativo contratto, datato 15.2.2019,  è stato depositato presso la competente Lega.

Lo stesso Palumbo, nelle osservazioni difensive depositate a seguito della comunicazione di conclusione delle indagini, non ha negato di aver svolto l’attività contestata (cfr. email del 10.6.2019).

E’ poi pacifico che al momento delle condotte contestate il Palumbo non avesse deleghe da parte della Società rilevanti per l’ordinamento sportivo, deleghe che infatti non risultano in atti né sono state allegate dai deferiti nel corso del procedimento. Dal modulo di censimento, anzi, risulta espressamente che lo stesso non fosse “autorizzato alla firma” per conto della Società (cfr. nota 19.3.2019 Segreteria Lega Pro).

Peraltro,  le  condotte  ascritte  al  Palumbo  di  partecipazione  alle  trattative  con  l’allenatore  Galliano  si  collocano temporalmente nel periodo nel quale era esecutiva la sanzione dell’inibizione del Presidente Pannella, irrogata da questo Tribunale con decisione del 29.1.2019 (CU n. 42/TFN), così evidenziandosi la necessità, nell’impossibilità di intervento del Presidente, che un dirigente della società ne facesse le veci.

L’assenza di deleghe al dirigente in questione, tuttavia, rende illegittima per l’ordinamento sportivo l’attività svolta, risolvendosi di fatto nell’elusione del provvedimento sanzionatorio.

Sul punto, risultano infondate le giustificazioni avanzate sia nelle proprie osservazioni scritte che in sede dibattimentale dal Palumbo.

Al riguardo, infatti, non può non rilevarsi come la delega alla firma sia atto unilaterale della società non sottoposto ad autorizzazione o altro provvedimento della Lega di appartenenza, sicché la richiesta - effettivamente inoltrata in data 5.2.2019 - non assume nessuna rilevanza rispetto all’assenza in capo al Palumbo di idoneo trasferimento dei poteri di sottoscrizione dei contratti in ambito federale.

Nessun rilievo, ai fini della corretta attribuzione dei poteri in capo al Palumbo nell’ambito dell’ordinamento sportivo, assume poi la delibera assembleare della società Pro Piacenza del 12.2.2019, dal contenuto del tutto generico e in ogni caso non attinente l’attività effettivamente svolta, in luogo del Presidente inibito, da parte del deferito.

In ogni caso, al dì là della condotta irregolare fin qui descritta, nessuna scusante è individuabile in capo al deferito per il deposito di un atto, il contratto del 15.2.2019, contenente sottoscrizioni apocrife apparentemente riconducibili all’allenatore

Galliano che non solo le ha disconosciute ma anche opportunamente denunciato la circostanza agli Organi federali (cfr. verbale di audizione 11.4.2019 ed esposti in atti).

In relazione ai fatti per cui si procede, ad avviso del Tribunale, dagli atti emerge anche la responsabilità del Presidente Pannella il quale, dopo aver richiesto (irritualmente) una “delega di firma” alla Lega Pro e nominato Palumbo quale proprio direttore generale senza però conferire a quest’ultimo alcuna delega alla sottoscrizione degli atti e dei documenti rilevanti per l’ordinamento sportivo, ha realizzato le condizioni di fatto e consentito le condotte illecite sopra richiamate, poste in essere proprio in ragione della sua inibizione dalla carica federale.

Va in conclusione affermata la responsabilità disciplinare di entrambi i deferiti.

Sotto il profilo sanzionatorio, tuttavia, per il Palumbo, in ragione del ruolo meramente esecutivo, ritiene congrua la sanzione di cui al dispositivo, mentre per il Pannella ritiene di aderire alle richieste della Procura Federale:

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di consiglio, accoglie il deferimento nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, irroga le seguenti sanzioni:

- Palumbo Carmine mesi 1 (uno) di inibizione;

- Pannella Maurizio anni 1 (uno) di inibizione.

 

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