F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 131/TFN del 17.06.2020 – (Deferimento n. 12596/976 pf19-20/GC/blp del 26.05.2020 a carico della Sig.ra Durio Anna e della società Robur Siena Spa – Reg. Prot. n. 171/TFN-SD) Decisione n. 131/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 12596/976 pf19-20/GC/blp del 26.05.2020 Reg. Prot. 171/TFN-SD

Decisione n. 131/TFN-SD 2019/2020

Deferimento n. 12596/976 pf19-20/GC/blp del 26.05.2020

Reg. Prot. 171/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

Dott. Cesare Mastrocola – Presidente;

Avv. Amedeo Citarella – Componente;

Avv. Valentino Fedeli – Componente (Relatore); Dott. Pierpaolo Grasso – Componente;

Avv. Valentina Ramella – Componente;

Dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 12 giugno 2020,

a seguito del Deferimento n. 12596/976 pf19-20/GC/blp del 26.05.2020 a carico della Sig.ra Durio Anna e della società Robur Siena Spa,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La CoViSoC. Commissione vigilanza società di calcio, con PEC del 17.04.2020, segnalava alla Procura Federale che, in seguito all’esame del report della Deloitte & Touche Spa, aveva riscontrato che la Società Robur Siena spa non aveva provveduto, entro il termine del 16.03.2020, al pagamento spettante a tutti i tesserati degli emolumenti relativi alle mensilità di Gennaio e febbraio 2020, così come previsto dall’art. 85 lettera C paragrafo IV NOIF, il cui testo era allegato a detta segnalazione.

A seguito di essa, la Procura Federale in data 26.05.2020 deferiva a questo Tribunale la sig.ra Anna Durio, Presidente del CdA e legale rappresentante della Società Robur Siena Spa, alla quale contestava la violazione degli artt. 4 comma 1 e 33 comma 3 CGS - FIGC in relazione alla richiamata norma NOIF; deferiva altresì la Società Robur Siena spa per rispondere: a titolo di responsabilità diretta, della violazione dell’art. 6 comma 1 CGS - FIGC stante il comportamento posto in essere dalla Durio; a titolo di responsabilità propria, della violazione dell’art. 33 comma 3 CGS - FIGC in relazione all’art. 85 lettera C paragrafo IV NOIF.

Le memorie difensive

Entrambe le deferite, a mezzo di due distinte memorie difensive a firma dell’avv. Antonio De Rensis, hanno contestato il deferimento ed hanno chiesto in via principale il proscioglimento ed in subordine l’applicazione di sanzioni che non fossero tali da risultare vessatorie.

Hanno dedotto di non aver potuto rispettare il termine del 16.03.2020 per la grave crisi economica che, anche per la eccezionale emergenza sanitaria manifestatasi nel Paese, aveva colpito l’azienda di riferimento della Durio, operante nel settore navale e che comunque il pagamento, al quale il deferimento faceva riferimento, era stato effettuato dopo qualche settimana.

Il dibattimento

Alla udienza del 12 giugno 2020, fissata per la discussione, avvenuta in modalità videoconferenza, sono intervenuti per la Procura Federale il Dott. Luca Scarpa ed il Dott. Mauro De Dominicis, i quali, illustrato il deferimento, ne hanno chiesto l’accoglimento, con applicazione delle seguenti sanzioni: per Anna Durio l’inibizione di mesi 3 (tre), per la Società Robur Siena spa la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza della Società della stagione sportiva in corso. Per i deferiti sono intervenuti l’avv. Antonio De Rensis e la stessa Anna Durio, riportandosi alle memorie difensive ed insistendo per l’accoglimento delle conclusioni ivi precisate.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Risulta dagli atti del procedimento e, più in particolare, dalle affermazioni delle deferite, che il pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati per il bimestre Gennaio - febbraio  2020  è  stato eseguito dopo  qualche settimana successiva alla scadenza del termine del 16 marzo 2020.

Il ritardo appare giustificato dalla emergenza sanitaria citata nelle memorie difensive, da ritenersi causa o concausa della crisi economica della Durio, azionista di riferimento della Società, che, peraltro, per sua stessa ammissione aveva sempre ottemperato puntualmente alle scadenze degli obblighi e degli oneri che le derivavano dalla carica ricoperta. Tuttavia il termine di cui all’art. 85 lettera C paragrafo IV NOIF, avente natura perentoria, non è stato rispettato e questo espone le odierne deferite alle sanzioni previste per la Società dagli artt. 8 comma 1 lettera G) richiamato dall’art. 33 comma 4 inciso F) CGS - FIGC e per la Durio dall’art. 9 CGS cit., le cui entità appare equo ridurre, rispetto alle richieste della Procura Federale, riscontrandosi nel caso in esame le circostanze attenuanti alle quali si riferisce l’art. 13 CGS - FIGC e che questo Tribunale ritiene applicabili anche in presenza di pene edittali.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di consiglio, accoglie parzialmente il deferimento e, per l’effetto, irroga le seguenti sanzioni:

- per la Sig.ra Durio Anna, nella qualità, l’inibizione di mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici);

- per la società Robur Siena Spa, la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva.

Così deciso nella Camera di consiglio del 12 giugno 2020 avvenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18.05.2020.

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