F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 133/TFN del 17.06.2020 – (Deferimento n. 10821/581 pf 19-20 GC/GT/mg del 21.02.2020 a carico del Sig. Simone Rocco e della società US Palmese ASD – Reg. Prot. n. 152/TFN-SD) Decisione n. 133/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 10821/581 pf 19-20 GC/GT/mg del 21.02.2020 Reg. Prot. 152/TFN-SD
Decisione n. 133/TFN-SD 2019/2020
Deferimento n. 10821/581 pf 19-20 GC/GT/mg del 21.02.2020
Reg. Prot. 152/TFN-SD
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da
Cons. Roberto Proietti – Presidente;
Avv. Valentino Fedeli – Componente (Relatore);
Avv. Giovanni Marco Zoppi – Componente;
Dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;
ha pronunciato nella riunione fissata il 10 giugno 2020,
a seguito del Deferimento n. 10821/581 pf 19-20 GC/GT/mg del 21.02.2020 a carico del Sig. Simone Rocco e della società US Palmese ASD,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Il Collegio Arbitrale presso la FIGC, con lodo pubblicato sul Com. Uff. n. 5/2019, dichiarato inappellabile, accoglieva il ricorso proposto dal sig. Alessandro Pellicori nei confronti della Società US Palmese ASD e, per l’effetto, condannava quest’ultima a pagare al ricorrente la somma di € 3.000,00 (tremila), oltre € 12,00 (dodici) per interessi, quale residuo del premio di tesseramento dovuto al ricorrente stesso in forza dell’accordo economico stipulato tra le parti in data 5 Settembre 2017 relativamente alla stagione sportiva 2017 / 2018, nel corso della quale il Pellicori, allenatore di Base – Uefa B iscritto nei ruoli del Settore Tecnico Federale codice 108804, era stato assunto dalla Società in qualità di allenatore responsabile della prima squadra, partecipante al campionato nazionale Serie D.
Il lodo, a mezzo PEC del 14.10.2019, era stato comunicato alla Società (che nel procedimento intentato dal Pellicori non si era costituita), in uno all’invito ad effettuare il pagamento entro e non oltre gg. 30 (trenta) decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione, sotto comminatoria, in difetto, delle sanzioni previste dall’art. 8, comma 9, CGS – FIGC, nonché dall’art. 94 ter, comma 13, NOIF.
Il lodo rimaneva inadempiuto, sicché la Segreteria del Dipartimento Interregionale in data 26.11.2019 segnalava alla Procura Federale l’inadempimento, che veniva posto in relazione alla normativa già richiamata dal Collegio Arbitrale.
In tale contesto, la Procura Federale, con atto 21.02.2020, ha deferito a questo Tribunale il sig. Simone Rocco, all’epoca del fatto presidente e legale rappresentante della Società US Palmese ASD, al quale ha contestato la violazione dell’art. 4, comma 1, CGS – FIGC in relazione all’art. 94 ter, comma 11, NOIF ed all’art. 31, commi 6 e 7, CGS cit., per non aver pagato all’allenatore sig. Alessandro Pellicori nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo le somme accertate dal Collegio Arbitrale.
È stata altresì deferita la Società US Palmese ASD per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, CGS – FIGC per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante.
Il dibattimento
Alla riunione 10.06.2020, fissata per la discussione, è comparso per la Procura Federale l’avv. Alessandro Pietrangeli, il quale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento, con applicazione delle seguenti sanzioni: per il sig. Simone Rocco l’inibizione di mesi 6 (sei); per la Società US Palmese ASD la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nel campionato della prima squadra della stagione sportiva in corso, nonché l’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00).
Nessuno è comparso per i deferiti, i quali non hanno depositato, né fatto pervenire a questo Tribunale, scritti difensivi.
La decisione
Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare osserva quanto segue.
Ai sensi dell’art. 94 ter, comma 13, NOIF “Il pagamento agli allenatori delle società della LND di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all’art. 8, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva” (virgolettato il testo normativo).
Posto che il termine ha natura perentoria, risulta con certezza che la Società e per essa il suo legale rappresentante non hanno adempiuto alla statuizione del Collegio Arbitrale, nonostante che la formalità della comunicazione della decisione sia stata puntualmente eseguita.
Ciò rende fondato il deferimento e corrette le sanzioni richieste, che rispondono, per quanto riguarda l’ammenda, al consolidato orientamento di questo Tribunale.
Il dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,
all’esito della Camera di consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge le seguenti sanzioni:
- per il Sig. Simone Rocco, l’inibizione di mesi 6 (sei);
- per la società US Palmese ASD, la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00).
Così deciso nella Camera di consiglio del 10 giugno 2020 avvenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18.05.2020.
Share the post "F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 133/TFN del 17.06.2020 – (Deferimento n. 10821/581 pf 19-20 GC/GT/mg del 21.02.2020 a carico del Sig. Simone Rocco e della società US Palmese ASD – Reg. Prot. n. 152/TFN-SD) Decisione n. 133/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 10821/581 pf 19-20 GC/GT/mg del 21.02.2020 Reg. Prot. 152/TFN-SD"