F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 134/TFN del 18.06.2020 – (Deferimento n. 10329/303 pf 19-20 GC/blp del 13.02.2020 a carico dei Sig.ri Larizza Domenico, Simone Rocco e della società US Palmese ASD – Reg. Prot. n. 149/TFN-SD) Decisione n. 134/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 10329/303 pf 19-20 GC/blp del 13.02.2020 Reg. Prot. 149/TFN-SD
Decisione n. 134/TFN-SD 2019/2020
Deferimento n. 10329/303 pf 19-20 GC/blp del 13.02.2020
Reg. Prot. 149/TFN-SD
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da
Dott. Cesare Mastrocola – Presidente;
Avv. Amedeo Citarella – Componente;
Avv. Valentino Fedeli – Componente (Relatore);
Dott. Pierpaolo Grasso – Componente;
Avv. Valentina Ramella – Componente;
Dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;
ha pronunciato nella riunione fissata il 12 giugno 2020,
a seguito del Deferimento n. 10329/303 pf 19-20 GC/blp del 13.02.2020 a carico dei Sig.ri Larizza Domenico, Simone Rocco e della società US Palmese ASD,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
La Procura Federale in data 6 Settembre 2019 aveva deferito a questo Tribunale Carbone Giuseppe e Bonaccorso Giovanni, presidente e vice presidente della Società US Palmese ASD, con l’accusa di aver reimpiegato nell’attività gestionale e sportiva della Società in maniera continuativa nelle stagioni sportive dal 2010 - 2011 al 2027 - 2018 quanto meno la somma di € 661.121,61 per il compimento di attività illecite anche di evasione e/o elusione fiscale, alcune delle quali costituenti reato; era stata altresì deferita la Società US Palmese ASD per responsabilità diretta in relazione al comportamento dei suddetti.
Il Tribunale, con decisione assunta il 3 ottobre 2019, dichiarava improcedibile il deferimento a carico di Carbone Giuseppe e Bonaccorso Giovanni e disponeva con separata ordinanza il prosieguo del dibattimento nei confronti della Società.
Il provvedimento era motivato dalla mancata conoscenza in capo ai deferiti dell’atto di deferimento, che era stato loro notificato presso la sede della Società, ma che non gli era stato da quest’ultima comunicato, di guisa che era mancata nei deferiti la cognizione degli atti posti in essere dalla Procura Federale sin dal momento della conclusioni delle indagini, con conseguente negativa ricaduta sul diritto di difesa degli stessi.
Con questa premessa la Procura Federale, in data 13 febbraio 2020, muovendosi sul presupposto della violazione da parte della Società Palmese della normativa federale con specifico riferimento agli obblighi di comunicazione degli atti nei confronti di Giuseppe Carbone e Giovanni Bonaccorso, la cui violazione aveva causato la decisione 3 ottobre 2019 di questo Tribunale, ha deferito i sigg.ri Domenico Larizza e Simone Rocco, il primo quale amministratore giudiziario e legale rappresentante pro tempore della US Palmese ASD nella stagione sportiva 2018/2019, il secondo quale presidente e legale rappresentante pro tempore di detta Società nella stagione sportiva 2019/2020, ai quali ha contestato al Larizza, persona svolgente attività rilevante per l’Ordinamento sportivo, di non aver adempiuto all’obbligo di comunicare a Giuseppe Carbone e Giovanni Bonaccorso la Comunicazione di conclusione delle indagini del 7 maggio 2019, che era stata notificata loro presso la sede della US Palmese ASD ed al Rocco di non aver adempiuto allo stesso obbligo, relativo all’atto di deferimento del 6 Settembre 2019, che era stato anch’esso notificato ai deferiti presso la sede della US Palmese ASD, con ciò riscontrandosi a carico di entrambi la violazione degli artt. 2 comma 2, 4 comma 1 e 53 del vigente CGS - FIGC, anche in relazione, per certi aspetti, all’art. 38 comma 8 lett. B) testo previgente del CGS - FIGC.
La memoria difensiva
Resiste al deferimento il Dott.. Domenico Larizza, il quale, a mezzo di memorie sottoscritte dal proprio difensore Avv. Giuseppe Panuccio, redatte anche nell’interesse della Società US Palmese ASD, ha chiesto il proscioglimento sotto diversi profili, sostanzialmente riconducibili all’originario vizio di notificazione degli atti del procedimento ai deferiti Giuseppe Carbone e Giovanni Bonaccorso, erroneamente eseguita presso la sede della Società US Palmese ASD, anziché presso il domicilio e/o la residenza dei medesimi, nonché alla insussistenza dell’obbligo di esso Larizza di dare comunicazione ai due deferiti della notificazione degli atti. Ha aggiunto che, all’epoca delle notificazioni, i deferiti non erano più tesserati per la US Palmese ASD e che, peraltro, tale Società non era esistente in ambito calcistico o quanto meno non più operante, essendole subentrata, su provvedimento autorizzativo della A.G., la Società US Calcistica Palmese 1912 ASD.
La discussione
Alla udienza del 12 giugno 2020, fissata per la discussione, avvenuta in modalità videoconferenza, sono intervenuti per la Procura Federale l’Avv. Paolo Mormando, il quale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento, con applicazione delle seguenti sanzioni: per Domenico Larizza e Simone Rocco l’inibizione di mesi 3 (tre) ciascuno, per la Società US Palmese ASD l’ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00). Per il Larizza e per la Società US Palmese ASD è intervenuto l’Avv. Giuseppe Panuccio, che si è riportato alle memorie difensive ed ha insistito per l’accoglimento delle conclusioni ivi precisate.
Nessuno è comparso per il Simone Rocco, il quale non ha depositato, né fatto pervenire a questo Tribunale, scritti difensivi.
La decisione
Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare osserva quanto segue.
Occorre premettere che la presente discussione del deferimento si incardina in seguito all’ordinanza 5 marzo 2020 di questo Tribunale di rinvio della trattazione al fine di documentare l’avvenuta notificazione degli atti alla US Palmese ASD.
Essendosi verificata siffatta condizione, il contraddittorio può considerarsi ritualmente instaurato.
La Società US Palmese 1912 ASD, nella quale Giuseppe Carbone e Giovanni Bonaccorso avevano ricoperto cariche apicali, era stata sottoposta dal Tribunale Penale di Palmi alla procedura di amministrazione giudiziaria quale conseguenza del procedimento penale esistente a carico dei predetti Carbone e Bonaccorso; nell’ambito di tale procedura, lo stesso Tribunale in data 5 Settembre 2018 aveva nominato amministratore giudiziario il Dott. Domenico Larizza.
L’amministratore giudiziario, giusta nomina disposta dalla A.G., risponde del proprio operato all’A.G. e per questo assorbente motivo è di per sé estraneo all’Ordinamento sportivo, così da non poter essere sottoposto alla giurisdizione endofederale; la sua attività è indirizzata in via esclusiva verso l’A.G. ed è orientata dai provvedimenti di tale Autorità, che, pur avendo ricadute di carattere sportivo, non conferiscono all’odierno deferito la rilevanza voluta da detto Ordinamento; egli, infatti, non ha mai assunto iniziative relative all’attività agonistica ed organizzativa nell’interesse della Società, ma si è limitato, in ragione del proprio mandato, ad eseguire le decisioni assunte anche sotto tale profilo dalla A.G.
In data 11 Luglio 2019 il Tribunale di Palmi aveva autorizzato la gestione del titolo abbinato alla Società US Palmese ASD da parte della Unione Sportiva Calcistica Palmese 1912 ASD, la quale era stata autorizzata a partecipare al campionato di Serie D stagione sportiva 2019 - 2020; la rappresentanza legale della nuova Società era stata conferita al sig. Rocco Simone, che nella precedente Società US Palmese ASD aveva ricoperto l’incarico di dirigente accompagnatore (cfr. organigramma della Società US Palmese ASD stagione sportiva 2018-2019 in atti).
In tale contesto l’odierno deferimento non può essere accolto.
Infatti, nel mentre il Larizza, per la ragione illustrata, è persona non imputabile, il Rocco, alla data di notifica del deferimento dei sigg.ri Carbone e Bonaccorso (6.9.2019), non ricopriva nella US Palmese ASD alcuna carica che lo obbligasse ad informare i deferiti dell’avvenuta notifica.
Al rigetto del deferimento nei confronti di Domenico Larizza e Simone Rocco consegue il rigetto di quello a carico della Società US Palmese ASD, deferita per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6 comma 1 CGS - FIGC, stante l’insussistenza delle contestazioni mosse ai sigg.ri Domenico Larizza e Rocco Simone.
Il dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di consiglio, rigetta il deferimento.
Così deciso nella Camera di consiglio del 12 giugno 2020 avvenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18.05.2020.
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