F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 138/TFN del 18.06.2020 – (Deferimento n. 11437/663pf19-20/GC/am del 03.03.2020 a carico del sig. Gallo Luca e della società Reggina 1914 Srl – Reg. Prot. n. 155/TFN-SD) Decisione n. 138/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 11437/663pf19-20/GC/am del 03.03.2020 Reg. Prot. 155/TFN-SD
Decisione n. 138/TFN-SD 2019/2020
Deferimento n. 11437/663pf19-20/GC/am del 03.03.2020
Reg. Prot. 155/TFN-SD
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da
Cons. Roberto Proietti – Presidente;
Avv. Valentino Fedeli – Componente;
Avv. Giovanni Marco Zoppi – Componente (Relatore);
Dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;
ha pronunciato nella riunione fissata il 10 giugno 2020,
a seguito del Deferimento n. 11437/663pf19-20/GC/am del 03.03.2020 a carico del sig. Gallo Luca e della società Reggina 1914 Srl,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
La Procura Federale con atto datato 3 marzo 2020, n. 11437/663 pf 19-20/GC/am ha deferito a questo Tribunale il Sig. Gallo Luca, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Reggina 1914 Srl, nonché la stessa Società Reggina 1914 Srl, per rispondere:
- il sig. Gallo Luca della violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, durante il corso della gara Reggina 1914 Srl - Catanzaro 1929 Srl (disputata in data 12.10.19 e valevole per il campionato Lega Pro, Gir. C s.s. 2019/2020) dalla tribuna dell’impianto sportivo “Oreste Granillo” in Reggio Calabria e dopo l’avvenuta segnatura di una rete da parte della propria squadra, mostrato all’indirizzo dei dirigenti e della tifoseria della squadra ospite (reiterando, peraltro, poi il gesto anche all’ingresso della sala stampa dopo il termine della gara) una maglietta color amaranto dallo stesso indossata avente sovraimpressa una frase dialettale dal contenuto offensivo rivolta nei confronti della squadra avversaria, quale segnatamente.” Lavati i piedi e và a curcarti” (ossia: Lavati i piedi e vai a coricarti);
- la società Reggina 1914 Srl, della violazione, a titolo di responsabilità diretta, dell'art. 6, comma 1, di quanto ascritto e contestato al proprio all’epoca dei fatti Amministratore.
Il patteggiamento
Prima dell’apertura del dibattimento, così come previsto dall’art. 127 CGS, il rappresentante della Procura Federale ha provveduto a depositare una proposta di patteggiamento, debitamente sottoscritta dal rappresentante medesimo e dal
Presidente della Reggina 1914 Srl, avente ad oggetto la sola posizione della predetta società, che è stata rimessa alla valutazione di questo Tribunale.
Il Tribunale, letta la proposta di patteggiamento;
ritenuta l’applicabilità al caso in esame dell’art. 127, comma 1 CGS;
esaminata la sanzione ai sensi del comma 3 art. cit., così determinata: per la società sanzione base sanzione pecuniaria di € 3.000,00 (tremila/00), diminuita di 1/3 – € 1.000,00 (mille/00), sanzione finale nella misura di € 2.000,00 (duemila/00);
risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:
il Tribunale, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento la Procura Federale e la Società Reggina 1914 Srl, ai sensi dell’art. 127, comma 1 CGS, hanno depositato istanza di patteggiamento con la sanzione sopra evidenziata; visto l’art. 127, comma 3 cit., secondo il quale “nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione”; rilevato altresì, che, a mente del comma 4 della norma, “l’efficacia dell’accordo comporta ad ogni effetto la definizione del procedimento nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie in esso contenute nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della decisione di cui al comma 3” suddetto; e che, in tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1 art. cit., fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, con la pronuncia che dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione indicata appare congrua;
comunicato infine alla società Reggina 1914 Srl che l’ammenda di cui alla presente decisione dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.
Dichiara chiuso il procedimento nei confronti della predetta.
Il dibattimento
La discussione è proseguita per la posizione di Luca Gallo.
Alla riunione del 10 giugno il rappresentante della Procura Federale ha illustrato il deferimento e ne ha chiesto l’accoglimento con conseguente irrogazione della inibizione di giorni 30 (trenta).
Nessuno è comparso in udienza per il deferito.
La decisione
Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione disciplinare osserva quanto segue.
La condotta tenuta da Gallo durante la partita disputata nell’ottobre dello scorso anno tra la Reggina, squadra del quale è Presidente, ed il Catanzaro, si connota per la palese violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 CGS, all’osservanza dei quali è tenuto ogni tesserato, ancor più nel caso di specie rivestendo il predetto deferito la carica de quo in seno alla società, ed assumendo pertanto la sua condotta una rilevanza maggiore rispetto a quella degli altri tesserati.
Sul punto anche le modalità ed il contesto che hanno caratterizzato il comportamento complessivamente tenuto da Gallo dimostrano la gravità di quanto accaduto: l’aver esibito la maglia con la scritta incriminata non solo all’ingresso della sala stampa, dopo averla già mostrata in tribuna dopo il gol segnato dalla propria squadra, ma anche alla fine della gara rimanendo nella tribuna medesima per oltre due minuti al fine di esibirla alla tifoseria della Reggina, come dichiarato dallo stesso deferito durante l’audizione tenutasi dinanzi alla Procura Federale in data 17/02/2020, provano inequivocabilmente la leggerezza e la disinvoltura con le quali il Presidente della società Reggina ha “gestito” la situazione.
Addirittura Gallo arriva altresì a dichiarare nella stessa audizione di non conoscere il dialetto calabrese essendo nato a Roma dove tuttora vive ma di aver ricevuto rassicurazioni sulla natura simpatica e non offensiva della scritta, che in ogni caso si era fatto tradurre, non ravvisando nulla di antisportivo nell’indossarla.
Anche questi ulteriori elementi dimostrano incontrovertibilmente una certa generale “inconsapevolezza” che il Presidente ha dimostrato durante una partita che, non va dimenticato, è un derby regionale molto sentito e vissuto dalle due tifoserie, dove con il suo comportamento, tenuto in palese violazione di quei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 CGS, ha rischiato altresì di innescare reazioni scomposte o anche più gravi tra i tifosi del Catanzaro. Tali fatti, così come acclarati alla luce delle evidenze probatorie acquisite, conducono all’applicazione di una sanzione disciplinare aggravata emergendo a carico del responsabile circostanze quali l’aver commesso il fatto in violazione dei doveri derivanti dalle funzioni proprie del Gallo, ovverosia quelle di Presidente della società, nonché quella di aver agito per futili motivi, ai sensi dell’art. 14 CGS, comma 1, lett. a) e d), configurandosi pertanto i presupposti per un aggravamento della sanzione così come richiesta dalla Procura Federale nella misura della metà
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,
all’esito della Camera di consiglio, visto l’art. 127 CGS, dispone a carico della società Reggina 1914 Srl l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 (duemila/00).
Dichiara chiuso il procedimento nei confronti della predetta.
Per il resto accoglie il deferimento nei confronti del sig. Gallo Luca e, per l’effetto, infligge la sanzione di giorni 45 (quarantacinque) di inibizione.
Così deciso nella Camera di consiglio del 10 giugno 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.
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