F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 139/TFN del 19.06.2020 – (Deferimento n. 12401/270 pf 19 20 GC/GT/ag del 21.05.2020 a carico dei sig.ri Massimiliano Ceccherini, Massimiliano Bernardini e della società SS Arezzo Srl – Reg. Prot. n. 164/TFN-SD) Decisione n. 139/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 12401/270 pf 19 20 GC/GT/ag del 21.05.2020 Reg. Prot. 164/TFN-SD
Decisione n. 139/TFN-SD 2019/2020
Deferimento n. 12401/270 pf 19 20 GC/GT/ag del 21.05.2020
Reg. Prot. 164/TFN-SD
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da
cons. Roberto Proietti - Presidente;
avv. Leopoldo Di Bonito – Componente;
avv. Gaia Golia – Componente (Relatore);
avv. Sergio Quirino Valente – Componente;
dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;
ha pronunciato nella riunione fissata il 19 giugno 2020,
a seguito del Deferimento n. 12401/270 pf 19 20 GC/GT/ag del 21.05.2020 a carico dei sig.ri Massimiliano Ceccherini, Massimiliano Bernardini e della società SS Arezzo Srl,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con provvedimento del 21.05.2020, il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:
1. il sig. Massimiliano Ceccherini, dirigente responsabile del settore giovanile della SS Arezzo Srl, per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis, commi 1 e 5, del CGS vigente all’epoca dei fatti, in relazione agli artt. 10, comma 2, del CGS vigente all’epoca dei fatti, 7, comma 1, dello Statuto Federale 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6, 45 e 61, commi 1 e 5, delle NOIF per aver nella stagione 2018/2019 omesso di provvedere al regolare tesseramento di diversi calciatori del settore giovanile e a far sottoporre gli stessi agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarli di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo degli stessi nel corso di diverse gare del settore giovanile (Campionati Esordienti, U15 Serie C e U17 Serie C – Girone C) senza averne titolo perché non tesserati; nonché per aver consentito che il calciatore Tommaso Occhiolini partecipasse a 6 gare di campionato U17 Serie C – Girone C Pontedera – Arezzo, Arezzo – Ravenna, Cesena – Arezzo, Arezzo – San Marino, Arezzo – Vis Pesaro e Arezzo – Carrarese in posizione irregolare perché al momento squalificato come da Com. Uff. n. 19 TFN – Sezione Disciplinare 2018/2019, come descritto nella parte motiva;
2. il sig. Massimiliano Bernardini, dirigente della SS Arezzo Srl, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 22, comma 1 del CGS, per non essersi presentato a rendere dichiarazioni innanzi il Collaboratore della Procura nonostante fosse stato ritualmente da quest’ultimo convocato per 3 volte, come descritto nella parte motiva;
3. la società SS Arezzo Srl, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del previgente CGS (oggi trasfuso nell’articolo 6, comma 2, CGS), per il comportamento nell’interesse della quale i soggetti suddetti hanno commesso i fatti contestati.
Il patteggiamento
Prima dell’apertura del dibattimento, così come previsto dall’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, la Procura Federale, a mani dell’avv. Luca Zennaro e per i deferiti, a mani degli avv.ti Eduardo Chiacchio e Monica Fiorillo, hanno depositato tre distinte richieste di patteggiamento, che hanno rimesso alla valutazione di questo Tribunale.
Il Tribunale, lette le proposte di patteggiamento e ritenuta l’applicabilità al caso in esame dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente;
esaminate le sanzioni ai sensi del comma 3 art. cit., così determinate: per il sig. Ceccherini Massimiliano, sanzione base inibizione mesi 6 (sei), diminuita di 1/3 – mesi 2 (due), sanzione finale inibizione mesi 4 (quattro); per il sig. Bernardini Massimiliano, sanzione base inibizione mesi 3 (tre), diminuita di 1/3 – mesi 1 (uno), sanzione finale inibizione mesi 2 (due); per la società SS Arezzo Srl, sanzione base ammenda di € 4.000,00 (quattromila/00), ridotta di 1/3 - € 1.333,00 (milletrecentotrentatre/00), sanzione finale ammenda € 2.667,00 (duemilaseicentosessantasette/00);
risultando ritualmente formulate le proposte e ritenendo congrue le sanzioni finali, adotta il seguente provvedimento:
il Tribunale, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento i sig.ri Ceccherini Massimiliano, Bernardini Massimiliano e la società SS Arezzo Srl, rappresentati dagli avv.ti Eduardo Chiacchio e Monica Fiorillo, ai sensi dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, hanno depositato istanza di patteggiamento con le sanzioni sopra evidenziate; visto l’art. 127, comma 3 cit., secondo il quale “nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione”; rilevato altresì, che, a mente del comma 4 della norma, “l’efficacia dell’accordo comporta ad ogni effetto la definizione del procedimento nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie in esso contenute nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della decisione di cui al comma 3” suddetto; e che, in tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1 art. cit., fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, con la pronuncia che dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate appaiono congrue; comunicato infine alla società SS Arezzo Srl che l’ammenda di cui alla presente decisione dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,
all’esito della Camera di consiglio, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
- per il sig. Ceccherini Massimiliano, mesi 4 (quattro) di inibizione;
- per il sig. Bernardini Massimiliano, mesi 2 (due) di inibizione;
- per la società SS Arezzo Srl, € 2.667,00 (duemilaseicentosessantasette/00) di ammenda. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
Così deciso nella Camera di consiglio del 19 giugno 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.
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