F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 13/TFN del 4.10.2019 – (Deferimento del Procuratore Federale n. 865/770 pf18-19 GP/ac del 17.7.2019 a carico di Torino FC Spa più altri – Reg. Prot. 17/TFN-SD) Decisione n. 13/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 865/770 pf18-19 GP/ac del 17.7.2019 Reg. Prot. 17/TFN-SD

Decisione n. 13/TFN-SD 2019/2020

Deferimento n. 865/770 pf18-19 GP/ac del 17.7.2019

Reg. Prot. 17/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

Avv. Valentino Fedeli – Presidente f. f.;

Dott. Pierpaolo Grasso – Componente (Relatore);

Avv. Sergio Quirino Valente – Componente;

Dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 27 Settembre 2019,

a seguito del Deferimento n. 865/770 pf18-19 GP/ac del 17.7.2019,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con provvedimento del 17.7.2019 il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto deferivano avanti questo Tribunale Federale Nazionale:

- Il Signor Renzo Zecchi , presidente della Scuola Calcio CBS ASD, nella stagione 2018/2019 , della violazione dei

doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’articolo 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva , vigente al momento dei fatti , in relazione all’art. 38, comma 1, delle NOIF ed in riferimento articolo 33 , comma 1, del Regolamento per il Settore Tecnico, giusto comunicato ufficiale n° 69 del 13/06/2018, per avere permesso e consentito al Sig. Stefano Borla, tecnico abilitato, di svolgere attività tecnica a favore della società, seppur in assenza di alcun tesseramento con la stessa e nella evidente consapevolezza che lo stesso fosse già formalmente tesserato per la consorella Torino FC Spa;

- il Signor Paolo Dora , presidente della USD Airaschese, nella stagione 2018/2019 , della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’articolo 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva , vigente al momento dei

fatti , in relazione all’art. 38, comma 1, delle NOIF ed in riferimento articolo 33 , comma 1, del Regolamento per il Settore

Tecnico, giusto comunicato ufficiale n° 69 del 13/06/2018, per avere permesso e consentito al Sig. Stefano Borla, tecnico abilitato, di svolgere attività tecnica a favore della società, seppur in assenza di alcun tesseramento con la stessa e nella evidente consapevolezza che lo stesso fosse già tesserato per la consorella Torino FC Spa;

- la società Torino FC Spa, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, vigente al momento dei fatti, in relazione al comportamento violativo del Signor Stefano Borla, federalmente tesserato con tale società;

- la società Scuola Calcio CBS ASD, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, vigente al momento dei fatti, per le violazioni ascritte al presidente Sig. Renzo Zecchi ed al tecnico Sig. Stefano Borla;

- la società USD Airaschese, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, vigente al momento dei fatti, per le violazioni ascritte al presidente Sig. Paolo Dora ed al tecnico Sig. Stefano Borla

Nei termini prescritti perveniva nota a firma del Sig. Zecchi con la quale, nel comunicare l’impossibilità di presenziare alla prevista udienza del 6 Agosto 2019, si evidenziava che l’eventuale presenza non avrebbe comunque modificato il quadro

fattuale delineato dalla Procura federale.

Il patteggiamento

Prima dell’apertura del dibattimento, così come previsto dall’art. 127 comma 1 nuovo CGS - FIGC, applicabile al caso in esame, la Procura Federale ha depositato la richiesta di patteggiamento sottoscritta dalla società Torino FC Spa, rappresentata nell’occasione dall’Avv. Chiacchio, che ha rimesso alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, letta la proposta di patteggiamento sottoscritta dalle parti; ritenuta l’applicabilità al caso in esame dell’art. 127 nuovo CGS - FIGC; esaminata la sanzione ai sensi del comma 3 art. cit., così determinata: sanzione base ammenda € 600,00 (seicento/00), diminuita di 1/3 € 200,00 (duecento/00), sanzione finale ammenda di € 400,00 (quattrocento/00); risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

il Tribunale, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento la Procura Federale e la società Torino FC Spa, ai sensi dell’art. 127 comma 1 nuovo CGS - FIGC, hanno depositato istanza di patteggiamento con la sanzione sopra evidenziata; visto l’art. 127 comma 3 cit., secondo il quale “nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione”; rilevato altresì, che, a mente del comma 4 della norma, “l’efficacia dell’accordo comporta ad ogni effetto la definizione del procedimento nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie in esso contenute nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della decisione di cui al comma 3 suddetto; e che, in tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1 art. cit., fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, con la pronuncia che dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione indicata appare congrua; comunicato infine che l’ammenda di cui alla presente decisione dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083; P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della parte suddetta.

Il dibattimento

Il procedimento è proseguito per la posizione degli altri deferiti.

Il rappresentante della Procura Federale che ha concluso per l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione delle sanzioni come da verbale

Nessuno è comparso per i deferiti. La decisione

Il deferimento è fondato.

Preliminarmente il Collegio ricorda che, all’udienza del 6 Agosto 2019 è stato disposto rinvio della discussione alla data odierna in considerazione della pendenza innanzi alla Commissione Disciplinare per il settore tecnico FIGC del

procedimento nei confronti del Sig. Stefano Boria, per i medesimi fatti qui contestati. Nelle more della presente udienza è pervenuto il comunicato ufficiale n.63 del Settore Tecnico FIGC da cui si evince che il Sig. Borla Stefano ha concordato con la Procura Federale ex art. 23 CGS (rectius 127 CGS) una sanzione pari a mesi quattro di inibizione.

Orbene dall’esame degli atti emerge chiaramente la responsabilità di tutti gli odierni deferiti, nelle qualità dagli stessi rivestite, in quanto pienamente consapevoli dell’incompatibilità dei ruoli rivestiti dal Borla, circostanza, fra l’altro, ammessa

sia dallo Zecchi che dal Dora.

Tanto basta per ritenere fondata l’incolpazione loro ascritta e la conseguente responsabilità delle società dagli stessi rappresentate.

In ordine alle richieste sanzionatorie, tuttavia, in ragione di quanto previsto dall’art.13 comma 1 lett. e) del CGS FIGC il Collegio ritiene congrue le sanzioni di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, Visto l’art.127 CGS

Dispone l’applicazione della seguente sanzione:

  • Torino FC Spa € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda; per il resto

all’esito della Camera di consiglio, accoglie il deferimento nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, irroga le seguenti sanzioni

- Zecchi Renzo mesi 1 (uno) di inibizione;

- Dora Paolo mesi 1 (uno) di inibizione;

- Scuola Calcio CBS ASD € 100,00 (cento/00) di ammenda;

- USD Airaschese €.100,00 (cento/00) di ammenda.

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