F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 140/TFN del 22.06.2020 – (Ricorso del Sig. Ciotti Gianluca contro AIA e FIGC ex artt. 25 e 30 CGS – CONI del 29.04.2020 – Reg. Prot. n. 161/TFN-SD) Decisione n. 140/TFN-SD 2019/2020 Ricorso del sig. Ciotti Gianluca, ex artt. 25 e 30 CGS CONI del 29.04.2020 Reg. Prot. 161/TFN-SD

 

Decisione n. 140/TFN-SD 2019/2020

Ricorso del sig. Ciotti Gianluca, ex artt. 25 e 30 CGS CONI del 29.04.2020

Reg. Prot. 161/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

Dott. Cesare Mastrocola - Presidente;

Avv. Amedeo Citarella – Componente;

Avv. Valentino Fedeli – Componente;

Dott. Pierpaolo Grasso – Componente (relatore)

Avv. Valentina Ramella – Componente;

Dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 12 giugno 2020,

la seguente

DECISIONE

Sul ricorso ex art. 30 CGS CONI proposto dall’Avv. Ciotti Gianluca, rappresentato e difeso in proprio e dall’avv. Leonardo Guidi ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Latina, al Viale dello Statuto, 19.

Tasso n. 31,

contro

Associazione Italiana Gioco Arbitri (rectius Associazione Italiana Arbitri), in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Valerio di Staso e Giancarlo Perinello,

e nei confronti di

FIGC, in persona del Presidente p.t., non costituito.

PREMESSO IN FATTO

Con ricorso depositato e debitamente notificato il ricorrente impugnava il diniego espresso dall’Associazione italiana Arbitri all’istanza di accesso agli atti formulata ai sensi della legge 241/90 di visionare, in pendenza di procedimento disciplinare a carico del ricorrente, di tutte le delibere della Commissione Nazionale di Disciplina e della Commissione di Disciplina di Appello, relative all’ultimo quinquennio aventi ad oggetto le medesime contestazioni formulate al ricorrente e meglio indicate in ricorso.

Evidenziava il ricorrente che l’istanza è stata riscontrata negativamente in quanto l’istanza è stata formulata ex l. 241/90 avente ad oggetto gli atti ed i procedimenti amministrativi e non, pertanto, relativamente agli atti di organi di giustizia sportiva, ha ad oggetto un contenuto generico sia con riferimento all’arco temporale, sia al contenuto sostanziale dello stesso e, inoltre, la conoscenza delle pronunce e degli orientamenti degli organi disciplinari sarebbe già soddisfatta mediante la pubblicazione nell’area riservata istituzionale del massimario delle decisioni.

Il ricorrete censura tale diniego ritenendolo illegittimo sia in relazione alla circostanza, ormai giurisprudenzialmente più volte acclarata dagli organi di giustizia sportiva, della piena applicabilità delle norme e dei principi della l. 241/90 anche alle attività dell’AIA quando svolge funzioni pubblicistiche.

Ha, inoltre, evidenziato la non idoneità del massimario a soddisfare le esigenze del richiedente che, nell’esercizio del proprio diritto di difesa deve valutare se per le medesime violazioni disciplinari siano state adottate sanzioni di analoga gravità.

Ha posto l’accento, poi sulla disposizione prevista dall’art. 54 comma 7 del Regolamento AIA che prevede la pubblicità delle deliberazioni delle Commissioni di disciplina e sulla circostanza che la violazione di tale obbligo si porrebbe in violazione degli obblighi di trasparenza e pubblicità di cui al D.lgs. 33/2013 regolante la disciplina in materia di accesso civico generalizzato.

Si è costituita l’AIA, eccependo in primo luogo l’inapplicabilità della disciplina in materia di diritto di accesso alla fattispecie

concreta in quanto nel caso di specie l’attività non avrebbe valenza pubblicistica. Ha, poi proseguito sostenendo l’assenza di uno specifico interesse in capo al ricorrente sia in ragione della estrema genericità della documentazione richiesta sia dell’inidoneità dei provvedimenti richiesti di incidere sulla situazione soggettiva del ricorrente stesso.

Ha poi sostenuto l’inammissibilità della richiesta in questione che si appaleserebbe violativa della privacy, ritenendo, fra l’altro non sovrapponibile la disciplina ex l. 241/90 espressamente invocata dal ricorrente con quella di cui al d.lgs 33/2013.

Il ricorrente ha presentato una memoria di replica con la quale ha argomentato in ordine alle proprie ragioni.

All’udienza del 12 giugno 2020 le parti hanno insistito nelle proprie posizioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il collegio ritiene di prescindere dall’esame della questione avente ad oggetto la natura pubblicistica o meno dell’attività svolta in concreto dall’AIA in quanto il ricorso è palesemente infondato.

Sul punto, infatti, devono ritenersi fondate le doglianze formulate dalla difesa dell’AIA, in ordine al fatto che il predetto ricorso abbia finalità meramente ed esclusivamente esplorativa giacché volta a richiedere una indistinta categoria di provvedimenti il cui specifico soddisfacimento si tradurrebbe in un controllo generalizzato sull’attività dell’associazione, fra l’altro di dubbia utilità per la tutela degli interessi del ricorrente, quanto meno in ambito endofederale, in ragione di alcuna valenza nomofilattica dei precedenti giurisprudenziali, soprattutto in ordine all’entità delle sanzioni in concreto irrogate liddove, come è noto, vengono in rilievo anche elementi specifici di natura fattuale.

La lamentata mancata pubblicazione delle decisioni, con le dovute precauzioni ed accorgimenti in ordine alla tutela di contrapposti interessi, degli organi di giustizia sportiva dell’AIA, sebbene debba ritenersi potenzialmente lesiva, qualora sussistente, di specifici obblighi regolamentari, oltre che di indubbi principi generali di trasparenza, non appare risolutiva nel caso di specie, liddove l’istanza formulata ex l. 241/90 e, comunque a tutela di supposte situazioni giuridiche soggettive, ex art.30 CGS CONI, si appalesa estremamente generica e non rispondente alla tutela di un interesse specifico e concreto del ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di Consiglio, rigetta il ricorso.

Così deciso nella Camera di consiglio del 12 giugno 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

 

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