F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 143/TFN del 24.06.2020 – (Deferimento n. 9230/79 pfi 19-20 MDL/jg del 22.01.2020 a carico del Sig. Belvisi Roberto + altri – Reg. Prot. n. 145/TFN-SD) Decisione n. 143/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 9230/79 pfi 19-20 MDL/jg del 22.01.2020 Reg. Prot. 145/TFN-SD

Decisione n. 143/TFN-SD 2019/2020

Deferimento n. 9230/79 pfi 19-20 MDL/jg del 22.01.2020

Reg. Prot. 145/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

cons. Nicola Durante – Presidente;

avv. Paolo Clarizia – Componente;

avv. Valentino Fedeli – Componente (Relatore);

avv. Fabio Micali – Componente;

dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 16 giugno 2020,

a seguito del Deferimento n. 9230/79 pfi 19-20 MDL/jg del 22.01.2020 a carico dei sig.ri Belvisi Roberto, De Filippo Donato, Bertassello Bruna e delle società ASD Montello Calcio 3Tabernae, USD Modugno e ASD Polisportiva Carso,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Delegazione provinciale FIGC di Latina con nota datata 11 marzo 2019 informava la Procura Federale che alcune società affiliate FIGC, nello specifico FC Montenero, Montello Calcio e Pol. Carso, avevano preso parte con alcune categorie dell’attività di base (primi calci, pulcini ed esordienti) ad un torneo organizzato da un ente di promozione e non autorizzato, che si era svolto nel Comune di Sabaudia, provincia di Latina, nei giorni 2 e 3 marzo 2019. Si precisava nella nota che alla manifestazione avevano partecipato altre due società fuori regione, provenienti una dalla Puglia, l’altra dalla provincia di Napoli.

La Procura Federale, aperto il procedimento e svolte le relative indagini, accertava che il suddetto torneo, denominato Coppa Carnevale, nelle condizioni di tempo e di luogo riportate nella nota di cui sopra, era stato organizzato dalla Società GSI, non affiliata alla FIGC; ad esso avevano preso parte le Società ASD Montello Calcio 3Tabernae, USD Modugno, ASD Football Club Montenero e ASD Polisportiva Carso, senza l’autorizzazione del Settore Giovanile e Scolastico.

In siffatto contesto, la Procura Federale in data 22 Gennaio 2020 ha deferito a questo Tribunale i sigg.ri Roberto Belvisi (Presidente della ASD Montello Calcio 3Tabernae), Stefano Zambellan (Presidente della ASD Football Club Montenero),

Donato De Filippo (Presidente della USD Modugno) e Bruna Bertassello (Presidente della ASD Polisportiva Carso), ai quali ha contestato la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti affermati dall’art. 4 comma 1 CGS - FIGC in relazione al combinato disposto degli artt. 25 comma 3 e 28 del Regolamento del Settore Giovanile Scolastico, nonché del Com. Uff. n. 1 / 2 Luglio  2018 ss. 2018 / 2019 di detto Settore, per aver consentito ciascuno alla propria società di prendere parte al torneo sopra menzionato senza la preventiva autorizzazione degli Organi federali e per aver anche omesso di accertare preventivamente che il torneo avesse le prescritte autorizzazioni federali.

Il Belvisi è stato altresì deferito ai sensi degli artt. 4 comma 1 e 22 comma 1 CGS - FIGC per non essersi presentato a rendere dichiarazioni alla Procura Federale in sede d’indagine, nonostante che fosse stato convocato per due volte (13 e 27 Agosto 2019) a mezzo fax.

Sono state deferite le Società ASD Montello Calcio 3Tabernae, USD Modugno, ASD Football Club Montenero e ASD Polisportiva Carso ai sensi dell’art. 6 comma 1 CGS - FIGC per responsabilità diretta in merito alle violazioni ascritte ai rispettivi legali rappresentanti.

Le memorie difensive

La sig.ra Bruna Bertassello, per sé e per la ASD Polisportiva Carso, ha fatto pervenire a questo Tribunale la memoria 8 febbraio 2020, a firma del proprio difensore avv. Matteo Sperduti, con la quale ha eccepito in via preliminare l’incompetenza di questo Tribunale a favore della competenza del Tribunale Federale Nazionale presso il Comitato Regionale Lazio e nel merito la non necessarietà della preventiva autorizzazione del Settore Giovanile e Scolastico perché si era trattato di un torneo organizzato da un ente di promozione sportiva, dotato di ordinamento differente rispetto alla FIGC e che non aveva alcun obbligo nei confronti della stessa FIGC.

Ha concluso per l’accoglimento della eccezione preliminare e pregiudiziale e, in subordine e nel merito, per il rigetto del deferimento.

Il Belvisi in data 1° novembre 2019 ha trasmesso alla Procura Federale lo scritto difensivo 30 ottobre 2019, con il quale ha dedotto che la società da lui presieduta non aveva partecipato all’evento, tanto che dalle numerose foto del torneo non si evinceva la presenza di alcun calciatore con la maglia del Montello Calcio; ha precisato che il 3 marzo 2019 la squadra era impegnata sul proprio campo in una gara amichevole con altra società e che, per questo, non poteva essere stata presente a quel torneo; ha aggiunto, con riguardo alla mancata audizione innanzi la Procura Federale, che le convocazioni gli erano state fatte non presso la sede della Società, ma ad un numero di fax del suo studio professionale, che era da tempo disabilitato e che, quindi, non le aveva ricevute.

Il dibattimento

Alla riunione 16 giugno 2020, tenutasi in modalità videoconferenza, è comparso per la Procura Federale l’avv. Alessandro Avagliano, il quale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento, con applicazione delle seguenti sanzioni: per Roberto Belvisi inibizione di mesi 4 (quattro), di cui 3 (tre) per il primo capo d’incolpazione ed 1 (uno) per il secondo capo d’incolpazione; per Donato De Filippo e Bruna Bertassello inibizione di mesi 3 (tre) ciascuno; per la ASD Montello Calcio 3Tabernae l’ammenda di € 400,00 (quattrocento/00); per le USD Modugno e ASD Polisportiva Carso l’ammenda di € 200,00 (duecento/00) ciascuna. Si è rimesso al giudizio di questo Tribunale sulla eccezione d’incompetenza.

Si è collegato alla riunione l’avv. Matteo Sperduti, il quale ha insistito per l’accoglimento della eccezione preliminare e pregiudiziale e, in subordine, per il rigetto del deferimento.

Conclusivamente  è  stato  depositato  un  dispositivo  così  concepito:  “Il  Tribunale  Federale  Nazionale  –  Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di consiglio, dichiara la propria incompetenza in favore del Tribunale Federale Territoriale, presso il Comitato Regionale Lazio - LND”.

Rispetto a quest’ultimo, va dato atto di un errore materiale verificatosi al momento della redazione, essendo stato il predetto dispositivo, per mero lapsus calami, intitolato “decisione”.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Occorre premettere che, prima dell’apertura della discussione, la Procura Federale ed il sig. Stefano Zambellan, per sé e per la Società FC Montenero, si sono accordati ai sensi dell’art. 127 CGS - FIGC per chiedere a questo Tribunale l’applicazione di sanzioni ridotte, di cui ne hanno indicato specie e misura; il patteggiamento è stato accolto da questo Tribunale e forma oggetto di separata pronuncia.

L’eccezione di incompetenza di questo Tribunale a decidere il deferimento è fondata.

L’art. 92 CGS - FIGC dispone che il Tribunale Federale a livello territoriale è giudice di primo grado in ordine ai procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello territoriale. Secondo  il  radicato  orientamento  di  questo  Tribunale  sussiste  la  competenza  del  Tribunale  Federale  territoriale allorquando il procedimento coinvolge società dilettantistiche operanti esclusivamente a livello territoriale ed abbia a riferimento manifestazioni territoriali; ove le società coinvolte appartengono a comitati regionali diversi, la competenza si radica innanzi il Tribunale Federale territoriale presso il Comitato regionale nel cui ambito si è svolta la manifestazione. Nel caso in esame, le Società ASD Montello Calcio 3Tabernae, FC Montenero, USD Modugno e Polisportiva Carso svolgono la loro attività di natura dilettantistica, prevalentemente giovanile, esclusivamente in ambiti territoriali ed il torneo di che trattasi ha avuto svolgimento nella Regione Lazio, per cui sussiste la competenza a decidere il presente caso in favore del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio - LND.

L’eccezione di incompetenza va pertanto accolta.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di consiglio, dichiara la propria incompetenza in favore del Tribunale Federale Territoriale, presso il Comitato Regionale Lazio - LND.

Così deciso nella Camera di consiglio del 16 giugno 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

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