F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 144/TFN del 24.06.2020 – (Deferimento n. 9090/706 pf 18-19 GC/sds del 20.01.2020 a carico del Sig. Gaetano Cutrufo + altri – Reg. Prot. n. 139/TFN-SD) Decisione n. 144/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 9090/706 pf 18-19 GC/sds del 20.01.2020 Reg. Prot. 139/TFN-SD

Decisione n. 144/TFN-SD 2019/2020

Deferimento n. 9090/706 pf 18-19 GC/sds del 20.01.2020

Reg. Prot. 139/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

cons. Nicola Durante – Presidente;

avv. Paolo Clarizia – Componente (Relatore);

avv. Valentino Fedeli – Componente;

avv. Fabio Micali – Componente;

dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 16 giugno 2020,

a seguito del Deferimento n. 9090/706 pf 18-19 GC/sds del 20.01.2020 a carico dei sig.ri Gaetano Cutrufo, Graziano Cutrufo, Antonino Cormaci, Fabio Fiocco, Francesco Franco, Marco Levato e delle società Siracusa Calcio Srl, ASD Sport Club Palazzolo, ASD Gallico Catona, AS Casmo, ASD Real, SSD Avis Pleiade Policoro Srl,

la seguente

DECISIONE

Il Deferimento

Con provvedimento n. 9090/706 pf18 - 19 GC/sds del 20 Gennaio 2020 la Procura Federale ha deferito:

- il sig. Gaetano Cutrufo, all’epoca dei fatti amministratore unico della Siracusa Calcio Srl per “la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore all’epoca dei fatti (art. 4,comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), nonché dell'art. 6, comma 2, dello stesso Codice di Giustizia Sportiva in vigore all’epoca dei fatti (art. 24, comma

2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per avere lo stesso in data 02.10.2016, nonostante la sua posizione di legale rappresentante pro tempore di una società affiliata alla FIGC, effettuato una scommessa live presso un soggetto non autorizzato su di una gara di calcio ottenendo che la stessa fosse garantita dal sig. Iannì Danilo, che a sua volta svolgeva attività illegale di raccolta di scommesse delle quali assicurava in proprio il pagamento”;

- il sig. Graziano Cutrufo, all’epoca dei fatti dirigente della società ASD Sport Club Palazzolo, per “la violazione dell'art. 1

bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore all’epoca dei fatti (art. 4,comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), nonché dell'art. 6, comma 2, dello stesso Codice di Giustizia Sportiva in vigore all’epoca dei fatti (art. 24, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), per avere lo stesso nel corso delle stagioni sportive 2015 – 2016 e 2016 - 2017, nonostante la sua posizione di dirigente di una società affiliata alla FIGC, effettuato molteplici scommesse su gare di calcio accettate dal sig. Iannì Danilo, che svolgeva attività illegale di raccolta di scommesse delle quali riscuoteva la puntata ed assicurava in proprio il pagamento”;

- il sig. Antonino Cormaci, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Gallico Catona per “la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore all’epoca dei fatti (art. 4,comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), nonché dell'art. 6, comma 2, dello stesso Codice di Giustizia Sportiva in vigore all’epoca dei fatti (art. 24, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), per avere lo stesso nel corso della stagione sportiva 2016 - 2017, nonostante la sua posizione di calciatore tesserato per una società affiliata alla FIGC, svolto attività volta alla monetizzazione di assegni che il sig. Iannì Danilo, che svolgeva attività illegale di raccolta di scommesse su gare di calcio delle quali riscuoteva la puntata ed assicurava in proprio il pagamento, riceveva da singoli giocatori quale pagamento delle puntate, così partecipando fattivamente all’attività di raccolta illegale di scommesse su gare di calcio assicurando la fruibilità dei proventi rivenienti dalla stessa”;

- il sig. Fabio Fiocco, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società AS Casmo, per “la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore all’epoca dei fatti (art. 4,comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), nonché dell'art. 6, comma 2, dello stesso Codice di Giustizia Sportiva in vigore all’epoca dei fatti (art. 24, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), per avere lo stesso nel corso della stagione sportiva 2015 - 2016, nonostante la sua posizione di calciatore tesserato per una società affiliata alla FIGC, svolto attività di raccolta illegale di scommesse su gare di calcio in Piemonte ed in Lombardia, nell’ambito dell’organizzazione a capo della quale vi era il sig. Iannì Danilo, ricevendo dai giocatori dallo stesso procacciati il pagamento delle puntate e rimettendo le somme così ottenute al sig. Iannì, trattenendo per sé la provvigione pattuita”;

- il sig. Francesco Franco, all’epoca dei fatti dirigente della società ASD Real per “la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore all’epoca dei fatti (art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), nonché dell'art. 6, comma 2, dello stesso Codice di Giustizia Sportiva in vigore all’epoca dei fatti (art. 24, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), per avere lo stesso nel corso delle stagioni sportive 2015 – 2016 e 2016 - 2017, nonostante la sua posizione di dirigente tesserato per una società affiliata alla FIGC, svolto attività di raccolta illegale di scommesse su gare di calcio nella città di Reggio Calabria e nel territorio limitrofo, nell’ambito dell’organizzazione a capo della quale vi era il sig. Iannì Danilo, ricevendo dai giocatori dallo stesso procacciati il pagamento delle puntate e rimettendo le somme così ottenute al sig. Iannì, trattenendo per sé la provvigione pattuita; lo stesso sig. Francesco Franco, inoltre, in molte occasioni e nello stesso periodo di tempo accompagnava il sig. Iannì quando lo stesso doveva consegnare o prelevare ingenti somme di denaro in contanti, frutto delle giocate illegali o da pagare a giocatori che avevano vinto effettuando le stesse”;

- il sig. Marco Levato, nella stagione sportiva 2016 – 2017 calciatore tesserato per la società SSD Avis Pleiade Policoro

Srl per “la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore all’epoca dei fatti (art. 4,comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), nonché dell'art. 6, comma 2, dello stesso Codice di Giustizia Sportiva in vigore all’epoca dei fatti (art. 24, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), per avere lo stesso nel corso della stagione sportiva 2016 - 2017, nonostante la sua posizione di calciatore tesserato per una società affiliata alla FIGC, svolto attività di raccolta illegale di scommesse su gare di calcio nel territorio di Reggio Calabria e nelle zone limitrofe, nell’ambito dell’organizzazione a capo della quale vi era il sig. Iannì Danilo,  ricevendo dai giocatori dallo stesso procacciati il pagamento delle puntate e rimettendo le somme così ottenute al sig. Iannì, trattenendo per sé la provvigione pattuita”;

- la società Siracusa Calcio Srl “a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS. in vigore all’epoca dei fatti (art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per le condotte contestate al suo dirigente dotato di poteri di rappresentanza all’epoca dei fatti, sig. Gaetano Cutrufo”;

- la società ASD Sport Club Palazzolo “a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS in vigore all’epoca dei fatti (art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per le condotte contestate al suo dirigente all’epoca dei fatti, sig. Graziano Cutrufo”;

- la società ASD Gallico Catona “a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS in vigore all’epoca dei fatti (art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per le condotte contestate al suo calciatore

all’epoca dei fatti, sig. Antonino Cormaci”;

- la società AS Casmo “a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS in vigore all’epoca dei fatti (art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per le condotte contestate al suo calciatore all’epoca dei fatti, sig. Fabio Fiocco”;

- la società ASD Real “a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS in vigore all’epoca dei

fatti (art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per le condotte contestate al suo dirigente all’epoca dei fatti, sig. Francesco Franco”;

- la società SSD Avis Pleiade Policoro Srl “a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS in vigore all’epoca dei fatti (art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per le condotte contestate al suo

calciatore all’epoca dei fatti, sig. Marco Levato.

Memorie difensive

Il sig. Cutrufo Gaetano si è costituito con l’avv. Vincenzo Minnella, respingendo le contestazioni della Procura federale, in quanto contrastanti con l’attività e le evidenze istruttorie risultanti nel procedimento sportivo e nel procedimento avviato dalla DDA di Reggio Calabria dal quale il primo scaturisce. In particolare, le difese del deferito contestano che dall’informativa della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio non emerge alcun coinvolgimento, anche solo occasionale, di questo ultimo nel campo delle scommesse. Secondo le difese del deferito, poi, l’intercettazione ambientale dalla quale emerge l’effettuazione di una scommessa di € 5.000,00 durante una cena da parte di un generico “Pres” è assolutamente generica e, comunque, non riferibile al deferito poiché non vi sarebbe alcuna evidenza che il sig. Gaetano Cutrufo abbia partecipato alla predetta cena e che il generico riferimento al “Pres” sia relativo a questo ultimo.

Il sig. Antonino Cormaci si è costituito con l’avv. Vincenzo Laganà, depositando una nota del 07.02.2020 a firma del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, Direzione Distrettuale Antimafia, con la quale era attestata la mancata iscrizione dell’incolpato al registro degli indagati, nonché: “è stato accertato che il predetto sia stato vincitore, in un’occasione, di una somma giocata al casinò on-line, mentre non vi erano elementi per affermare che, abitualmente, egli si prestasse a monetizzare assegni, per conto del gruppo riferibile a Danilo Ianni ed è pure incerto che il Cormaci lo abbia fatto in occasione della ricezione di un titolo emesso da Chirico Francesco”.

Ha depositato una memoria anche l’ASD Real Gioia al fine di contestare che il sig. Francesco Franco non sarebbe mai stato tesserato con la predetta società, allegando Organigramma della società degli anni dal 2016 al 2019.

Gli altri deferiti hanno omesso di presentare memorie.

Il dibattimento

All’udienza del 14.02.2020, Codesto Tribunale preso atto del mancato perfezionamento nei confronti di alcuni della notifica dell’atto di deferimento e dell’avviso di convocazione dell’udienza rinviava la trattazione dell’intero procedimento all’udienza del 26.03.2020. Udienza successivamente posticipata a causa della sospensione dei procedimenti della giustizia sportiva determinata dalla pandemia.

All’udienza del 16 giugno 2020 sono comparsi l’avv. Paolo Mormando in rappresentanza della Procura Federale, l’avv. Vincenzo Laganà in rappresentanza del sig. Antonino Cormaci, l’avv. Vincenzo Minnella per i Signori Gaetano Cutrufo e Graziano Cutrufo, nonché l’avv. Salvatore Antonio Lo Presti in rappresentanza della società ASD Gallico Catona.

Preliminarmente l’avv. Vincenzo Minnella ha domandato il rinvio dell’udienza al fine di consentire al sig. Gaetano Cutrufo, impossibilitato a presenziare alla presente riunione per improcrastinabili ragioni lavorative, di rendere alcune dichiarazioni. La procura Federale si è opposta al rinvio, in quanto la mancata comparizione equivale alla rinuncia di audizione. Il  collegio  ha  disposto  di  procedere  oltre  riservandosi  di  decidere  sulla  richiesta  di  audizione  all’esito dell’udienza.

La Procura Federale ha concluso per l’accoglimento del deferimento e per l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il sig. Gaetano Cutrufo: 4 anni di inibizione, ammenda di € 30.000,00;

- per il sig. Graziano Cutrufo: 5 anni di inibizione con richiesta di preclusione, oltre all’ammenda di € 40.000,00;

- per il sig. Antonino Cormaci: 5 anni di inibizione con richiesta di preclusione, oltre all’ammenda di € 25.000,00;

- per il sig. Fabio Fiocco: 5 anni di inibizione con richiesta di preclusione, oltre all’ammenda di € 25.000,00;

- per il sig. Francesco Franco: 5 anni di inibizione con richiesta di preclusione, oltre all’ammenda di € 35.000,00;

- per il sig. Marco Levato: 5 anni di inibizione con richiesta di preclusione, oltre all’ammenda di € 25.000,00;

- per la Società Siracusa Calcio Srl: € 1.000,00 di ammenda;

- per la Società ASD Sport Club Palazzolo: € 1.000,00 di ammenda;

- per la Società ASD Gallico Catona 2018: € 500,00 di ammenda;

- per la Società AS Casmo: € 500,00 di ammenda;

- per la Società ASD Real: € 500,00 di ammenda;

- per la Società SSD Avis Pleiade Policoro Srl: € 500,00 di ammenda.

I difensori dei deferiti costituiti concludono, invece per il rigetto dei deferimenti confermando quanto già contestate con le precedenti memorie e audizioni degli assistiti.

Motivi della decisione

Preliminarmente, il Collegio a scioglimento della riserva assunta nel corso dell’udienza del 16.06.2020 ha trattenuto il procedimento in decisione ritenendo non rilevante l’audizione stante il rigetto del deferimento disposto nei confronti del sig. Gaetano Cutrufo.

Il deferimento de quo si fonda sugli atti del procedimento penale iscritto al 5585/15 R.G.N.R. Mod 21, istruito dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria – Direzione Antimafia, dai quali emerge l’esistenza di un’articolata organizzazione dedita alla raccolta di scommesse al di fuori dal circuito autorizzato dall’A.A.M.S. che “opera[va] con i metodi caratteristici di un’associazione mafiosa di tipo ‘ndraghetistico” prevalentemente in Calabria.  Dalle intercettazioni ambientali e telefoniche agli atti emerge chiaramente l’esistenza di un sodalizio dedito alla raccolta del gioco illegale, nato al di fuori dell’ambito sportivo, al quale tuttavia hanno partecipato a diverso titolo alcuni tesserati della FIGC. Partecipazione che evidentemente si pone in palese contrasto con i principi di lealtà, correttezza e probità (art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti) e con il divieto di divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, presso i soggetti non autorizzati a riceverle (art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti).

Innanzitutto, dalle conservazioni captate emerge chiaramente che il sig. Francesco Franco, tesserato – come si vedrà in seguito – dell’ASD Real Reggio affiliata alla FIGC all’epoca dei fatti, gestiva una propria rete di raccolta illegale di scommesse attraverso molteplici agenzie e usufruendo di siti di scommesse quali betclu, fullbetter, europabet24, sportbet75, premierwin365 e dominobet. Fondata risulta, invece, l’eccezione proposta dall’ASD Real di Gioia Tauro con la quale l’Associazione ha contestato che il deferito sig. Francesco Franco non era tesserato per la predetta società all’epoca dei fatti (né lo era mai stato).

Dagli organigrammi depositati dalla società relativi agli anni dal 2016 al 2019 risulta che il predetto sig. Francesco Franco non era tesserato per la predetta società.

Del resto dagli stessi documenti depositati dalla procura (AS400) emerge che il sig. Francesco Franco, da un lato, era tesserato per la stagione 2015/2016 per la società ASD Real Reggio e da un altro lato non rientrava nell’organigramma dell’ASD Real di Gioia Tauro per la stagione 2018-2019.

Stante l’assenza di qualsivoglia prova del tesseramento dell’incolpato con l’ASD Real di Gioia Tauro il deferimento nei confronti della predetta società per responsabilità oggettiva deve essere rigettato.

Alcun dubbio sussiste anche in ordine alla fondatezza delle contestazioni formulate dalla procura federale nei confronti del sig. Graziano Cutrufo, all’epoca dei fatti dirigente dell’ASD Sport Club Palazzolo affiliata alla FIGC, relative all’abituale effettuazione di scommesse sui risultati di partite di calcio attraverso la rete di raccolta illegale organizzata dal predetto sodalizio criminale.

Del resto, le condotte contestate, oltre a emergere inequivocabilmente dalle numerose intercettazioni ambientali, sono state ammesse direttamente dal Deferito. nel corso dell’audizione del 18.02.2019  innanzi al rappresentante della Procura federale. In tale sede il sig. Graziano Cutrufo ha ammesso di aver effettuato scommesse su gare di calcio attraverso la predetta rete a partire dagli anni 2016/2017 sino all’inverno del 2018, quando i soggetti presso i quali effettuava le giocate sono stati arrestati.

Ne consegue l’ascrivibilità all’ASD Sport Club Palazzolo della responsabilità oggettiva per le condotte illecite del sig. Graziano Cutrufo, all’epoca dei fatti dirigente dell’associazione.

Palese risulta altresì il coinvolgimento del sig. Fabio Fiocco, all’epoca dei fatti tesserato dell’ASD Casmo affiliata alla FIGC, in qualità di agente della rete commerciale che faceva capo all’organizzazione. Dalle intercettazioni, infatti, emerge non soltanto che il Deferito effettuava attività di raccolta illegale di scommesse, ma anche l’apertura di conti da parte del sodalizio in favore di questo ultimo e, perfino, il riconoscimento di una provvigione in favore dell’agente pari al 30% della differenza tra “giocato” e “vinto”.

Ne consegue l’ascrivibilità all’AS Casmo della responsabilità oggettiva per le condotte illecite del sig. Fabio Fiocco, all’epoca dei fatti calciatore dell’associazione.

Provata è anche la partecipazione del sig. Marco Levato, all’epoca dei fatti calciatore del SSD Avis Pleiade Policoro Srl affiliata alla FIGC, alla raccolta di scommesse illegali. Dalle intercettazioni telefoniche emerge sia che il deferito ha raccolto una scommessa di € 5.000,00, sia numerose contestazioni in ordine al pagamento delle provvigioni e alla raccolta di giocate live, sia le modalità di pagamento delle giocate.

Ne consegue l’ascrivibilità alla SSD Avis Pleiade Policoro Srl della responsabilità oggettiva per le condotte illecite del sig. Marco Levato, all’epoca dei fatti calciatore della società.

Per quanto concerne, invece, il deferimento del sig. Antonio Cormaci, all’epoca dei fatti tesserato dell’ASD Gallico Catona affiliata FIGC, il coinvolgimento nel sodalizio non risulta provato.

In particolare, secondo quanto affermato dalla procura nel corso dell’udienza del 17.06.2020 il deferito, in quanto giocatore abituale presso il Casinò sarebbe stato a conoscenza delle condotte illecite degli altri deferiti e, comunque, non avrebbe potuto non sapere della derivazione illecita dell’assegno postdatato depositato presso il proprio conto corrente per saldare debiti derivanti da scommesse illecite.

Tuttavia, dalla documentazione agli atti non emerge né la consapevolezza del deferito della derivazione illecita del denaro ricevuto, né un effettivo coinvolgimento di quest’ultimo nella rete di raccolta illegale di scommesse. Del resto, la mancata partecipazione del sig. Antonio Cormaci al sodalizio criminale è attestata dallo stesso Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, Direzione Distrettuale Antimafia, che con nota del 20.02.2020 ha confermato che non vi sono “elementi per affermare che, abitualmente, egli si prest[i] a monetizzare assegni, per conto del gruppo riferibile a Danilo Ianni” ovvero “che il Cormaci lo abbia fatto in occasione della ricezione di un titolo emesso da Chirico Francesco”.

Alla luce di tali evidenze il deferimento del sig. Antonio Cormaci non può che essere rigettato non essendo provato il coinvolgimento di questo ultimo al predetto sodalizio. Né consegue il rigetto del deferimento della ASD Gallico Catona 2018 incolpata a titolo di responsabilità oggettiva per le condotte contestate al tesserato sig. Antonio Cormaci.

Deve altresì essere rigettato anche il deferimento del sig. Gaetano Cutrufo, all’epoca dei fatti presidente del Siracusa Calcio affiliata alla FIGC, al quale la procura contesta di aver giocato una scommessa live attraverso il predetto sodalizio criminale su una gara di calcio.

La contestazione si fonda su un’intercettazione ambientale del sig. Bruno Ianni il quale, dopo una cena alla quale avrebbe partecipato, tra gli altri, anche il deferito Gaetano Cutrufo, mentre era nella propria autovettura ha affermato: “si è squagliato 5.000 euro in live il Pres!... in un quarto d’ora, nel tempo che te lo sto dicendo… il brutto è che gliel’ho bancata con over”.

Tale intercettazione ambientale non appare, tuttavia, sufficiente a provare che sia stato effettivamente il sig. Gaetano Cutrufo a effettuare la scommessa citata nella riportata intercettazione ambientale. La mera denominazione Pres. non consente di individuare il soggetto che ha effettuato la giocata. A maggior ragione se si considera che non si è a conoscenza dei soggetti che hanno partecipato alla cena e che nei confronti del deferito non è contestato alcun ulteriore coinvolgimento, ovvero una tendenza a scommettere. Il rigetto del deferimento nei confronti del sig. Gaetano Cutrufo legale rappresentante del Siracusa Calcio comporta l’automatico proscioglimento della società, non essendo configurabile alcuna responsabilità diretta.

Ai fini sanzionatori stante l’assenza di indicazioni da parte della procura federale in ordine ai criteri utilizzati per la quantificazione, il Collegio non ravvede la sussistenza di ragioni per distinguere le sanzioni e, pertanto, alla luce della gravità delle condotte contestate ai deferiti il Collegio ritiene equo irrogare ai sig. Francesco Franco, Graziano Cutrufo, Fabio Fiocco e Marco Levato l’inibizione di cinque anni, con preclusioni da ogni rango e/o categoria della FIGC oltre all’ammenda di € 25.000,00.

Analogamente non avendo la Procura federale esplicitato le ragioni per distinguere le posizioni delle diverse società, tutte coinvolte a titolo di responsabilità oggettiva, anche in ragione dell’assenza di specifiche condotte o negligenze imputabili alle stesse, il Collegio ritiene equo irrogare all’ASD Sport Club Palazzolo, all’AS Casmo e al SSD Avis Pleiade Policoro Srl l’ammenda di € 500,00.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di consiglio, proscioglie i Sig.ri Gaetano Cutrufo, Antonino Cormaci e le società Siracusa Calcio Srl, ASD Real e ASD Gallico Catona.

Accoglie parzialmente il deferimento e, per l’effetto, irroga le seguenti sanzioni:

- per il Sig. Graziano Cutrufo, l’inibizione di anni 5 (cinque), con preclusione da ogni rango e/o categoria della FIGC, oltre all’ammenda di € 25.000,00 (venticinquemila/00);

- per il Sig. Francesco Franco, l’inibizione di anni 5 (cinque), con preclusione da ogni rango e/o categoria della FIGC,

oltre all’ammenda di € 25.000,00 (venticinquemila/00);

- per la ASD Sport Club Palazzolo, l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00). Accoglie il deferimento e, per l’effetto, irroga le seguenti sanzioni:

- per il Sig. Fabio Fiocco, l’inibizione di anni 5 (cinque), con preclusione da ogni rango e/o categoria della FIGC, oltre all’ammenda di € 25.000,00 (venticinquemila/00);

- per il Sig. Marco Levato, l’inibizione di anni 5 (cinque), con preclusione da ogni rango e/o categoria della FIGC, oltre all’ammenda di € 25.000,00 (venticinquemila/00);

- per AS Casmo, l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00);

- per SSD Avis Pleaide Policoro Srl, l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).

Così deciso nella Camera di consiglio del 16 giugno 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

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