F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 146/TFN del 24.06.2020 – (Deferimento n. 1774/887 pf 19-20 GC/blp del 09.03.2020 a carico del sig. Izzo Luigi e della società US Avellino 1912 Srl – Reg. Prot. n. 158/TFN-SD) Decisione n. 146/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 1774/887 pf 19-20 GC/blp del 09.03.2020 Reg. Prot. 158/TFN-SD

Decisione n. 146/TFN-SD 2019/2020

Deferimento n. 1774/887 pf 19-20 GC/blp del 09.03.2020

Reg. Prot. 158/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

cons. Giuseppe Rotondo – Presidente;

dott. Pierpaolo Grasso – Componente (Relatore);

avv. Francesca Mite – Componente;

avv. Angelo Venturini – Componente;

dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 18 giugno 2020,

a seguito del Deferimento n. 1774/887 pf 19-20 GC/blp del 09.03.2020 a carico del sig. Izzo Luigi e della società US Avellino 1912 Srl,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con provvedimento del 09.03.2020 il Procuratore federale f.f. deferiva avanti questo Tribunale federale nazionale:

- Il sig. Izzo Luigi, socio della IDC Srl, controllante al 100% la società US Avellino 1912 Srl, all’epoca dei fatti:

per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 1, del CGS in relazione all’art. 31, comma 1, del CGS, per aver prodotto alla FIGC, anche per il tramite di terzi, a mezzo dell’indirizzo di posta elettronica certificata idc_srl@pec.it, riconducibile alla società IDC Srl (controllante la società US Avellino 1912 Srl), una attestazione su carta intestata della Banca Widiba, dallo stesso Izzo acquisita ed avente ad oggetto ”requisiti di solidità finanziaria ai sensi del Regolamento sulle acquisizioni di partecipazioni societarie in ambito professionistico, ai sensi del Com. Uff. della FIGC del 07/11/2019

n. 112/A”, richiesta dalla Commissione Acquisizione societarie FIGC, risultata non veridica, per come accertato dalla banca emittente Banca Widiba, previe apposite verifiche;

- La Società US Avellino 1912 Srl:

per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva della violazione dell’art. 6, comma 2, e dell’art. 2, comma 2, del CGS vigente, per il comportamento posto in essere dal sig. Izzo Luigi, socio della IDC Srl, controllante al 100% la società US Avellino 1912 Srl, all’epoca dei fatti, come sopra descritto.

L’indagine della Procura federale propedeutica al presente deferimento nasce dalla segnalazione del Presidente della Commissione Acquisizioni Societarie della FIGC che denunziava i fatti sopra indicati posti in essere dalla società IDC Srl, controllante la società Avellino, a seguito di espressa richiesta formulata dalla commissione, in ossequio a quanto previsto dall’art.4 del Regolamento sulle acquisizioni societarie in ambito professionistico adottato giusta Com. Uff. 112/a del 7 novembre 2019.

Le memorie difensive

Sono pervenute memorie difensive di entrambi i deferiti.

L’avv. Carlo Iannace, in nome e per conto del dott. Izzo, ha eccepito la carenza di legittimazione passiva in capo al proprio assistito in quanto, al momento della produzione del documento incriminato, né la società IDC Srl, né il socio Izzo risultavano essere proprietari della società poiché il contratto di cessione delle quote societarie fra la Sidigas e la ICD Srl è stato regolato dall’art.1523 c.c., e, pertanto la proprietà sarebbe stata acquisita solo con il pagamento dell’ultima rata del prezzo.

Non avendo acquistato la partecipazione societaria, il sig. Izzo non avrebbe materialmente potuto compiere l’illecito contestato.

Nel merito, il difensore ha sostenuto che la missiva contestata non aveva in alcun modo le caratteristiche richieste dall’ordinamento federale non potendo essere considerata una attestazione relativa ai requisiti di solidità finanziaria ed economica, atteggiandosi a mera bozza predisposta dall’advisor finanziario, sig. Iannuzzi, individuato al mero fine di predisporre l’incartamento necessario per effettuare tale richiesta all’istituto bancario, non essendo mai stato speso il nome della banca WIDIBA.

Lo stesso difensore ha, inoltre, evidenziato che il sig. Izzo non avrebbe mai inviato alcun documento alla Federazione ed all’organo di controllo, ma il documento sarebbe stato inviato da parte degli operatori/amministrativi della IDC agli Organi

Federali nell’inconsapevolezza dell’inutilità dell’invio, a seguito di alcune discussioni intervenute fra soci della società.  Ha, quindi, rappresentato che l’equivoco sarebbe stato ingenerato dal fatto che il ragioniere dell’US Avellino non avrebbe dovuto inviare la documentazione risultata poi irregolare senza l’autorizzazione del sig. Izzo e comunque avrebbe dovuto accorgersi che si trattava di una bozza e non di un documento ufficiale.

Sulla base di tali premesse, egli ha contestato la circostanza che il documento fosse contraffatto e ribadito che il tutto è stato frutto di un mero equivoco, tenuto conto della buona fede del proprio assistito.

Ha concluso chiedendo l’archiviazione del deferimento.

Gli avv.ti Eduardo Chiacchio, Gianpaolo Calò e Michele Cozzone in nome e per conto della società US Avellino 1912 Srl

hanno insistito sull’assenza di responsabilità del sodalizio societario principalmente per la non riconduciblità dell’attività posta in essere dall’Izzo alla società, non avendo costui mai rivestito alcuna carica societaria né alcuna attività rilevante per l’ordinamento societario.

La contestazione formulata dalla Procura Federale riguarderebbe, pertanto, comportamenti riguardanti la sfera privata dell’Izzo, al di fuori di qualunque rapporto organico con la società.

La difesa della società ha, infine, richiamato l’art. 7 del nuovo CGS- Figc, che avrebbe attenuato la responsabilità oggettiva delle società.

Il dibattimento

All’udienza del 18 giugno 2020 la Procura Federale dopo aver sintetizzato i fatti sottesi al deferimento e replicato alle memorie difensive depositate, ha sostenuto la natura di falsus procurator del sig. Iannuzzi e la circostanza che, nonostante la stipula di un contratto di compravendita ex art. 1523, il possesso delle quote sociali risulta trasferito immediatamente all’acquirente, ragion per cui quest’ultimo avrebbe acquisito contestualmente la titolarità della gestione e del controllo operativo societario, con conseguente responsabilità per gli atti compiuti per conto della compagine.

La Procura ha rassegnato le seguenti conclusioni:

- per il sig. Luigi Izzo, 6 (sei) mesi di inibizione;

- per la società US Avellino 1912 Srl, € 5.000 (cinquemila/00) di ammenda.

Con riferimento alla sanzione richiesta nei confronti della società la Procura ha specificato di aver richiesto una misura inferiore al minimo edittale previsto nell’art. 90 delle NOIF in quanto, nel caso di specie, la condotta non è stata materialmente posta in essere da un dirigente della società.

L’avv. Iannace ha replicato alle deduzioni dell’organo inquirente affermando che il sig. Iannuzzi non ha firmato in nome e per conto della Widiba e che, pertanto, non può essere considerato un falsus procurator. Il mero possesso delle quote avrebbe, inoltre, fondato un rapporto al più qualificabile come di negotiorum gestio.

L’avv. Chiacchio per la società irpina ha ulteriormente argomentato in ordine all’assenza di responsabilità oggettiva, sulla base anche della novella introdotta dall’art. 7 del CGS.

La decisione

Il Collegio, sulla scorta degli atti e della argomentazioni fornite, ritiene il deferimento fondato.

Le contestazioni originano da un dato incontestabile ed inconfutabile, vale a dire la circostanza che la commissione acquisizioni societarie della FIGC ha ricevuto da parte della IDC Srl, società proprietaria e controllante l’US Avellino Srl,

un documento astrattamente inidoneo ad assolvere gli oneri di comunicazione, con il quale è stata indicata la sussistenza dei requisiti di solidità finanziaria e creditizia rilasciata da un soggetto che è risultato successivamente non titolato a rilasciare tali attestazioni.

Orbene l’allegato 1 e l’allegato 2 della articolata denuncia, che ha dato l’avvio al procedimento in questione, danno piena contezza della circostanza che il sig. Iannuzzi ha agito (senza averne i poteri) in norme e per conto della banca Widiba (riportando anche il codice fiscale e la partita IVA della stessa). Va evidenziato che la firma in calce sia al documento del 23 dicembre 2019, sia a quello del 22 Gennaio 2020, riporta chiaramente il timbro della Banca Widiba Spa.

Pertanto se, secondo la ricostruzione formulata dalla difesa di Izzo, tale documento altro non era se non una mera bozza, appare evidente che tale circostanza fosse ben nota allo stesso e, con ragionevole grado di certezza, agli altri componenti della società IDC Srl, soprattutto perché, se si esamina il documento datato 23 dicembre 2019, nessun elemento lascia supporre che lo stesso avesse natura provvisoria e potesse essere interpretato quale mero schema, tanto più che detto documento era stato predisposto da un soggetto che non aveva i poteri e i requisiti per farlo.

Del tutto irrilevante s’appalesa la circostanza che il contratto di cessione di quote societarie avesse previsto il trasferimento della proprietà solo al pagamento dell’ultima rata, come anche non persuasiva s’appalesa la tesi della negotiurum gestio.

Dirimente risulta la circostanza che il possesso delle quote è transitato immediatamente nella sfera giuridica della società IDC Srl. I, contratto, dunque, ha prodotto effetti reali prodromici che disvelano la volontà delle parti di attribuire alla IDC srl il pieno e immediato controllo della società nonché quello di far apparire, dinanzi ai terzi, quel soggetto come l’effettivo titolare della compagine, quanto meno l’effettivo titolare degli atti di gestione.

E infatti, detti soggetti hanno provveduto, tra l’altro, al pagamento degli stipendi nonché dei debiti societari.

Ma, pur a voler aderire alla tesi della ricorrente, la circostanza di aver riscontrato la richiesta federale piuttosto che declinarla in ragione della presunta non doverosità della stessa, ha indubbiamente indotto gli organi federali a ritenere la che la società fosse tenuta a rispondere ai requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal Regolamento, ferma restando, comunque l’ineludibile circostanza che, sotto il profilo endofederale, sia stato presentato, a garanzia della solidità finanziaria dei controllanti il sodalizio irpino, un documento non valido.

Non sembra sussistere alcun dubbio che tale documento sia stato regolarmente inviato alla commissione federale, pur nella consapevolezza manifestata nelle memorie difensive che lo stesso non fosse idoneo, anche mediante un coinvolgimento, non contestato dalla difesa del sodalizio societario irpino, del ragioniere dell’US Avellino Srl.

Del tutto indimostrata, poi, è la tesi secondo la quale l’invio sarebbe stato il frutto di un errore degli organi amministrativi

della società. In ogni caso, eventuale problemi organizzativi interni della società scontano un principio generale di autoresponsabilità e giammai possono recidere il nesso eziologico tra la condotta degli agenti e la società per conto della quale costoro hanno agito.

Deve affermarsi, pertanto, la responsabilità dell’odierno deferito per l’illecito contestato. Non v’è dubbio che, a prescindere dalle cariche rivestite all’interno della società calcistica, nella sua qualità di socio e proprietario della IDC Srl che ha materialmente operato per acquisire il documento incriminato, il deferito abbia svolto un’attività rilevante per l’ordinamento federale nel momento in cui tale documento è entrato nella sfera di disponibilità della Commissione acquisizioni societarie della FIGC.

Al riconoscimento della responsabilità come sopra acclarata, consegue quella oggettiva della Società deferita atteso che, nel caso di specie, l’attività è stata posta nel soddisfacimento di un interesse specifico della società sportiva siccome rivolto ad ottemperare a specifiche disposizioni regolamentari poste anche a carico della società.

Deve, pertanto, escludersi che il deferito abbia agito per fini esclusivamente personali e privatistici, come sostenuto in tesi dalla difesa.

Va soggiunto che il sig. Izzo ha più volte sottolineato (sia nel corso dell’audizione tenuta nel corso delle indagini, che nelle memorie difensive) che l’equivoco è stato agevolato anche dalla condotta del ragioniere dell’Avellino Calcio Srl, affermazione non smentita dalla difesa della società, ragion per cui, l’illecito posto in essere sembra aver trovato anche il

contributo causale attivo di soggetti facenti parte dell’organico della società stessa.

Il riferimento al novellato art. 7 del CGS – FIGC, formulato dalla difesa del sodalizio societario, s’appalesa infondato giacché il cennato disposto normativo prevede che il giudice debba valutare l’adozione, l’idoneità, l’efficacia e l’effettivo funzionamento del modello di organizzazione gestione e controllo di cui all’art. 7 comma 5 dello Statuto al fine di escludere o attenuare la responsabilità oggettiva della società.

Nel caso di specie, tali elementi non sono stati allegati dalla difesa della società, sicché il Collegio non è stato messo nelle condizioni di valutare l’esistenza di eventuali attività poste in essere dalla Società, nel caso concreto, volte a dissociarsi dall’operato dell’Izzo.

Sotto il profilo sanzionatorio, poi, il Collegio condivide le proposte formulata dalla Procura Federale anche in ordine alle modalità di determinazione della sanzione da applicare al sodalizio societario.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Izzo Luigi, mesi 6 (sei) di inibizione;

- per la società US Avellino 1912 Srl, € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 18 giugno 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

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