F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 14/TFN del 4.10.2019 – (Deferimento del Procuratore Federale n. 492/921 pf18-19 GC/GP/ma del 9.7.2019 a carico di a carico del sig. Pannella Maurizio – Reg. Prot. 6/TFN-SD) Decisione n. 14/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 492/921 pf18-19 GC/GP/ma del 9.7.2019 Reg. Prot. 6/TFN-SD

 

Decisione n. 14/TFN-SD 2019/2020

 Deferimento n. 492/921 pf18-19 GC/GP/ma del 9.7.2019

Reg. Prot. 6/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

Avv. Valentino Fedeli – Presidente f. f.;

Dott. Pierpaolo Grasso – Componente;

Avv. Sergio Quirino Valente – Componente (Relatore);

Dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 27 Settembre 2019,

a seguito del Deferimento n. 492/921 pf18-19 GC/GP/ma del 9.7.2019 a carico del sig. Pannella Maurizio (all’epoca dei fatti Presidente della AS Pro Piacenza 1919 Srl),

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale,

preso atto dell’attività di indagine svolta e rilevato che il tesseramento dei calciatori Sig.ri Hoxha Christian e Koappa Jean Christian erano privi della sottoscrizione dei calciatori e degli esercenti la potestà genitoriale, in quanto minorenni e

“giovani di serie”;

constatato che il Presidente della AS Pro Piacenza 1919 Srl, Sig. Maurizio Pannella, al momento della sottoscrizione dei documenti di variazione del tesseramento risultava inibito in virtù del provvedimento adottato dal TFN Sezione Disciplinare

e reso noto con CU n. 42/TFN Sezione Disciplinare del 28/01/2019;

acquisita la documentazione enunciata in deferimento;

vista la comunicazione di conclusione delle indagini del 29/04/2019 ritualmente notificata, alla quale sono seguite esclusivamente le proposte di sanzione senza incolpazione ai sensi dell’art. 32 sexies del CGS vigente “ratione temporis” da parte dei Sig.ri Gianni Biselli, Roberto Ghezzi e delle Società GS Fraore e AC Sorbolo ASD;

atteso che con delibera del Presidente Federale resa nota con CU 60/A del 18/02/2019 è stata revocata l’affiliazione alla FIGC della AS Pro Piacenza 1919 Srl, per cui la Società non è sanzionabile a titolo di responsabilità diretta e oggettiva;

visto l’art. 32 ter, co. 4 del CGS vigente “ratione temporis”, ha deferito:

il Sig. Maurizio Pannella, all’epoca dei fatti Presidente della AS Pro Piacenza 1919 Srl, per rispondere

Capo A - della violazione dell’art. 1 bis co. 1 del CGS vigente “ratione temporis”, in relazione agli art.li 10 co. 2, e 19 co. 2 stesso codice, nonché dell’art. 39 co. 2 delle NOIF, perché in data 30/01/2019 sottoscriveva il documento di variazione di tesseramento n. 18071037/A, concernente la cessione a titolo definitivo del calciatore minorenne e “giovane di serie” Christian Hoxha - poi inviato in data 31/01/2019 a mezzo PEC all’Ufficio Tesseramento della Lega Pro - nonostante fosse inibito per 4 mesi dal 29/01/2019 per effetto del provvedimento del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare reso noto con CU n. 42/TFN del 28/01/2019 e senza accertarsi dell’avvenuta sottoscrizione del medesimo da parte del calciatore e degli esercenti la potestà genitoriale, invece omessa;

Capo B - della violazione dell’art. 1 bis co. 1 del CGS vigente “ratione temporis”, in relazione agli art.li 10 co. 2, e 19 co. 2 stesso codice, nonché dell’art. 39 co. 2 delle NOIF, perché in data 31/01/2019 sottoscriveva il documento di variazione di tesseramento n. 18071062/A, concernente la cessione a titolo definitivo del calciatore minorenne e “giovane di serie” Jean Christian Koappa - poi inviato in data 31/01/2019 a mezzo PEC all’Ufficio Tesseramento della Lega Pro - nonostante fosse inibito per 4 mesi dal 29/01/2019 per effetto del provvedimento del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare reso noto con CU n. 42/TFN del 28/01/2019 e senza accertarsi dell’avvenuta sottoscrizione del medesimo da parte del calciatore e degli esercenti la potestà genitoriale, invece omessa.

Le memorie

Il deferito non si è costituito, né ha depositato memorie difensive e né ha partecipato alla udienza. Il dibattimento

La Procura Federale insistendo per le motivazioni rassegnate nell’atto di deferimento, ha chiesto la inibizione per anni 1 (uno) a carico del deferito.

Nessuno è comparso per il deferito.

La motivazione

Risulta per tabulas che il Sig. Maurizio Pannella, all’epoca dei fatti Presidente della A.S. Pro Piacenza, nonostante fosse inibito per 4 mesi a far data dal 29/01/2019 per effetto del Provvedimento del TFN Sezione Disciplinare reso noto con CU

n. 42/TFN del 28/01/2019, ha sottoscritto n. 2 documenti di variazione di tesseramento inviandoli con PEC del 31/01/2019

all’Ufficio Tesseramenti della Lega Pro, più precisamente: n. 18071037/A concernente la cessione a titolo definitivo del calciatore minorenne e “giovane di serie” Christian Hoxha, senza accertarsi dell’avvenuta sottoscrizione del medesimo da parte del calciatore e degli esercenti la potestà genitoriale, invece omessa; n. 18071062/A concernente la cessione a titolo definitivo del calciatore minorenne e “giovane di serie” Jean Christian Koappa, senza accertarsi dell’avvenuta sottoscrizione del medesimo da parte del calciatore e degli esercenti la potestà genitoriale, invece omessa.

La duplice violazione  commessa  risulta  comprovata  dalla  documentazione  in  atti  dalla  quale  è  possibile  evincere  sia  il comportamento riferito alle n. 2 variazioni di tesseramento assunte senza la sottoscrizione del calciatore e dagli esercenti la potestà genitoriale; e sia la vigenza della inibitoria comminata da questo Tribunale (citato CU n. 42/TFN del 28/01/2019) che non consentiva al Presidente di svolgere alcuna operazione di tesseramento. Le ragioni addotte dalla Procura Federale e testé enunciate, rendendo definitiva contezza al deferimento che pertanto espone e documenta ineccepibili motivazioni accusatorie meritevoli delle sanzioni previste dall’ordinamento.

Traslando quindi gli assunti sostanziali all’interno del profilo normativo che disciplina la specie, le contestate violazioni risiedono nell’art. 1 bis del CGS “ratione temporis”, in relazione agli art.li 10 co. 2; e 19 co. 2 del CGS; nonché all’art. 39 co. 2 delle NOIF, che prevedono sanzioni in sintonia con la richiesta di inibizione per anni uno chiesta dalla Procura Federale, per cui il Tribunale conferma le rassegnate conclusioni accusatorie, applicando in concreto il medesimo tempo di inibizione chiesto dalla Procura Federale. Preme infine puntualizzare che il deferito non ha rassegnato difese e non ha partecipato al processo, mostrando totale disinteresse alle proprie sorti; consegue che, anche in tale ottica, la richiesta formulata dalla Procura Federale appare congrua.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di Consiglio, dispone a carico del deferito Pannella Maurizio, qualificato in atti, la sanzione dell’inibizione per anni 1 (uno).

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