F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 153/TFN del 01.07.2020 – (Deferimento n. 12376/992 Proc. 992 18-19 pfi MDL/mf del 20.05.2020 a carico del Sig. Benedetto Vaiani + altri – Reg. Prot. n. 162/TFN-SD) Decisione n. 153/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 12376/992 Proc. 992 18-19 pfi MDL/mf del 20.05.2020 Reg. Prot. 162/TFN-SD

Decisione n. 153/TFN-SD 2019/2020

Deferimento n. 12376/992 Proc. 992 18-19 pfi MDL/mf del 20.05.2020

Reg. Prot. 162/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

cons. Nicola Durante – Presidente;

avv. Maurizio Lascioli – Componente;

avv. Fabio Micali – Componente (Relatore);

dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 22 giugno 2020,

a seguito del Deferimento n. 12376/992 Proc. 992 18-19 pfi MDL/mf del 20.05.2020 a carico dei sig.ri Benedetto Vaiani, Luca  Baldini,  Roberto  Angarelli,  Pierluigi  Serafini,  Alessandro  Bezzini,  Fabrizio  Baldacci,  Umberto  Colzi,  Andrea

Borracelli, Francesco Amato, Roberto Degli Innocenti, Simone Nogara, Benassi Elio, Arfanotti Mario, Alessia Mancini, Mario Angelo Morosi, Marco Bertelli, Michele Sbravati, Bava Massimo, Massimo Tarantino, Giancarlo Filippini, Massimo Indragoli, Paolo Pastacaldi, Mauro Ferretti, Luca Baldi e delle società FC Fornacette Casarosa ASD, ACD Giovani Fucecchio 200, SSD Antignano arl, ASD Portuale Guasticce, ASD Salivoli Calcio, ASD Collevica, ASD San Giusto, ASD Atletico Grosseto, SSDARL Jolly Montemurlo, ASD Polisportiva Prato Nord, APD Sangimignano Sport Scoopsd, AS

Progetto Intesa All Camp, GS Arci Pianazze, ASD Apige, ASD Capoliveri, Genoa Cricket And FC Spa, Torino Football Club Spa, AS Roma Spa, Hellas Verona FC Spa, AS Lucchese Libertas 1905 Srl, US Città di Pontedera Srl, US Arezzo

Srl, ASD Pisa Academy, la seguente

DECISIONE

Con provvedimento del 20 Maggio 2020 la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale nazionale, Sezione Disciplinare:

1) il signor Benedetto Vaiani, Presidente della AC Giovani Fucecchio, nella stagione sportiva 2016-2017, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali, di cui all’art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al Comunicato Ufficiale n° 1 del Settore Giovanile e Scolastico, della stagione 2016/2017, pubblicato il 01/07/2016, paragrafo 9.3, lettera A1 ed in ulteriore riferimento al Comunicato Ufficiale n° 3 del Settore Giovanile e Scolastico, pubblicato il 15/07/2016, punto 3, lettere A, per avere, nella sua qualità, omettendo ogni necessaria diligenza e vigilanza, consentito la partecipazione della propria squadra al torneo internazionale 1' edizione King's Cup, tenutosi nei giorni 27-28 maggio 2017, valevole per la categoria “Esordienti 2° anno”, sebbene lo stesso non fosse stato preventivamente autorizzato dalla FIGC;

2) Il signor Luca Baldini, Presidente della SSD Antignano Arl, nella stagione sportiva 2016-2017, della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali, di cui all’art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al Comunicato Ufficiale n° 1 del Settore Giovanile e Scolastico, della stagione 2016/2017, pubblicato il 01/07/2016, paragrafo 9.3, lettera A1 ed in ulteriore riferimento al Comunicato Ufficiale n° 3 del Settore Giovanile e Scolastico, pubblicato il 15/07/2016, punto 3, lettere A, per avere, nella sua qualità, omettendo ogni necessaria diligenza e vigilanza, consentito la partecipazione della propria squadra al torneo internazionale 1' edizione King's Cup, tenutosi nei giorni 27-28 maggio 2017, valevole per la categoria “Esordienti 2° anno”, sebbene lo stesso non fosse stato preventivamente autorizzato dalla FIGC;

3) il signor Roberto Angarelli, Presidente della ASD Portuale Guasticce, nella stagione sportiva 2016-2017, della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali, di cui all’art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al Comunicato Ufficiale n°. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, della stagione 2016/2017, pubblicato il 01/07/2016, paragrafo 9.3, lettera A1 ed in ulteriore riferimento al Comunicato Ufficiale n° 3 del Settore Giovanile e Scolastico, pubblicato il 15/07/2016, punto 3, lettere A, per avere , nella sua qualità, omettendo ogni necessaria diligenza e vigilanza, consentito la partecipazione della propria squadra al torneo internazionale 1' edizione King's Cup, tenutosi nei giorni 27-28 maggio 2017, valevole per la categoria “Esordienti 2° anno”, sebbene lo stesso non fosse stato preventivamente autorizzato dalla FIGC;

4) il signor Pierluigi Serafini, Presidente della ASD Tau Calcio Altopascio, nella stagione sportiva 2016-2017, della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali, di cui all’art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al Comunicato Ufficiale n° 1 del Settore Giovanile e Scolastico, della stagione 2016/2017, pubblicato il 01/07/2016, paragrafo 9.3, lettera A1 ed in ulteriore riferimento al Comunicato Ufficiale n° 3 del Settore Giovanile e Scolastico, pubblicato il 15/07/2016, punto 3, lettere A, per avere, nella sua qualità, omettendo ogni necessaria diligenza e vigilanza , consentito la partecipazione della propria squadra al torneo internazionale 1' edizione King's Cup, tenutosi nei giorni 27-28 maggio 2017, valevole per la categoria “Esordienti 2° anno”, sebbene lo stesso non fosse stato preventivamente autorizzato dalla FIGC;

5) il signor Alessandro Bezzini, Presidente della ASD Salivoli Calcio, nella stagione sportiva 2016-2017, della violazione

dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali, di cui all’art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al Comunicato Ufficiale n° 1 del Settore Giovanile e Scolastico, della stagione 2016/2017, pubblicato il 01/07/2016, paragrafo 9.3, lettera A1 ed in ulteriore riferimento al Comunicato Ufficiale n° 3 del Settore Giovanile e Scolastico, pubblicato il 15/07/2016, punto 3, lettere A, per avere, nella sua qualità, omettendo ogni necessaria diligenza e vigilanza, consentito la partecipazione della propria squadra al torneo internazionale 1' edizione King's Cup, tenutosi nei giorni 27-28 maggio 2017, valevole per la categoria “Esordienti 2° anno”, sebbene lo stesso non fosse stato preventivamente autorizzato dalla FIGC;

6) il signor Fabrizio Baldacci, Presidente della ASD Collevica, nella stagione sportiva 2016-2017, della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali, di cui all’art 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al Comunicato Ufficiale n° 1 del Settore Giovanile e Scolastico, della stagione 2016/2017, pubblicato il 01/07/2016, paragrafo 9.3, lettera A1 ed in ulteriore riferimento al  Comunicato Ufficiale n° 3 del Settore Giovanile e Scolastico, pubblicato il 15/07/2016, punto 3, lettere A, per avere, nella sua qualità, omettendo ogni necessaria diligenza e vigilanza, consentito la partecipazione della propria squadra al torneo internazionale 1' edizione King's Cup, tenutosi nei giorni 27-28 maggio 2017, valevole per la categoria “Esordienti 2° anno”, sebbene lo stesso non fosse stato preventivamente autorizzato dalla FIGC;

7) il signor Tommaso Guasti, Presidente della ASD Maliseti Tobbianese, nella stagione sportiva 2016-2017,  della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali, di cui all’art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al Comunicato Ufficiale n° 1 del Settore Giovanile e Scolastico, della stagione 2016/2017, pubblicato il 01/07/2016, paragrafo 9.3, lettera A1 ed in ulteriore riferimento al Comunicato Ufficiale n° 3 del Settore Giovanile e Scolastico, pubblicato il 15/07/2016 , punto 3, lettere A, per avere, nella sua qualità, omettendo ogni necessaria diligenza e vigilanza, consentito la partecipazione della propria squadra al torneo internazionale 1' edizione King's Cup, tenutosi nei giorni 27-28 maggio 2017, valevole per la categoria “Esordienti 2° anno”, sebbene lo stesso non fosse stato preventivamente autorizzato dalla FIGC;

8) il signor Umberto Colzi, Presidente della ASD San Giusto, nella stagione sportiva 2016-2017, della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali, di cui all’art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al Comunicato Ufficiale n° 1 del Settore Giovanile e Scolastico, della stagione 2016/2017, pubblicato il 01/07/2016, paragrafo 9.3, lettera A1 ed in ulteriore riferimento al Comunicato Ufficiale n° 3 del Settore Giovanile e Scolastico, pubblicato il 15/07/2016, punto 3, lettere A, per avere, nella sua qualità, omettendo ogni necessaria diligenza e vigilanza, consentito la partecipazione della propria squadra al torneo internazionale 1' edizione King's Cup, tenutosi nei giorni 27-28 maggio 2017, valevole per la categoria “Esordienti 2° anno”, sebbene lo stesso non fosse stato preventivamente autorizzato dalla FIGC;

9) il signor Andrea Borracelli, Presidente della ASD Atletico Grosseto (al momento dei fatti denominata ASD  Nuova Casotto), nella stagione sportiva 2016-2017, della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali, di cui all’art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al Comunicato Ufficiale n° 1 del Settore Giovanile e  Scolastico, della stagione 2016/2017, pubblicato il 01/07/2016, paragrafo 9.3, lettera A1 ed in ulteriore riferimento al Comunicato Ufficiale n° 3 del Settore Giovanile e Scolastico, pubblicato il 15/07/2016, punto 3 , lettere A, per avere, nella sua qualità, omettendo ogni necessaria diligenza e vigilanza, consentito la partecipazione della propria squadra al torneo internazionale 1' edizione King's Cup, tenutosi nei giorni 27-28 maggio 2017, valevole per la categoria “Esordienti 2° anno”, sebbene lo stesso non fosse stato preventivamente autorizzato dalla FIGC;

10) il signor Francesco Amato, Presidente della SSDARL Jolly Montemurlo, nella stagione sportiva 2016-2017, della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali, di cui all’art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al Comunicato Ufficiale n° 1 del Settore Giovanile e Scolastico, della stagione 2016/2017, pubblicato il 01/07/2016, paragrafo 9.3, lettera A1 ed in ulteriore riferimento al Comunicato Ufficiale n° 3 del Settore Giovanile e Scolastico, pubblicato il 15/07/2016, punto 3, lettere A, per avere, nella sua qualità, omettendo ogni necessaria diligenza e vigilanza, consentito la partecipazione della propria squadra al torneo internazionale 1' edizione King's Cup, tenutosi nei giorni 27-28 maggio 2017, valevole per la categoria “Esordienti 2° anno”, sebbene lo stesso non fosse stato preventivamente autorizzato dalla FIGC;

11) il signor Roberto Degli Innocenti, Presidente della ASD Polisportiva Prato Nord, nella stagione sportiva 2016-2017, della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali, di cui all’art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al Comunicato Ufficiale n° 1 del Settore Giovanile e Scolastico, della stagione 2016/2017, pubblicato il 01/07/2016, paragrafo 9.3, lettera A1 ed in ulteriore riferimento al Comunicato Ufficiale n° 3 del Settore Giovanile e Scolastico, pubblicato il 15/07/2016, punto 3 , lettere A, per avere, nella sua qualità, omettendo ogni necessaria diligenza e vigilanza, consentito la partecipazione della propria squadra al torneo internazionale 1' edizione King's Cup, tenutosi nei giorni 27-28 maggio 2017, valevole per la categoria “Esordienti 2° anno”, sebbene lo stesso non fosse stato preventivamente autorizzato dalla FIGC;

12) il signor Simone Nogara, Presidente della Sangimignano Sport Scoopsd, nella stagione sportiva 2016-2017, della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali, di cui all’art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al Comunicato Ufficiale n° 1 del Settore Giovanile e Scolastico, della stagione 2016/2017, pubblicato il 01/07/2016, paragrafo 9.3, lettera A1 ed in ulteriore riferimento al Comunicato Ufficiale n° 3 del Settore Giovanile e Scolastico, pubblicato il 15/07/2016, punto 3, lettere A, per avere, nella sua qualità, omettendo ogni necessaria diligenza e vigilanza, consentito la partecipazione della propria squadra al torneo internazionale 1' edizione King's Cup, tenutosi nei giorni 27-28 maggio 2017, valevole per la categoria “Esordienti 2° anno”, sebbene lo stesso non fosse stato preventivamente autorizzato dalla FIGC;

13) il signor Elio Benassi, Presidente della AS Progetto Intesa All Camp, nella stagione sportiva 2016-2017, della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali, di cui all’art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al Comunicato Ufficiale n° 1 del Settore Giovanile e Scolastico, della stagione 2016/2017, pubblicato il 01/07/2016, paragrafo 9.3, lettera A1 ed in ulteriore riferimento al Comunicato Ufficiale n° 3 del Settore Giovanile e Scolastico, pubblicato il 15/07/2016, punto 3, lettere A, per avere, nella sua qualità, omettendo ogni necessaria diligenza e vigilanza, consentito la partecipazione della propria squadra al torneo internazionale 1' edizione King's Cup, tenutosi nei giorni 27-28 maggio 2017, valevole per la categoria “Esordienti 2° anno”, sebbene lo stesso non fosse stato preventivamente autorizzato dalla FIGC;

14) il signor Mario Arfanotti, Presidente della AS GS Arci Pianazze, nella stagione sportiva 2016-2017, della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali, di cui all’art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al Comunicato Ufficiale n° 1 del Settore Giovanile e Scolastico, della stagione 2016/2017, pubblicato il 01/07/2016, paragrafo 9.3, lettera A1 ed in ulteriore riferimento al Comunicato Ufficiale n° 3 del Settore Giovanile e Scolastico, pubblicato il 15/07/2016, punto 3, lettere A, per avere, nella

sua qualità, omettendo ogni necessaria diligenza e vigilanza, consentito la partecipazione della propria squadra al torneo internazionale 1' edizione King's Cup, tenutosi nei giorni 27-28 maggio 2017, valevole per la categoria “Esordienti 2° anno”, sebbene lo stesso non fosse stato preventivamente autorizzato dalla FIGC;

15) la signora Alessia Mancini, Presidente della ASD Apige, nella stagione sportiva 2016-2017, della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali, di cui all’art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al Comunicato Ufficiale n° 1 del Settore Giovanile e Scolastico, della stagione 2016/2017, pubblicato il 01/07/2016 , paragrafo 9.3, lettera A1 ed in ulteriore riferimento al Comunicato Ufficiale n° 3 del Settore Giovanile e Scolastico, pubblicato il 15/07/2016, punto 3, lettere A, per avere, nella sua qualità, omettendo ogni necessaria diligenza e vigilanza, consentito la partecipazione della propria squadra al torneo internazionale 1' edizione King's Cup, tenutosi nei giorni 27-28 maggio 2017, valevole per la categoria “Esordienti 2° anno”, sebbene lo stesso non fosse stato preventivamente autorizzato dalla FIGC;

16) il signor Mariangelo Morosi, Presidente della ASD Capoliveri, nella stagione sportiva 2016-2017, della violazione dei

doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali, di cui all’art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al Comunicato Ufficiale n° 1 del Settore Giovanile e Scolastico, della stagione 2016/2017, pubblicato il 01/07/2016, paragrafo 9.3, lettera A1 ed in ulteriore riferimento al Comunicato Ufficiale n° 3 del Settore Giovanile e Scolastico, pubblicato il 15/07/2016, punto 3, lettere A, per avere, nella sua qualità, omettendo ogni necessaria diligenza e vigilanza, consentito la partecipazione della propria squadra al torneo internazionale 1' edizione King's Cup, tenutosi nei giorni 27-28 maggio 2017, valevole per la categoria “Esordienti 2° anno”, sebbene lo stesso non fosse stato preventivamente autorizzato dalla FIGC;

17) il signor Marco Bertelli, responsabile del settore giovanile della società Empoli FBC Spa, nella stagione sportiva 2016-2017, della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali, di cui all’art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al Comunicato Ufficiale n° 1 del Settore Giovanile e Scolastico, della stagione 2016/2017, pubblicato il 01/07/2016, paragrafo 9.3, lettera A1 ed in ulteriore riferimento al Comunicato Ufficiale n° 3 del Settore Giovanile e Scolastico, pubblicato il 15/07/2016, punto 3, lettere A, per avere, nella sua qualità, omettendo ogni necessaria diligenza e vigilanza, consentito la partecipazione della propria squadra al torneo internazionale 1' edizione King's Cup, tenutosi nei giorni 27-28 maggio 2017, valevole per la categoria “Esordienti 2° anno”, sebbene lo stesso non fosse stato preventivamente autorizzato dalla FIGC;

18) il signor Michele Sbravati, responsabile del settore giovanile della società Genoa Cricket and Football Club Spa nella stagione sportiva 2016-2017, della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali, di cui all’art 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al Comunicato Ufficiale n° 1 del Settore Giovanile e Scolastico, della stagione 2016/2017, pubblicato il 01/07/2016, paragrafo 9.3, lettera A1 ed in ulteriore riferimento al Comunicato Ufficiale n° 3 del Settore Giovanile e Scolastico, pubblicato il 15/07/2016, punto 3, lettere A, per avere, nella sua qualità, omettendo ogni necessaria diligenza e vigilanza, consentito la partecipazione della propria squadra al torneo internazionale 1' edizione King's Cup, tenutosi nei giorni 27- 28 maggio 2017, valevole per la categoria “Esordienti 2° anno”, sebbene lo stesso non fosse stato preventivamente autorizzato dalla FIGC;

19) il signor Massimo Bava, responsabile del settore giovanile della società Torino Football Club Spa, nella stagione sportiva 2016-2017, della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali, di cui all’art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al Comunicato Ufficiale n° 1 del Settore Giovanile e Scolastico, della stagione 2016/2017, pubblicato il 01/07/2016, paragrafo 9.3, lettera A1 ed in ulteriore riferimento al Comunicato Ufficiale n° 3 del Settore Giovanile e Scolastico, pubblicato il 15/07/2016, punto 3, lettere A, per avere, nella sua qualità, omettendo ogni necessaria diligenza e vigilanza, consentito la partecipazione della propria squadra al torneo internazionale 1' edizione King's Cup, tenutosi nei giorni 27-28 maggio 2017, valevole per la categoria “Esordienti 2° anno”, sebbene lo stesso non fosse stato preventivamente autorizzato dalla FIGC;

20) il signor Massimo Tarantino, responsabile del settore giovanile della società AS Roma Spa , nella stagione sportiva 2016-2017, della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali, di cui all’art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al Comunicato Ufficiale n° 1 del Settore Giovanile e Scolastico, della stagione 2016/2017, pubblicato il 01/07/2016, paragrafo 9.3, lettera A1 ed in ulteriore riferimento al Comunicato Ufficiale n° 3 del Settore Giovanile e Scolastico, pubblicato il 15/07/2016, punto 3, lettere A, per avere, nella sua qualità, omettendo ogni necessaria diligenza e vigilanza, consentito la partecipazione della propria squadra al torneo internazionale 1' edizione King's Cup, tenutosi nei giorni 27-28 maggio 2017, valevole per la categoria “Esordienti 2° anno”, sebbene lo stesso non fosse stato preventivamente autorizzato dalla FIGC;

21) il signor Giancarlo Filippini, responsabile del settore giovanile della società Hellas Verona FC Spa, nella stagione sportiva 2016-2017, della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali, di cui all’art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al Comunicato Ufficiale n° 1 del Settore Giovanile e Scolastico, della stagione 2016/2017, pubblicato il 01/07/2016, paragrafo 9.3, lettera A1 ed in ulteriore riferimento al Comunicato Ufficiale n° 3 del Settore Giovanile e Scolastico, pubblicato il 15/07/2016, punto 3, lettere A, per avere, nella sua qualità, omettendo ogni necessaria diligenza e vigilanza, consentito la partecipazione della propria squadra al torneo internazionale 1' edizione King's Cup, tenutosi nei giorni 27-28 maggio 2017, valevole per la categoria “Esordienti 2° anno”, sebbene lo stesso non fosse stato preventivamente autorizzato dalla FIGC;

22) il signor Massimo Indragoli, responsabile del settore giovanile della società AS Lucchese Libertas Srl, nella stagione sportiva 2016-2017, della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali, di cui all’art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al Comunicato Ufficiale n° 1 del Settore Giovanile e Scolastico, della stagione 2016/2017, pubblicato il 01/07/2016, paragrafo 9.3, lettera A1 ed in ulteriore riferimento al Comunicato Ufficiale n° 3 del Settore Giovanile e Scolastico, pubblicato il 15/07/2016, punto 3, lettere A, per avere, nella sua qualità, omettendo ogni necessaria diligenza e vigilanza, consentito la partecipazione della propria squadra al torneo internazionale 1' edizione King's Cup, tenutosi nei giorni 27-28 maggio 2017, valevole per la categoria “Esordienti 2° anno”, sebbene lo stesso non fosse stato preventivamente autorizzato dalla FIGC;

23) il signor Paolo Pastacaldi, responsabile del settore giovanile della società US Città di Pontedera Srl, nella stagione sportiva 2016-2017, della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali, di cui all’art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al Comunicato Ufficiale n° 1 del Settore Giovanile e Scolastico, della stagione 2016/2017, pubblicato il 01/07/2016, paragrafo 9.3, lettera A1 ed in ulteriore riferimento al Comunicato Ufficiale n° 3 del Settore Giovanile e Scolastico, pubblicato il 15/07/2016, punto 3, lettere A, per avere, nella sua qualità, omettendo ogni necessaria diligenza e vigilanza, consentito la partecipazione della propria squadra al torneo internazionale 1' edizione King's Cup, tenutosi nei giorni 27-28 maggio 2017, valevole per la categoria “Esordienti 2° anno”, sebbene lo stesso non fosse stato preventivamente autorizzato dalla FIGC;

24) il signor Mario Ferretti, Presidente della società AS Arezzo Srl, nella stagione sportiva 2016-2017, della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali, di cui all’art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al Comunicato Ufficiale n° 1 del Settore Giovanile e Scolastico, della stagione 2016/2017, pubblicato il 01/07/2016, paragrafo 9.3, lettera A1 ed in ulteriore riferimento al Comunicato Ufficiale n° 3 del Settore Giovanile e Scolastico, pubblicato il 15/07/2016, punto 3, lettere A, per avere, nella sua qualità, omettendo ogni necessaria diligenza e vigilanza, consentito la partecipazione della propria squadra al torneo internazionale 1' edizione King's Cup, tenutosi nei giorni 27-28 maggio 2017, valevole per la categoria “Esordienti 2° anno”, sebbene lo stesso non fosse stato preventivamente autorizzato dalla FIGC;

25) il signor Luca Baldi, Presidente della società ASD Pisa Academy, nella stagione sportiva 2016-2017, della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali, di cui all’art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al Comunicato Ufficiale n° 1 del Settore Giovanile e Scolastico, della stagione 2016/2017, pubblicato il 01/07/2016, paragrafo 9.3, lettera A1 ed in ulteriore riferimento al Comunicato Ufficiale n° 3 del Settore Giovanile e Scolastico, pubblicato il 15/07/2016, punto 3, lettere A, per avere, nella sua qualità, omettendo ogni necessaria diligenza e vigilanza, consentito la partecipazione della propria squadra al torneo internazionale 1' edizione King's Cup, tenutosi nei giorni 27-28 maggio 2017, valevole per la categoria “Esordienti 2° anno”, sebbene lo stesso non fosse stato preventivamente autorizzato dalla FIGC;

26) la società FC Fornacette Casarosa ASD, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del vigente Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva quanto ascritto ai signori Orsini Marco (Presidente) e Mazzei Ferdinando (collaboratore non tesserato);

27) le società AC Giovani Fucecchio, ASD Antignano Calcio, Pisa Academy, Portuale Guasticce ASD, Tau  Calcio Altopascio, ASD Salivoli Calcio, ASD Collevica, Maliseti Tobbianese ASD, ASD San Giusto, ASD Atletico Grosseto , Apige ASD, Capoliveri ASD, APD Sangimignano, Jolly Montemurlo, ASD Prato Nord, GS Arci Pianazze, ASD Progetto Intesa e US Arezzo Srl, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per quanto ascritto ai rispettivi presidenti all’epoca dei fatti;

28) le società US Pontedera, AS Lucchese Libertas, Empoli FC, Genoa FC, Torino FC, AS Roma e Hellas Verona FC , ai sensi dell’art. 6, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva per quanto ascritto ai rispettivi dirigenti responsabili del settore giovanile;

L’istruttoria svolta dalla Procura Federale.

Veniva svolta attività istruttoria relativa ad un altro procedimento disciplinare per il mancato ricorso ad arbitri AIA nel torneo internazionale King’s Cup, tenutosi il 27-28 maggio 2017 ed organizzato dalla società FC Fornacette Casarosa ASD presso il proprio impianto sportivo "Piero Masoni".

Nel corso di tale attività istruttoria emergeva che il torneo stesso non era stato approvato da parte del Settore Giovanile e Scolastico (SGS).

Veniva, così, avviato il procedimento che qui ci occupa.

Più in particolare risultava che il Comitato Regionale Toscana non aveva mai pubblicato, con proprio comunicato ufficiale, l’autorizzazione del torneo e che allo stesso Comitato Regionale Toscana non era mai pervenuta alcuna comunicazione finalizzata all’approvazione del torneo da parte del Settore Giovanile e Scolastico (SGS). L’organizzazione del torneo risultava essere stata curata dal Sig. Ferdinando Mazzei, il quale durante la stagione sportiva 2016-2017 non era tesserato e che soltanto dal 26.4.2019 è risultato tesserato per la FC Fornacette Casarosa ASD in qualità di allenatore.

Il signor Ferdinando Mazzei ha ammesso di essere stato effettivamente il responsabile dell'organizzazione del torneo, precisando che il torneo sarebbe stato approvato dal Settore Giovanile e Scolastico, che avrebbe inviato alla società FC Fornacette il regolamento munito di regolare autorizzazione. L'autorizzazione sarebbe stata pubblicata anche sul comunicato ufficiale del Comitato Regionale.

Dall’attività istruttoria emergeva che avevano partecipato al torneo le seguenti società:

1. la società FC Fornacette Casarosa ASD, con Presidente il signor Marco Orsini;

2. la società AC Giovani Fucecchio 2000, con Presidente il signor Benedetto Vaiani;

3. la società SSD Antignano Calcio arl, con Presidente il signor Luca Baldini;

4. la società ASD Pisa Academy, con Presidente il signor Luca Baldi;

5. la società Portuale Guasticce ASD, con Presidente il signor Roberto Angarelli;

6. la società ASD Tau Calcio Altopascio, con Presidente il signor Pierluigi Serafini;

7. la società ASD Salivoli Calcio, con Presidente il signor Alessandro Bezzini;

8. la società ASD Collevica, con Presidente il signor Fabrizio Baldacci;

9. la società Maliseti Tobbianese ASD, con Presidente il signor Tommaso Guasti;

10. la società ASD San Giusto, con Presidente il signor Umberto Colzi;

11. la società ASD Atletico Grosseto, con Presidente il signor Andrea Borracelli;

12. la società Apige ASD, con Presidente la signora Alessia Mancini;

13. la società Capoliveri ASD, con Presidente il signor Mariangelo Morosi;

14. la società APD Sangimignano Scoopsd, con Presidente il signor Simone Nogara;

15. la società SSDARL Jolly Montemurlo, con Presidente il signor Francesco Amato;

16. la società ASD Polisportiva Prato Nord, con Presidente il signor Roberto Degli Innocenti;

17. la società GS Arci Pianazze, con Presidente Il signor Mario Arfanotti;

18. la società ASD Progetto Intesa All Camp, con Presidente il signor Elio Benassi;

19. la società US Arezzo SRL, con Presidente il signor Mario Ferretti;

20. la società US Città di Pontedera Srl, con il signor Paolo Pastacaldi, responsabile del settore giovanile;

21. la società AS Lucchese Libertas 1905, con il signor Massimo Indragoli, responsabile del settore giovanile;

22. la società Empoli FBC Spa, con il signor Marco Bertelli, responsabile del settore giovanile;

23. la società Genoa Cricket And Football Club Spa, con il signor Michele Sbravati, responsabile del settore giovanile;

24. la società Torino FC Spa, con il signor Massimo Bava, responsabile del settore giovanile;

25. la società AS Roma Spa, con il signor Massimo Tarantino, responsabile del settore giovanile;

26. la società Hellas Verona FC Spa, con Il signor Giancarlo Filippini, responsabile del settore giovanile;

Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC riferiva, con nota del 21.05.2020, di non aver mai ricevuto alcuna richiesta per l’organizzazione del torneo internazionale King's Cup del 27-28 maggio 2017, ed evidenziava la mancata concessione della necessaria autorizzazione per lo svolgimento dello stesso.

Similmente il Comitato Regionale Toscana – FIGC (con nota del 21.05.2019) confermava di non aver mai ricevuto dalla società FC Fornacette Casarosa ASD (tramite la Delegazione Provinciale di Pisa) alcuna domanda di approvazione relativa al torneo, ai fini del successivo invio al SGS. Risultava, invece, che la società richiedente, dopo aver ricevuto dalla Delegazione il preventivo dei costi per l'utilizzo di arbitri FIGC (in connessione con la scelta in tal senso espressa dalla società, riportata nel regolamento del torneo), avrebbe comunicato verbalmente di non accettare il preventivo. La richiesta autorizzativa era, pertanto, rimasta in attesa di ricevere  le dovute  modifiche  regolamentari, peraltro  mai trasmesse alla Federazione dalla società organizzatrice del torneo.

Nel corso dell’istruttoria svolta dalla Procura Federale sono state raccolte le seguenti prove:

- Nota del 14.12.2018 del TFT CR Toscana alla Procura Federale FIGC;

- Nota del 21.5.2019 del Settore Giovanile e Scolastico, che attesta che “non risulta essere pervenuta nessuna richiesta in merito all’organizzazione del torneo” King’s Cup 2017;

- Nota del 21.5.2019 del Comitato Regionale Toscana;

- Fogli censimento 2016/2017 e 2018/2019 della società FC Fornacette Casarosa ASD;

- Fogli censimento 2016/2017 e 2018/2019 della società AC Giovani Fucecchio;

- Fogli censimento 2016/2017 e 2018/2019 della società ASD Antignano Calcio;

- Fogli censimento 2016/2017 e 2018/2019 della società Portuale Guasticce ASD;

- Fogli censimento 2016/2017 e 2018/2019 della società Tau Calcio Altopascio;

- Fogli censimento 2016/2017 e 2018/2019 della società ASD Salivoli Calcio;

- Fogli censimento 2016/2017 e 2018/2019 della società ASD Collevica;

- Fogli censimento 2016/2017 e 2018/2019 della società Maliseti Tobbianese ASD;

- Fogli censimento 2016/2017 e 2018/2019 della società ASD San Giusto;

- Fogli censimento 2016/2017 e 2018/2019 della società ASD Nuovo Casotto (dalla s.s. 17-18 ridenominata ASD Atletico Grosseto 2015);

- Fogli censimento 2016/2017 e 2018/2019 della società Jolly Montemurlo;

- Fogli censimento 2016/2017 e 2018/2019 della società ASD Prato NORD;

- Fogli censimento 2016/2017 e 2018/2019 della società APD Sangimignano;

- Fogli censimento 2016/2017 e 2018/2019 della società ASD Progetto Intesa;

- Fogli censimento 2016/2017 e 2018/2019 della società GS Arci Pianazze;

- Fogli censimento 2016/2017 e 2018/2019 della società ASD APIGE;

- Fogli censimento 2016/2017 e 2018/2019 della società ASD Capoliveri;

- Fogli censimento 2016/2017 e 2018/2019 della società Empoli FC;

- Fogli censimento 2016/2017 e 2018/2019 della società Genoa FC;

- Fogli censimento 2016/2017 e 2018/2019 della società Torino FC;

- Fogli censimento 2016/2017 e 2018/2019 della società AS Roma;

- Fogli censimento 2016/2017 e 2018/2019 della società Hellas Verona FC;

- Fogli censimento 2016/2017 e 2018/2019 della società US Pontedera;

- Fogli censimento 2016/2017 e 2018/2019 della società AS Lucchese Libertas;

- Fogli censimento 2016/2017 e 2018/2019 della società SS Arezzo;

- Fogli censimento 2016/2017 e 2018/2019 della società Pisa Academy;

- Estratto AS400 del signor Baldi Luca;

- Estratto AS400 del signor Mazzei Ferdinando;

- Estratto AS400 del signor Orsini Marco;

- Estratto pagina Facebook della FC Fornacette Casarosa ASD (www.facebook.com/pg/KingsCupOfficial/photos/) con la pubblicazione del tabellone degli accoppiamenti delle squadre partecipanti al torneo King’s Cup 2017;

- Audizione del sig. Orsini Marco, tesserato nella stagione sportiva 2016-2017 per la FC Fornacette Casarosa ASD con il ruolo di Presidente e nella corrente stagione 2018-2019 tesserato per l'Atletico Cascina, quale Allenatore;

- Audizione del sig. Mazzei Ferdinando, responsabile dell'organizzazione del torneo King's Cup del 27-28 maggio 2017,

non tesserato durante la stagione sportiva 2016-2017; dal 26.4.2019 risulta tesserato per la FC Fornacette Casarosa ASD, in qualità di Tecnico;

- Relazione Istruttoria del collaboratore della Procura Federale.

Le memorie difensive.

Prima dell'udienza innanzi al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare, venivano ritualmente depositate le memorie difensive da parte di alcuni deferiti ed in particolare dal sig. Benedetto Vaiani, dalla AC Giovani Fucecchio, e dalla ASD Pisa Academy nelle quali hanno eccepito l’inammissibilità del deferimento poiché non vi è stato il rispetto dei termini di cui agli art. 123 CGS (trasmissione della CCI) e 125 CGS (notifica dell’atto di deferimento). È stata eccepita, inoltre, l’improcedibilità/inammissibilità del deferimento poiché vi è stata l’irrituale apertura di una nuova indagine dopo la definizione di un procedimento (relativo all’utilizzo di arbitri non AIA) regolarmente conclusosi. Nel merito i deferiti hanno richiesto il loro proscioglimento per avere agito con affidamento incolpevole verso l’organizzazione del torneo.

Hanno depositato una memoria difensiva anche l’Empoli FC Spa ed il sig. Marco Bertelli responsabile del settore giovanile della società Empoli FBC Spa, il sig. Tommaso Guasti in proprio e quale Presidente della ASD Maliseti Seano, già ASD Maliseti Tobbianese, la US Città di Pontedera ed il sig. Paolo Pastacaldi, il sig. Giancarlo Filippini quale Responsabile del Settore Giovanile di Hellas Verona FC e la stessa Hellas Verona FC, e l’ASD Tau Calcio Altopascio anche in favore del sig. Pierluigi Serafini; tutti in via principale hanno richiesto che fosse riconosciuta l’assenza di responsabilità ed in  via  gradata hanno eccepito il mancato rispetto  da  parte  della Procura Federale  del termine perentorio di cui all'art. 125, 2° comma, CGS per l’emissione dell’atto di deferimento, con conseguente inammissibilità e/o improcedibilità dello stesso.

Anche il sig. Michele Sbravati ed il Genoa CFC Spa, hanno depositato una memoria difensiva nella quale hanno eccepito in via principale l’improcedibilità, l’inammissibilità, l’irricevibilità del deferimento e nel merito hanno chiesto il loro proscioglimento, evidenziando come per gli stessi fatti vi fosse già stato altro procedimento disciplinare.

Hanno presentato memorie difensive anche il sig. Massimo Tarantino e la AS Roma Spa, che evidenziavano come la regolarità dell’organizzazione del torneo fosse stata verificata attraverso la disamina della nota cartacea che gli stessi organizzatori del torneo avevano messo a disposizione delle Società invitate, con conseguente richiesta di proscioglimento da ogni addebito.

Similmente il Torino FC Spa ed il dirigente sig. Massimo Bava hanno depositato memorie difensive, con le quali hanno evidenziato come la condotta della Società organizzatrice Fornacette Casarosa ASD avesse indotto a ritenere che il torneo fosse stato organizzato in modo lecito e trasparente.

Le richieste di patteggiamento.

Prima dell’apertura del dibattimento il Tribunale Federale Nazionale ha esaminato le richieste di patteggiamento depositate ai sensi dell’art. 127 CGS dalla ASD Tau Calcio Altopascio, dal sig. Tommaso Guasti, dalla ASD Malitesi Tobbianese e dall’Empoli FBC Spa, e decise come da separata Ordinanza.

Il dibattimento.

In sede di udienza tenutasi in videoconferenza è comparso l’Avv. Salvatore Casula in rappresentanza della Procura Federale, che ha richiesto l'accoglimento del deferimento con le sanzioni di seguito indicate:

- inibizione di mesi 2 per i signori Benedetto Vaiani, Luca Baldini, Roberto Angarelli, Pierluigi Serafini,  Alessandro Bezzini, Fabrizio Baldacci, Umberto Colzi, Andrea Borracelli, Francesco Amato, Roberto Degli Innocenti,  Simone Nogara, Benassi Elio, Arfanotti Mario, Alessia Mancini, Mario Angelo Morosi, Marco Bertelli, Michele Sbravati, Bava Massimo, Massimo Tarantino, Giancarlo Filippini, Massimo Indragoli, Paolo Pastacaldi, Mauro Ferretti, Luca Baldi;

- ammenda di € 300,00 (trecento/00) per le seguenti società: FC Fornacette Casarosa ASD, ACD Giovani Fucecchio 200, SSD Antignano arl, ASD Portuale Guasticce, ASD Salivoli Calcio, ASD Collevica, ASD San Giusto, ASD Atletico Grosseto, SSDARL Jolly Montemurlo, ASD Polisportiva Prato Nord, AS Progetto Intesa All Camp, GS Arci Pianazze, ASD Apige, ASD Pisa Academy, US Arezzo Srl, ASD Capoliveri;

- ammenda di € 400,00 (quattrocento/00) per le seguenti società: APD Sangimignano Sport Scoopsd, US Città di Pontedera Srl, AS Lucchese Libertas 1905 Srl, Hellas Verona FC Spa, AS Roma Spa, Torino Football Club Spa, Genoa Cricket and FC Spa.

Sono, inoltre, comparsi:

- il sig. Alberto Nerini ed il Sig. Luca Baldi;

- l’avv. Federico Marcon in sostituzione dell’avv. Massimo Diana, per la ASD Tau Calcio Altopascio, per il sig. Tommaso Guasti, per la ASD Maliseti Tobbianese;

- l’avv. Ilaria Agati per il sig. Simone Nogara e per la APD Sangimignano Sport Scoopsd;

- il sig. Benassi Elio;

- l’avv. Federico Marcon in sostituzione dell’avv. Massimo Diana per il sig. Marco Bertelli e per l’Empoli FBC Spa;

- l’avv. Luigi Carlutti in sostituzione dell’avv. Mattia Grassani per il sig. Michele Sbravati e per il Genoa Cricket and FC Spa;

- gli avv.ti Eduardo Chiacchio e Monica Fiorillo per il Torino Football Club Spa e per il sig. Bava Massimo;

- l’avv. Antonio Conte e l’avv. Pantaleo Longo per il sig. Massimo Tarantino e per la AS Roma Spa;

- l’avv. Stefano Fanini per il sig. Giancarlo Filippini e per l’Hellas Verona FC Spa. Tutti i deferiti hanno insistito nella richiesta di rigetto del deferimento.

La motivazione.

Deve essere esaminata preliminarmente l’eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità e/o inefficacia del deferimento, sollevata da alcuni deferiti; questi ultimi hanno eccepito che in base al disposto degli artt. 123 e 125 del CGS, i termini ivi

previsti non sono stati rispettati dalla Procura Federale.

In effetti il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare rileva che l’avviso di conclusioni delle indagini è pervenuto tra il 25 Novembre 2019 ed il 10 Gennaio 2020, mentre il deferimento risulta notificato ai deferiti in data 20 Maggio 2020 o comunque successiva, con ampio superamento dei termini perentori previsti dall’art. 125 del CGS.

L’eccezione  preliminare  sollevata  da  alcuni  deferiti,  che  risulta  essere  tra  quelle  rilevabili  d'ufficio,  fatti  salvi  i

patteggiamenti già disposti, merita accoglimento nei riguardi di tutti gli incolpati.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di consiglio, fatti salvi i patteggiamenti già disposti, dichiara improcedibile il deferimento nei confronti dei restanti incolpati.

Dispone trasmettersi gli atti alla Procura Federale, coma da sua richiesta, in relazione alla fattispecie della falsa autorizzazione al torneo.

Così deciso nella Camera di consiglio del 22 giugno 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

 

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