F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 155/TFN del 06.07.2020 – (Deferimento n. 9213/310 pf 19-20 GP/GC/blp del 22.01.2020 nei confronti del sig. Franco Giuseppe – Reg. Prot. n. 144/TFN-SD) 06 Luglio 2020 Decisione n. 155/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 9213/310 pf 19-20 GP/GC/blp del 22.01.2020 Reg. Prot. 144/TFN-SD
Decisione n. 155/TFN-SD 2019/2020
Deferimento n. 9213/310 pf 19-20 GP/GC/blp del 22.01.2020
Reg. Prot. 144/TFN-SD
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da
dott. Cesare Mastrocola – Presidente;
avv. Valentino Fedeli – Componente (Relatore);
avv. Amedeo Citarella – Componente;
dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;
ha pronunciato nella riunione fissata il 26 giugno 2020,
a seguito del Deferimento n. 9213/310 pf 19-20 GP/GC/blp del 22.01.2020 nei confronti del sig. Franco Giuseppe,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
La Società ASD Roccella, in ordine alla domanda di iscrizione al Campionato di Serie D stagione sportiva 2019 / 2020, risultava inadempiente in merito al punto 5 del Com. Uff. n. 162 del 3 giugno 2019 del Dipartimento Interregionale - LND, che conteneva l’insieme delle regole necessarie alla suddetta iscrizione.
Più in particolare, non era stata inviata la fideiussione bancaria a prima richiesta con scadenza 12 Luglio 2019 di importo
pari a € 31.000,00, che la Società avrebbe dovuto trasmettere a detto Dipartimento entro le ore 17.00 del 25 Luglio 2019, termine ultimo di natura perentoria.
Il fatto veniva portato a conoscenza della Procura Federale dalla comunicazione CoViSoD del 21 ottobre 2019, sicché la Procura Federale, con atto del 22 Gennaio 2020, deferiva a questo Tribunale il sig. Giuseppe Franco, all’epoca del fatto Presidente e legale rappresentante della Società ASD Roccella, al quale contestava la violazione dell’art. 32, comma 5, CGS - FIGC in relazione al punto 5 del Com. Uff. N. 162 / 03.06.2019 Dipartimento Interregionale - LND, “per non aver provveduto a depositare la fideiussione bancaria originale, entro il termine del 12.07.2019” (virgolettato il testo della incolpazione).
Veniva altresì deferita la Società ASD Roccella a titolo di responsabilità ai sensi dell’art. 6, comma 1, CGS - FIGC per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.
Il dibattimento
Nel corso della riunione tenutasi in video conferenza il 10 giugno 2020, risultava in atti la mancanza di prova in ordine all’avvenuto ricevimento da parte del sig. Giuseppe Franco della convocazione a comparire alla riunione stessa, sicché questo Tribunale disponeva lo stralcio della posizione del deferito e deliberava solo in merito alla Società ASD Roccella, alla quale, in accoglimento della richiesta della Procura Federale, peraltro concorde per lo stralcio della posizione del Franco, con decisione n. 136/TFN-SD depositata il 18 giugno 2020, comminava l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00). Veniva contestualmente fissata la riunione del 26 giugno 2020 per il dibattimento relativo al sig. Giuseppe Franco.
Nel corso di tale riunione, tenutasi in video conferenza, è comparso per la Procura Federale l’avv. Paolo Mormando, il quale, riepilogati i termini del deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento con la sanzione della inibizione di gg. 30 (trenta) a carico del sig. Giuseppe Franco.
Quest’ultimo non è comparso, né ha fatto pervenire a questo Tribunale scritti difensivi.
La decisione
Occorre preliminarmente osservare che la lettera di convocazione a comparire alla riunione, ritualmente inoltrata dalla Segreteria di questo Tribunale al sig. Giuseppe Franco, è stata rifiutata dal suo destinatario; il rifiuto è legalmente equiparabile alla notificazione effettuata in mani proprie del destinatario stesso, sicché l’attuale contraddittorio può considerarsi validamente instaurato.
Nel merito il deferimento è fondato.
La Società ASD Roccella in una nota trasmessa l’11 novembre 2019 alla Procura Federale, aveva dedotto di aver effettuato il versamento della somma di € 31.000,00, di importo pari a quello della fideiussione, a mezzo di bonifico a favore del Dipartimento Interregionale in data 24 Luglio 2019, e quindi il giorno prima della scadenza dell’ultimo termine, per cui alcun inadempimento poteva esserle contestato.
Invero, la normativa sulla iscrizione al campionato nazionale di Serie D, ss 2019/2020, nel mentre aveva fissato improrogabilmente al 12 Luglio 2019 ore 18.00 il termine per la presentazione della domanda di iscrizione, facultizzava le società ad inviare la documentazione necessaria al perfezionamento della iscrizione entro e non oltre le ore 17.00 del 25 Luglio 2019; precisava tuttavia che, ove non fosse stato rispettato il primo termine del 12 Luglio , le società sarebbero incorse nella sanzione di € 1.000,00 (mille/00) per ogni inadempimento, considerato al pari dell’illecito disciplinare.
Per questo motivo la Società ASD Roccella era stata sanzionata con la decisione sopra richiamata.
Dell’operato della società risponde il proprio legale rappresentante, al quale, secondo il consolidato orientamento di questo Tribunale, va applicata la sanzione della inibizione di gg. 30 (trenta) per il primo ed unico inadempimento, con la maggiorazione di ulteriori gg. 10 (dieci) per ogni eventuale successivo inadempimento.
Trattandosi nel caso in esame di un solo inadempimento, il sig. Giuseppe Franco, nella qualità, va sanzionato in misura conforme alla richiesta della Procura Federale.
Il dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,
all’esito della Camera di consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge nei confronti del sig. Franco Giuseppe, nella qualità, la sanzione di giorni 30 (trenta) di inibizione.
Così deciso nella Camera di consiglio del 26 giugno 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.
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