F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 156/TFN del 06.07.2020 – (Deferimenti nn. 12573/908pf19-20/GC/GT/ag del 26.05.2020 e 12574/909pf19-20/GC/GT/ag del 26.05.2020 nei confronti dei sig.ri Renato Vagaggini, Marco Masi e della società US Pianese Srl – Reg. Prot. nn. 169-170/TFN-SD) Decisione n. 156/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 12573/908pf19-20/GC/GT/ag del 26.05.2020 Deferimento n. 12574/909pf19-20/GC/GT/ag del 26.05.2020 Reg. Prot. 169-170/TFN-SD

Decisione n. 156/TFN-SD 2019/2020

Deferimento n. 12573/908pf19-20/GC/GT/ag del 26.05.2020

Deferimento n. 12574/909pf19-20/GC/GT/ag del 26.05.2020

Reg. Prot. 169-170/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

dott. Cesare Mastrocola – Presidente;

avv. Valentino Fedeli – Componente (Relatore);

avv. Amedeo Citarella – Componente;

dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 26 giugno 2020,

a seguito dei Deferimenti nn. 12573/908pf19-20/GC/GT/ag del 26.05.2020 e 12574/909pf19-20/GC/GT/ag del 26.05.2020 nei confronti dei sig.ri Renato Vagaggini, Marco Masi e della società US Pianese Srl,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Al termine della gara Gozzano - Pianese del 15 febbraio 2020, Campionato Lega Pro girone A, il sig. Marco Masi, allenatore della US Pianese Srl, nel corso della relativa conferenza stampa rilasciava le seguenti dichiarazioni:

“io in tanti anni che faccio calcio oggi (...) mi vergogno di far parte di questo sistema. Tanto qua è stato già deciso che una società come la Pianese deve retrocedere; è tre domeniche che ci sono decisioni arbitrali cervellotiche. (...) Oggi siamo venuti qua, un arbitraggio totalmente contro tutta la partita, a parte che io credo che sia più incapacità; spero che sia incapacità, perché se no veramente ci sarebbe da preoccuparci. Se il sistema calcio è questo, gestito da queste persone, c’è veramente da preoccuparsi. (...) Anche dal campo era netta la sensazione che era rigore, ma non si può venire ed avere un arbitraggio del genere. Incompetente? Spero, spero, spero per il calcio. (...) Perché l’arbitro dovrebbe essere sopra queste cose qua. Allora è ancora peggio. Allora è incapace e incompetente. Quindi ancora più grave la cosa. Perché se lui si è indispettito e allora ci fischia contro allora la cosa è molto grave è segno che lo fa apposta.

Quindi non va bene, non va bene. (...) Questa gente qui viene a passare la domenica, a fare, a fare, a fare cosa? Io non è che chiedo chissà cosa, chiedo una condotta ordinata e leale. Oggi non abbiamo visto niente di tutto questo (...).”

Nella stessa conferenza stampa del post partita, il sig. Renato Vagaggini, direttore generale della US Pianese Srl, si esprimeva come d’appresso:

“(...) Per una società come la nostra, sana, che fa sacrifici, vedere questi personaggi arbitrare è una cosa scandalosa, vergognosa; l’ha combinate tutte, di tutte ..... ce l’aveva .... era un albanese, ma credo sia anche razzista, perché ai nostri due ragazzi di colore non li ha mai permesso giro palla, l’ha anche offesi (...) un cieco se fischiava a caso era meglio. Però lui non era cieco era prevenuto; una persona prevenuta. Ha fatto anche dei casini in altri campi di serie D anche quando con noi. (...) Poi finiremo il campionato perché è giusto così, ma questi signori è la terza o la quarta partita che ce ne combinano dietro. Ora basta. O intervenga la Lega oppure qualche cosa noi dovremmo fare, perché noi essere qui ed essere presi per il (...) non mi sta bene. (...) Io credo che questo sia una cosa, bho, non dico studiata a tavolino, ma poco ci manca.”

Entrambe le dichiarazioni erano udibili in un video condiviso sulla piattaforma web Youtube ed erano altresì riportate sulle testata giornalistica web www.tuttoc.com.

In data 17 febbraio 2020 la Segreteria Generale della Lega Pro segnalava il fatto alla Procura Federale ed allegava alla informativa l’articolo pubblicato sulla testata di cui sopra, sicché la Procura Federale, aperto il fascicolo ed esperiti gli opportuni accertamenti, con due separati atti deferiva a questo Tribunale i sigg.ri Marco Masi e Renato Vagaggini, ai quali contestava la violazione degli artt. 4 comma 1 (obbligatorietà delle disposizioni generali) e 23 comma 1 (dichiarazioni lesive) CGS - FIGC.

Veniva contestualmente deferita la Società US Pianese Srl ai sensi e per gli effetti degli artt. 6 comma 2 e 23 comma 5 CGS - FIGC a titolo di responsabilità oggettiva in relazione al comportamento dei due deferiti.

La memoria difensiva

I sigg.ri Masi e Vagaggini, nonché la Società US Pianese Srl, hanno fatto pervenire a questo Tribunale la memoria difensiva 15 giugno 2020 a firma dell’avv. Fabio Giotti, a mezzo della quale hanno chiesto in via preliminare la riunione dei due procedimenti e, nel merito, per i sigg.ri Masi e Vagaggini la sanzione o della ammonizione anche con diffida, o della inibizione nella misura ritenuta di giustizia, o dell’ammenda da commutarsi integralmente con sanzioni di natura alternativa rimesse all’equo apprezzamento dell’adito Tribunale, ovvero, in estremo subordine, dell’ammenda da quantificarsi in misura simbolica; per la Società US Pianese Srl le misure sanzionatorie sostanzialmente identiche a quelle chieste per i due deferiti.

I deferiti hanno ridimensionato la valenza delle rispettive dichiarazioni, da loro stessi definite inopportune e per le quali si sono comunque scusati ed hanno, infine, descritto le rispettive posizioni economiche, in danno delle quali le eventuali sanzioni pecuniarie avrebbero potuto avere una ricaduta negativa. Hanno evidenziato che anche per la Società le suddette sanzioni pecuniarie, ove irrogate, aggraverebbero una situazione già di sofferenza, causata anche dalla straordinarietà del momento storico, che l’intera collettività sta vivendo.

La discussione

Alla riunione 26 giugno 2020, celebratasi in video - conferenza, è comparso per la Procura Federale l’avv. Paolo Mormando, il quale si è opposto alla riunione dei due procedimenti; ha illustrato i deferimenti ed ha concluso per l’applicazione delle seguenti sanzioni: a carico dei sigg.ri Marco Masi e Renato Vagaggini l’ammenda di € 8.000,00 (ottomila/00) e la inibizione di mesi 1 (uno) per ciascuno; a carico della Società l’ammenda di € 8.000,00 (ottomila/00). Per i deferiti si è collegato l’avv. Fabio Giotti, il quale ha ripercorso le ragioni difensive di cui alla memoria ed ha insistito per l’accoglimento delle conclusioni ivi precisate.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Va preliminarmente disposta la riunione dei procedimenti, essendo evidente la connessione esistente tra i due atti e le rispettive situazioni, maturate in un unico contesto, anche di tempo e luogo.

Nel merito il deferimento è fondato.

Occorre evidenziare che l’art. 23 CGS - FIGC vieta ai soggetti dell’ordinamento federale di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, società o organismi operanti in ambito CONI, FIGC, UEFA e FIFA. Precisa la norma che la dichiarazione è considerata pubblica quando è resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone. Non può dubitarsi del fatto che la norma testé richiamata è stata offesa dai due deferiti, le cui affermazioni, testualmente riportate nei deferimenti, non costituiscono espressione del diritto di critica, ma suonano come offesa rivolta non solo all’indirizzo dell’arbitro della gara, ma anche della intera istituzione - calcio nel suo complesso.

Né può essere sottovalutato nel caso in esame l’elemento - diffusione del messaggio portato dalle dichiarazioni dei deferiti; i siti web, dove le dichiarazioni risultano essere state udibili e lette, sono raggiungibili e consultabili da un vasto numero di utenti, sicché anche l’aspetto legato alla pubblicità delle dichiarazioni può ritenersi raggiunto.

Passando all’esame delle sanzioni, può applicarsi alle stesse una riduzione rispetto  al chiesto; i deferiti, invero, attraverso la memoria difensiva, hanno ammesso la propria responsabilità e si sono in qualche modo scusati del rispettivo comportamento; ciò può consentire a questo Tribunale di applicare l’art. 16 comma 1 CGS - FIGC in tema di valutazione delle circostanze e di applicazione delle attenuanti, che, coinvolgendo i due deferiti, possono applicarsi anche alla Società.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di consiglio, preliminarmente dispone la riunione dei due deferimenti per evidenti ragioni di connessione; nel merito accoglie il deferimento e, per l’effetto, commina le seguenti sanzioni:

- per il sig. Renato Vagaggini, nella qualità, l’ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00);

- per il sig. Marco Masi, nella qualità, l’ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00);

- per la società US Pianese Srl, l’ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00).

Così deciso nella Camera di consiglio del 26 giugno 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

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