F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 157/TFN del 06.07.2020 – (Deferimento n. 13133/982 pf19-20 GC/LDF/am del 10.06.2020 nei confronti del sig. Marco Bramucci e della società ASD Città di Falconara – Reg. Prot. n. 177/TFN-SD) Decisione n. 157/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 13133/982 pf19-20 GC/LDF/am del 10.06.2020 Reg. Prot. 177/TFN-SD

Decisione n. 157/TFN-SD 2019/2020

Deferimento n. 13133/982 pf19-20 GC/LDF/am del 10.06.2020

Reg. Prot. 177/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

dott. Cesare Mastrocola – Presidente;

avv. Valentino Fedeli – Componente;

avv. Amedeo Citarella – Componente (Relatore);

dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 26 giugno 2020,

a seguito del Deferimento n. 13133/982 pf19-20 GC/LDF/am del 10.06.2020 nei confronti del sig. Marco Bramucci e della società ASD Città di Falconara.

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con nota Prot. 13133/982pf19-20/GC/LDF/am del 10.06.2020, la Procura federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

1.- il sig.  Bramucci  Marco, all’epoca dei fatti Presidente e  legale rappresentante  pro tempore  dotato  di  poteri di rappresentanza della società ASD Città di Falconara;

2.- la società ASD Città di Falconara;

per rispondere:

1.- il sig. Bramucci Marco, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante  pro tempore dotato  di poteri di rappresentanza della società ASD Città di Falconara, della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un “commento” ad un “post” pubblicato sul social network “facebook” in data 2.5.2020 ed a mezzo di ulteriori tre “post” pubblicati sul proprio profilo personale del social network “facebook” rispettivamente in data 5.5.2020, 6.5.2020 e 13.5.2020, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione del sig. Montemurro Andrea, Presidente della Divisione Calcio a 5 della Lega Nazionale Dilettanti, nonché del Consiglio Direttivo della stessa Divisione Calcio a 5; il sig. Bramucci Marco, in particolare, utilizzava le seguenti testuali espressioni: ”Ti ringrazio dei complimenti, ma sinceramente non capisco, altrimenti non avrei chiesto- Speriamo che a breve si sappia qualcosa. Altri 4/5 giorni aspettiamo, poi, ci pensiamo noi società a far finire la carriera da presidente di Montemurro”; “…. Ma in fondo si è chiesto solo due cose banalissime: stop campionati e ridateci i soldi .. Ora cosa si inventerà di nuovo il presidentissimo Andrea Montemurro? Oggi il colpo di teatro della consulta. Ma non l’aveva già provata l’anno scorso?. Però grande stima … Presidé, non convochi il Direttivo da 6 mesi e c'hai il coraggio di fare una mail in cui chiedi incontri con i rappresentanti dei campionati, quando non vai manco al tavolo con i tuoi consiglieri. Ma in fondo fai bene. Sei un vero Batman (auto cit.) Visto che qualcuno ci casca pure ancora...E sempre viva il futsal. Maschile. Femminile. Insieme si può. Insieme si deve. Liberiamolo sto sport, non abbiate paura. Fuori i mercanti dal tempio”; “Caro Presidente Andrea Montemurro, ci si aspettava anche questa di reazione. Non convochi il Consiglio Direttivo, non ti si siedi ai tavoli tecnici, sparisci per tre mesi. Ma poi all'improvviso torni il vecchio leone mediatico. Due comunicati in due giorni. Usando le solite tattiche collodiane. Le due serie A hanno fatto 29 su 30. La A maschile ha fatto addirittura una lettera propria. Come ci aveva annunciato. 15 su 16. Sono tornati compatti. E non si può che non applaudire. La A femminile è andata addirittura all in. 14 su 14. E' la mia categoria. Ci siamo scambiati le pec di ricevuta. Show time. Allora ti faccio una domanda... Sei sicuro che siamo meno di 70? Sei sempre così convinto che è stata un'iniziativa sconveniente? I vertici di questo sport si sono dimostrati compatti. Maschile e femminile. Femminile e maschile. Non era mai accaduto. Mai prima. Ci siamo riusciti. E allora care società... Se non avete ancora mandato la pec, fatelo. Se non sapete cosa inserire, scrivetemi a marcobramucci@hotmail.com Chiediamo solo di stoppare i campionati. E, se volete, di avere indietro i nostri soldi. Insieme si può. Insieme si deve” e ”Per chi non ha voglia di leggere l'intervista, chiediamo scusa a tutti per aver comunicato che le società ad aver spedito le famose pec e mail, per chiedere lo stop del campionato e rimborso dei soldi, sarebbe state 150. Sono state tra le 130 e le 135, ma non ho avuto ancora riscontro ufficiale e siamo sempre sull'ufficioso. Però poi a chiederlo negli incontri voluti dal mai sconveniente e mai populista Andrea Montemurro sono state tutte 211. Quindi in futuro diffidate da chi vi ha convinto a non farlo. Siete proprio sicuri che siano dalla vostra parte? Ah dimenticavo ... Il Presidente non si è presentato agli incontri lasciando uno schettiniano messaggio in cui elogiava la sua assenza come motivo di distensione. Però ieri è andato alla riunione di A maschile... Dimenticavo bis. Chi era presente del Consiglio Direttivo ha ammesso che il futsal femminile non ha goduto della necessaria considerazione e del necessario spazio mediatico. Alla buon'ora. Ora ognuno di loro meriterebbe due "vaffa", due mesi di squalifica e 600 euro di multa. Esattamente come è toccato a me. Amen”; con contestazione della recidiva di cui all’art. 18 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alla sanzione per fatti della stessa natura irrogata al sig. Bramucci Marco nella presente stagione sportiva con la decisione n. 34/TFN–SD del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dei 17 - 25.10.2019;

2.- la società ASD Città di Falconara, della violazione di cui all’art. 6, comma 1, e dell’art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti, posti in essere dal proprio Presidente e legale rappresentante pro tempore dotato di poteri di rappresentanza, sig. Bramucci Marco, così come sopra descritti; con contestazione della recidiva di cui all’art. 18 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alla sanzione per fatti della stessa natura irrogata alla società ASD Città di Falconara nella presente stagione sportiva con la decisione n. 34/TFN–SD del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare del 17 - 25.10.2019.

La fase predibattimentale

La comunicazione di conclusione delle indagini e l’atto di deferimento risultano ritualmente e rispettivamente notificati al sig. Bramucci ed alla società.

In sede predibattimentale i deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive.

Fissato il dibattimento per la riunione odierna, entrambe le parti hanno fatto pervenire la memoria prevista dall’art. 85, co. 1, CGS-FIGC.

Il dibattimento

All’odierna riunione, tenutasi da remoto in modalità video conferenza, giusta decreto del Presidente di questo tribunale n. 10 del 18.5.2020, hanno partecipato l’avv. Paolo Mormando per la Procura federale e l’avv. Michele Cozzone per le parti deferite.

L’avv. Paolo Mormando, riportatosi all’atto di deferimento e contestata la sussistenza dell’istituto della continuazione con

le precedenti violazioni di identica natura già contestate al Bramucci ed oggetto di autonoma sanzione, ha chiesto irrogarsi nei confronti di questi la sanzione della inibizione di mesi 2 (due) aumentata di mesi 1 (uno) per la contestata recidiva e, nei confronti della ASD Città di Falconara, la sanzione della ammenda di € 600,00 aumentata di € 300,00 per la contestata recidiva.

L’avv. Cozzone si è riportato alla memoria difensiva in atti ed ha concluso per il proscioglimento degli incolpati, ovvero, ritenuto il vincolo della continuazione con le precedenti violazioni, ha chiesto irrogarsi le sanzioni minime consentite dal CGS, tenuto conto della natura e della asserita modesta gravità delle violazioni contestate.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Con tre separati esposti datati 6 – 7 e 18 maggio 2020, di cui il secondo ed il terzo ad integrazione del primo, il dr. Andrea Montemurro, Presidente della Divisione Calcio a 5 della LND ha segnalato alla Procura federale, per i consequenziali provvedimenti, che il sig. Bramucci Carlo, Presidente e legale rapp.te della ASD Città di Falconara a mezzo di un commento ad un “post” pubblicato sul social network “face book” in data 2.5.2020 ed a mezzo di ulteriori tre post pubblicati sul proprio profilo personale del medesimo social network nei giorni 5 - 6 e 13 maggio 2020, aveva espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della propria reputazione e del Consiglio Direttivo della stessa Divisione Calcio a 5.

Le dichiarazioni sono quelle dettagliatamente riportate nell’atto di deferimento.

Il deferito Bramucci non ha contestato l’uso delle espressioni come sopra riportate, né ha mai smentito le stese, onde sul piano fattuale può sicuramente ritenersi acquisita la prova del fatto in sé.

Quello che il deferito contesta, invece, è la valenza lesiva delle espressioni adoperate e pubblicate che a suo dire, di contro, non avrebbero mai travalicato “il legittimo ed intangibile diritto di critica”.

La tesi non è condivisibile.

La critica, invero, premessa la veridicità della notizia pubblicamente diffusa e la sua rilevanza per l’interesse pubblico, deve rispettare il limite della continenza verbale sì da concretizzarsi, da un lato, in un dissenso motivato e, dall’altro, in valutazioni corrette e misurate e non lesive dell’altrui dignità morale e professionale.

Nella fattispecie in scrutinio, il limite della continenza verbale deve ritenersi travalicato, non potendo trovare giustificazione alcuna - anche a volere considerare l’evidente malcontento del soggetto in questione con riferimento alla gestione della emergenza  da parte del Presidente e del Consiglio Direttivo  della Divisione Calcio a  5  -  l’uso  di espressioni del tipo “Ora ognuno di loro meriterebbe due "vaffa", due mesi di squalifica e 600 euro di multa. Esattamente come è toccato a me. Amen”.

Alla luce di quanto precede, deve ritenersi accertata con ragionevole certezza la violazione delle norme contestate ad opera del sig. Bramucci Marco e, con essa la responsabilità di questi.

Dei fatti ascritti al legale rappresentante della società risponde in via diretta la ASD Città di Falconara, ex artt. 6, comma 1, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

Quanto alla misura delle sanzioni da irrogare, questo tribunale ritiene congrue quelle richieste dalla rappresentante della

Procura federale, così determinate per effetto della contestata recidiva ex art. 18, comma 1, CGS-FIGC.

Non sussistono dubbi, invero, in ordine alla identica natura dei comportamenti contestati con l’odierno deferimento e quelli oggetto del precedente procedimento evocato dalla Procura, dalle parti nemmeno contestato.

Né, d’altro canto, può trovare accoglimento la richiesta di contenimento della sanzione in ragione della continuazione con la precedente violazione già sanzionata, connessa alla violazione oggi in esame solo per l’identità dell’autore delle dichiarazioni, peraltro in assenza di alcuna deduzione in ordine agli eventuali profili di continuità tra le diverse violazioni.

Si osserva da ultimo, che proprio l’esistenza del precedente avrebbe dovuto costituire un deterrente alla reiterazione della violazione, peraltro ascritta a soggetto apicale della ASD Città Di Falconara, per tale motivo “tenuto ad un comportamento improntato a lealtà e correttezza” e ad “utilizzare espressioni più consone al proprio ruolo” ed a quello dei destinatari di tali espressioni (cfr. CFA- III sez., decisione n.26/2019 del 27.11.2019).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Marco Bramucci, inibizione di mesi 3 (tre);

- per la società ASD Città di Falconara, ammenda di € 900,00 (novecento/00).

Così deciso nella Camera di consiglio del 26 giugno 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

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