F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 158/TFN del 06.07.2020 – (Deferimento n. 13054/922pf19-20/GC/blp del 08.06.2020 nei confronti dei sig.ri Andrea Montemurro, Gianluca La Starza e della società SSDARL Latina Calcio a 5 – Reg. Prot. n. 176/TFN-SD) Decisione n. 158/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 13054/922pf19-20/GC/blp del 08.06.2020 Reg. Prot. 176/TFN-SD

Decisione n. 158/TFN-SD 2019/2020

Deferimento n. 13054/922pf19-20/GC/blp del 08.06.2020

Reg. Prot. 176/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

dott. Cesare Mastrocola – Presidente;

avv. Valentino Fedeli – Componente;

avv. Amedeo Citarella – Componente (Relatore);

dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 26 giugno 2020,

a seguito del Deferimento n. 13054/922pf19-20/GC/blp del 08.06.2020 nei confronti dei sig.ri Andrea Montemurro, Gianluca La Starza e della società SSDARL Latina Calcio a 5,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con nota Prot. 13054 /922pf19-20/GC/blp dell’8.6.2020, la Procura federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

il sig. Montemurro Andrea, all’epoca dei fatti, Presidente della Divisione Calcio a 5 LND, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere violato i principi di lealtà correttezza e probità sportiva, avendo reso noto, a mezzo telefonata, al sig. Gianluca La Starza (Presidente della SSDARL Latina Calcio a 5), l’esclusione disposta dalla CoViSoD dal Campionato Nazionale di Calcio a Cinque di Serie A 2019/2020 della società consorella ASD Maritime Futsal Augusta, quando tale informazione era ancora riservata, ovvero in epoca antecedente alla pubblicazione del relativo Com. Uff. di esclusione dal campionato di competenza, a seguito dell’istruttoria della CoViSoD;

il sig. La Starza Gianluca, all’epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante della SSDARL Latina Calcio a 5, per rispondere:

A) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere violato i principi di lealtà correttezza e probità sportiva, avendo utilizzato una informazione riservata appresa, a mezzo telefonata, dal Presidente della Divisione Calcio a 5, sig. Andrea Montemurro, relativa alla esclusione disposta dalla CoViSoD della ASD Maritime Futsal Augusta  dal  Campionato  Nazionale  di  Calcio  a  Cinque  di  Serie  A  2019/2020,  in epoca  precedente  rispetto  alla pubblicazione del relativo Com. Uff. di esclusione, traendone vantaggio – consistente nella possibilità di contattare, in anticipo rispetto ad altre società di Futsal, e conseguentemente di tesserare tre giocatori della ASD Maritime Futsal Augusta - e per aver promesso, nel corso della medesima telefonata, al Montemurro una utilità sotto forma di “regalo”;

B) della violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non essersi presentato innanzi alla Procura Federale, benché ritualmente convocato, per essere sentito in merito ai fatti che formano oggetto del presente procedimento, senza addurre alcun legittimo impedimento;

la SSDARL Latina Calcio a 5, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni addebitate al suo Presidente e legale rappresentante, sig. Gianluca La Starza.

La fase predibattimentale

La comunicazione di conclusione delle indagini e l’atto di deferimento risultano ritualmente e rispettivamente notificati a tutti i deferiti.

All’esito della comunicazione della conclusione delle indagini il solo dr. Montemurro ha fatto pervenire alla Procura Federale la memoria prevista dall’art. 123, co. 3, CGS-FIGC.

Fissato il dibattimento per la riunione odierna, il solo Dr. Montemurro ha fatto pervenire la memoria prevista dall’art. 85, co. 1, CGS-FIGC.

Il patteggiamento

Prima dell’apertura del dibattimento, così come previsto dall’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, la Procura Federale, nella persona del dr. Giorgio Ricciardi ed il sig. La Starza Gianluca, per sé e per la SSDARL Latina Calcio a 5 hanno fatto pervenire a mezzo pec la richiesta di patteggiamento.

Il Tribunale lette le proposte di patteggiamento;

ritenuta l’applicabilità al caso in esame dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente; esaminate le sanzioni ai sensi del comma 3 art. cit., così determinate:

- per il sig. La Starza Gianluca: sanzione base per il capo di incolpazione sub lett. A), inibizione di mesi 6 (sei) e per il capo sub lett. B) inibizione di mesi 1 (uno) così determinato per il vincolo della continuazione - riduzione di 1/3 di mesi 2 (due) e giorni 20 (venti) ex art. 128 CGS = inibizione di mesi 4 (quattro) e giorni 10 (dieci) sanzione finale;

- per la SSDARL Latina Calcio a 5: sanzione base ammenda di € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00), diminuita di 1/3 pari ad € 1.500,00 (millecinquecento/00) ex art. 128 CGS = ammenda € 3.000,00 (tremila/00) sanzione finale;

rilevato che gli anzidetti soggetti hanno fatto pervenire l’istanza di patteggiamento con le sanzioni sopra evidenziate; risultate ritualmente formulate le proposte e ritenute congrue le sanzioni finali;

visto l’art. 127, comma 3 cit., secondo il quale “nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione”;

rilevato, altresì, che, a mente del comma 4 della norma, “l’efficacia dell’accordo comporta ad ogni effetto la definizione del procedimento nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie in esso contenute nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della decisione di cui al comma 3” suddetto; e che, in tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1 art. cit., fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, con la pronuncia che dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione;

rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate appaiono congrue;

comunicato infine a ai deferiti che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

PQM

applica nei confronti degli stessi le sanzioni di cui al dispositivo; dichiara definito il procedimento nei confronti dei suddetti soggetti;

dispone la prosecuzione del procedimento nei confronti dell’altro deferito.

Il dibattimento

All’odierna riunione, tenutasi da remoto in modalità video conferenza, giusta decreto del Presidente di questo tribunale n. 10 del 18 5.2020, hanno partecipato il dr. Giorgio Ricciardi per la Procura federale ed il dr. Andrea Montemurro con l’assistenza del suo difensore, l’avv. Cesare Di Cintio.

Il dr. Ricciardi, osservato che il deferito non ha contestato il fatto storico della telefonata intercorsa con il sig. La Starza Gianluca, ha ribadito la utilizzabilità del file audio versato in atti e la natura confessoria delle dichiarazioni rese dal medesimo nella lettera inviata al Presidente della LND e nella memoria inviata alla procura federale; ha quindi chiesto irrogarsi nei confronti dell’incolpato la sanzione della inibizione di mesi 6 (sei).

L’avv. Di Cintio ha escluso la utilizzabilità del file audio perché ignota la fonte della sua captazione; riportatosi alla memoria in atti, ha concluso per il proscioglimento dell’incolpato.

Il dr. Andrea Montemurro ha reso dichiarazioni spontanee ed ha insistito per il proscioglimento.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto nei termini di seguito specificati.

È d’uopo rimarcare, preliminarmente, che i fatti contestati al dr. Montemurro attengono alla violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, per avere telefonicamente reso noto al sig. Gianluca La Starza, Presidente della SSDARL Latina Calcio a 5, l’esclusione disposta dalla CoViSoD dal Campionato Nazionale di Calcio a Cinque di Serie A 2019/2020 della società consorella ASD Maritime Futsal Augusta, quando tale informazione era ancora riservata, ovvero in epoca antecedente alla pubblicazione del relativo Com. Uff. di esclusione dal campionato di competenza, a seguito dell’istruttoria della CoViSoD.

Il fatto in sé, al momento in disparte ogni altra considerazione, è pacificamente acclarato.

Il procedimento, del resto, trae origine dalla segnalazione del 20.2.2020 alla Procura federale, ad opera del Presidente della LND, dott. Cosimo Sibilia, della lettera al medesimo pervenuta dal dr. Andrea Montemurro.

Il contenuto di questa lettera, a firma dello stesso dr. Andrea Montemurro, per quanto si dirà, costituisce esplicita e chiara ammissione dei fatti di cui si discute, tanto da assumere pieno valore confessorio.

Se ne riporta di seguito il contenuto:

Caro Presidente, con grande amarezza apprendo che sta circolando a mia insaputa un video relativo ad una telefonata intercorsa il sottoscritto e un dirigente di Società appartenente alla Divisione Nazionale Calcio a Cinque. In detta telefonata, risalente alla scorsa estate, comunicavo allo stesso Dirigente le determinazioni assunte dalla CoViSoD in ordine all’ammissione ai Campionati nazionali 2019/2020. Ciò avveniva poco prima della pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale. Mi rendo conto che nella concreta fattispecie ho commesso una ingenuità e forse ho violato il dovere di riservatezza che ha sempre caratterizzato il mio operato. Tuttavia, ritenendo il mio interlocutore persona seria e vincolata al segreto, ho semplicemente ritenuto che nulla potesse accadere al riguardo. Alla luce di quanto oggi ho appreso, soprattutto, sconcertato dalla circostanza che esista una registrazione del colloquio telefonico, - evidentemente preordinata ad organizzare un attacco alla mia persona – al fine di non pregiudicare l’immagine della FIGC, della LND e della Divisione, oltre che per meglio tutelare nelle opportune sede la mia onorabilità, ritengo doveroso rimettere il mio mandato nella mani del presidente e del Consiglio Direttivo della LND affinché con serenità possano valutare l’adozione di ogni eventuale provvedimento a salvaguardia di tutte le parti. Con stima. Roma, 20/02/2020 Andrea Montemurro”.

Il contenuto e la sottoscrizione apposta in calce alla lettera non sono state oggetto di contestazione alcuna, onde può ritenersi acquista la genuinità della lettera quanto al contenuto ed alla sua provenienza.

In detta lettera, dunque, si ammette che vi è stata una telefonata (...In detta telefonata, risalente alla scorsa estate, …);

si dice chi sia stato l’interlocutore (... un dirigente di Società appartenente alla Divisione Nazionale Calcio a Cinque.); si riferisce del contenuto del colloquio (comunicavo allo stesso Dirigente le determinazioni assunte dalla CoViSoD in ordine all’ammissione ai Campionati nazionali 2019/2020.); si dà contezza dell’epoca della telefonata (ciò avveniva poco prima della pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale.); si esprime consapevolezza, se pure in forma dubitativa (forse ho violato il dovere di riservatezza), in ordine alla violazione del dovere di riservatezza; si assume ad esimente l’avere ritenuto l’“interlocutore persona seria e vincolata al segreto”, tanto da avere “semplicemente ritenuto che nulla potesse accadere al riguardo”.

I rilievi che precedono non lasciano margini a dubbi in ordine a contenuto, soggetti e tempi della divulgazione di quelle che  sarebbero  state  le  determinazioni  della  CoViSoD  (Ciò  avveniva  poco  prima  della  pubblicazione  del  relativo Comunicato Ufficiale.), già note al deferito per il ruolo istituzionale dal medesimo rivestito. A nulla rileva l’avere confidato sulla riservatezza dell’interlocutore.

Rivestire un ruolo apicale impone un dovere di riservatezza che non può essere adempiuto confidando nel fatto di un terzo, per di più quando il terzo stesso trovasi in situazione di probabile conflitto con i soggetti e/o le situazioni cui si riferisce l’oggetto delle rilevazioni.

Anche nella memoria inviata alla Procura, sottoscritta dall’incolpato, si ammette l’esistenza della telefonata, di cui manca, ancora, una chiara ed espressa contestazione.

Si ascrive il rumore mediatico creato dalla vicenda alla campagna denigratoria che si assume essere stata promossa contro l’incolpato, ancora una volta senza escludere che una telefonata vi sia stata e che in essa si sia parlato delle determinazioni della CoViSoD, semplicemente escludendosi la natura riservata della notizia.

Vi è però che, a tutto voler concedere, a nulla rileva la riferita esistenza di voci sul/i nome/i della/e società che avrebbe(ro) potuto essere esclusa/e dal Campionato di competenza e, come detto, l’avere confidato sulla riservatezza dell’interlocutore.

Anche nella memoria depositata per il dibattimento non sono state dedotte, né allegate circostanze idonee a scalfire la valenza confessoria della richiamata nota del 20.2.2020 e della memoria difensiva inviata alla Procura federale.

Si insiste, invero, sull’asserito ambiente ostile all’incolpato; sulla non genuinità del file audio; sulla esistenza di voci in ordine alla esclusione della ASD Maritime Futsal August dal successivo campionato di competenza ancor prima della pubblicazione del Com. Uff..

La  circostanza  che  la  diffusione  dell’audio  file  possa  collegarsi  all’ambiente  ostile  all’incolpato,  però,  non  vale  a

legittimarne la violazione del dovere di riservatezza e, con esso, dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva che sempre devono orientare i soggetti di cui all’art. 2, CGS-FIGC mentre, d’altro canto, le presunte “voci” non possono assurgere al rango di notizie divulgate e rese note nei tempi e nei modi previsti dalla Statuto e dalle norme regolamentari.

In definitiva, la valenza confessoria della nota del 20.2.2020 e della memoria del 5.6.2020 consentono di ritenere provata con sufficiente certezza la responsabilità dell’incolpato per i fatti al medesimo ascritti.

Alla luce di quanto precede, sanzioni congrue, in minus rispetto alla richiesta della Procura federale, sono quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di consiglio, visto l’art 127 CGS, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il sig. Gianluca La Starza, mesi 4 (quattro) e giorni 10 (dieci) di inibizione.

-per la società SSDARL Latina Calcio a 5, € 3.000,00 (tremila/00) di ammenda. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

Accoglie il deferimento nei confronti del dott. Andrea Montemurro e, per l’effetto, irroga nei confronti del medesimo la sanzione della inibizione di mesi 4 (quattro).

Così deciso nella Camera di consiglio del 26 giugno 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it