F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 159/TFN del 13.07.2020 – (Deferimento n. 13291/786 pf19-20 GC/GT/mg del 12.06.2020 nei confronti della sig.ra Milena Gandolfi e della società ACD Imolese FM – Reg. Prot. n. 178/TFN-SD) Decisione n. 159/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 13291/786 pf19-20 GC/GT/mg del 12.06.2020 Reg. Prot. 178/TFN-SD
Decisione n. 159/TFN-SD 2019/2020
Deferimento n. 13291/786 pf19-20 GC/GT/mg del 12.06.2020
Reg. Prot. 178/TFN-SD
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da
cons. Nicola Durante – Presidente;
cons. Nicola Bardino – Componente (Relatore);
cons. Fabrizio D’Alessandri – Componente;
dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;
ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 09 Luglio 2020,
a seguito del Deferimento n. 13291/786 pf19-20 GC/GT/mg del 12.06.2020 nei confronti della sig.ra Milena Gandolfi e della società ACD Imolese FM,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con nota del 12 giugno 2020, la Procura federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, la sig.ra Milena Gandolfi, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della società ACD Imolese FM per violazione dell’art. art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS) in relazione all’art. 94 ter, comma 2, delle Norme Organizzative Interne della FIGC (NOIF), per non aver depositato gli accordi economici sottoscritti con le calciatrici Asia
Bartolini (tesseramento del 01.09.2016), Giulia Bendini (tesseramento del 01.10.2019), Valentina Bronzoni (tesseramento del 01.09.2018), Costanza Cavalieri (tesseramento del 01.10.2011), Sofia Finotello (tesseramento del 01.10.2015), Sofia Gavanelli (tesseramento del 01.09.2016), Rosalba Georgeta Guede (tesseramento del 01.11.2017), Sara Lasorella (tesseramento del 01.09.2016),Elena Marchi (tesseramento del 01.09.2019), Francesca Passariello (tesseramento del 01/09/2019), Claudia Soglia (tesseramento del 01.10.2008), Andreea Larisa Stefu (tesseramento del 01.02.2019), Aurora Valenti (tesseramento del 01.09.2019) e Natalia Valuta (tesseramento del 01.09.2019) per la stagione sportiva 2019/2020, entro il termine del 31 ottobre 2019, come prescritto dalla normativa federale; nonché la società ACD Imolese FM, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. art. 6, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto;
Il dibattimento
All’udienza del 9 Luglio 2020 è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale, dopo aver illustrato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento, insistendo per l’irrogazione delle seguenti sanzioni: quanto alla sig.ra Milena Gandolfi l’inibizione di mesi 6 (sei); quanto alla società ACD Imolese FM, la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).
Nessuno è comparso per i soggetti deferiti.
Motivi della decisione
Deve essere premesso che gli atti di deferimento risultano essere stati spediti e recapitati nei termini e nei modi previsti dall’ordinamento; la mancata costituzione in giudizio deve, di conseguenza, ritenersi imputabile ad un’autonoma scelta dei soggetti destinatari del predetto deferimento, potendosi quindi procedere all’esame della vicenda sottoposta alla cognizione dell’adito Tribunale.
Nel merito il deferimento è fondato e va, pertanto, accolto.
Il procedimento trae origine dalla segnalazione del Segretario della LND - Dipartimento calcio femminile del 3 Gennaio 2020, prot. n. 98, concernente il mancato deposito, da parte di alcune società calcistiche e, tra di esse, della ACD Imolese FM, degli accordi economici stipulati con le calciatrici di cui al deferimento.
Le risultanze dell’anagrafe Federale, debitamente prodotte in atti, comprovano che le atlete, relativamente alla stagione sportiva 2019/2020, risultavano in forza alla predetta Società e quindi tesserate per i Campionati Nazionali Femminili di calcio.
Il mancato deposito degli accordi economici stipulati con le predette atlete si pone perciò in chiara violazione della disposizione di cui all’art. 94 ter, comma 2 delle NOIF, che ha sancito l’obbligatorietà di detto deposito presso il Dipartimento Interregionale “entro e non oltre il 31 ottobre della stagione sportiva di riferimento se sottoscritti entro tale
data ovvero, se sottoscritti oltre tale data, […] entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione dei medesimi accordi economici”.
Inoltre, secondo il costante indirizzo di questo Tribunale, tali termini devono essere qualificati come perentori, “come è dato desumere dal tenore della norma, che in ogni caso sancisce l’impossibilità di consentire ovvero accettare un deposito oltre i termini” (da ultimo, decisione n. 152/TFN-SD 2019/2020)
Ne consegue che l’omessa produzione dei suddetti accordi agli organi federali, entro le scadenze inderogabilmente indicate dalle NOIF, non può che determinare la violazione della disciplina richiamata, con conseguente applicazione delle sanzioni previste dal CGS.
Alla luce delle considerazioni che precedono, tenendo altresì conto natura e della gravità della condotta, consistente nella violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza, nonché dell’obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali, con particolare riferimento agli istituti volti a tutelare le ragioni economiche degli atleti, le richieste formulate dal rappresentante della Procura Federale appaiono, oltreché fondate, del tutto congrue e, come tali, meritevoli di piena conferma.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,
P.Q.M.
all’esito della Camera di consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto, irroga le seguenti sanzioni:
- per la sig.ra Milena Gandolfi, mesi 6 (sei) di inibizione;
- per la società ACD Imolese FM, € 1.000,00 (mille/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 09 Luglio 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.
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