F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 15/TFN del 4.10.2019 – (Deferimento del Procuratore Federale n. 11506/365 pf18-19 MS/AS/mm del 12.4.2019 a carico della Società ASD SC Castiadas Calcio – Reg. Prot. 235/TFN-SD) Decisione n. 15/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 11506/365 pf18-19 MS/AS/mm del 12.4.2019 Reg. Prot. 235/TFN-SD

Decisione n. 15/TFN-SD 2019/2020

Deferimento n. 11506/365 pf18-19 MS/AS/mm del 12.4.2019

Reg. Prot. 235/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

Avv. Valentino Fedeli – Presidente f. f. estensore;

Dott. Pierpaolo Grasso – Componente;

Avv. Sergio Quirino Valente – Componente;

Dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 27 Settembre 2019,

a seguito del Deferimento n. 11506/365 pf18-19 MS/AS/mm del 12.4.2019 a carico della Società ASD SC Castiadas Calcio,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Nel corso di una gara amichevole tra le Società Castiadas e Tortolì, che si era disputata a Triei il 28 Agosto 2018, l’allenatore della Castiadas, a nome Marco Savini, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico matricola 32357, entrava sul terreno di giuoco e con fare minaccioso poneva una mano sul petto del proprio calciatore Alessandro Seri, tanto da essere allontanato da altri calciatori; egli, rientrato negli spogliatoi, reiterava tale comportamento e si avvicinava di nuovo al predetto calciatore, che minacciava con l’espressione “ora vedi che ti faccio”. Anche in questo caso gli altri calciatori della Castiadas e i dirigenti della stessa Società, presenti sul posto, riuscivano ad allontanarlo e ad evitare che la situazione degenerasse ulteriormente.

In relazione a tali eventi, Alessandro Seri presentava un esposto - denuncia nei confronti del Savini ed istava per essere autorizzato ad adire le vie legali.

La Procura Federale, venuta a conoscenza dei fatti in seguito all’esposto - denuncia, svolte le necessarie indagini ed

accertata la sussistenza dei fatti per come li aveva rappresentati il calciatore, deferiva il Savini innanzi la competente Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico, al quale contestava, in relazione al comportamento che aveva avuto, la violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS - FIGC in relazione agli artt. 19 e 37 commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico.

Nel contempo, veniva deferita a questo Tribunale la Società Castiadas per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 CGS - FIGC a motivo dell’incolpazione del proprio tesserato, che, nelle more, era stato licenziato.

Il Tribunale, aperto il dibattimento, preso atto che il Savini era stato sottoposto a giudizio della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico e che aveva impugnato presso la Corte Federale di Appello la decisione di detta Commissione, di squalifica di giorni 45, con ordinanza pubblicata sul CU n. 70/TFN dal 24 giugno 2019, avvertendo la necessità di  attendere la decisione di secondo grado, rinviava a nuovo ruolo la discussione, in ciò accogliendo la concorde richiesta delle parti; disponeva la sospensione dei termini.

La Corte Federale di Appello, con decisione del 30 Luglio  2019, pubblicata sul CU n. 020/CFA, accoglieva il reclamo del Savini ed annullava la sanzione.

Il dibattimento

Alla riunione del 27 Settembre 2019, ritualmente comunicata alla Società Castiadas, la Procura Federale, comparsa nella persone dell’Avv.ssa Pinto e della Dr.ssa Rossano, ha fatto riferimento alla decisione della CFA ed ha chiesto che fosse dichiarato il proscioglimento della deferita, essendo stata superata dall’assoluzione del Savini la responsabilità oggettiva che era stata imputata alla Società

Per quest’ultima nessuno è comparso.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

È pacifico, perché è frutto di un consolidato orientamento interpretativo della norma (art. 4 comma 2 CGS - FIGC), che la responsabilità oggettiva si sostanzia nel trasferimento in capo alla società di quella responsabilità contratta da tutte le persone che a vario titolo agiscono nel suo interesse; da essa, definita mediata, si distingue la responsabilità non mediata, che è ascrivibile esclusivamente al legale rappresentante della società e che comporta la responsabilità diretta di quest’ultima.

A ciò consegue che, qualora venga accertata e dichiarata dagli organi di giustizia sportiva l’assenza di responsabilità in capo alle persone deferite, riconducibili alla società anch’essa deferita per responsabilità oggettiva, siffatta responsabilità viene conseguentemente a mancare ed il conseguente proscioglimento della società costituisce un atto dovuto.

Ed è ciò che si è verificato nel caso in esame.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di Consiglio, dichiara il proscioglimento della Società ASD SC Castiadas Calcio dalle incolpazioni che le sono state contestate.

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