F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 161/TFN del 14.07.2020 – (Deferimento n.13859/650 pf19-20/GC/LDF/ac del 24.06.2020 nei confronti del sig. Salvatore Mario Scano e della società ASD Polisportiva Civitas Tempio – Reg. Prot. n. 186/TFN-SD) Decisione n. 161/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 13859/650 pf19-20/GC/LDF/ac del 24.06.2020 Reg. Prot. 186/TFN-SD

Decisione n. 161/TFN-SD 2019/2020

Deferimento n. 13859/650 pf19-20/GC/LDF/ac del 24.06.2020

Reg. Prot. 186/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

cons. Giuseppe Rotondo – Presidente;

avv. Amedeo Citarella – Componente (Relatore);

cons. Domenico De Falco – Componente;

avv. Andrea Del Re – Componente;

avv. Valentino Fedeli – Componente;

dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 14 Luglio  2020,

a seguito del Deferimento n. 13859/650 pf19-20/GC/LDF/ac del 24.06.2020 nei confronti del sig. Salvatore Mario Scano e della società ASD Polisportiva Civitas Tempio,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con provvedimento del 24 giugno 2020, il Procuratore Federale f. f. ed il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- il sig. Salvatore Mario Scano, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Polisportiva Civitas Tempio, per la violazione degli artt. 4, comma 1 del vigente CGS e degli artt. 33, comma 1, e 40, commi 1 e 2, del vigente Regolamento del Settore Tecnico, per essere venuto meno al dovere di osservanza della normativa federale e, in particolare, per avere consentito o comunque per non essersi opposto a che il signor Giovanni Mureddu, allenatore iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC, svolgesse di fatto l’attività di Responsabile del Settore Giovanile della società SSD Arzachena Academy e contemporaneamente di allenatore della squadra Esordienti della società ASD Polisportiva Civitas Tempio, per la stagione sportiva 2019/2020, senza essere tesserato per nessuna di tali società;

- la società ASD Polisportiva Civitas Tempio, per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento posto in essere dai signori Salvatore Mario Scano e Giovanni Mureddu, così come sopra descritto.

Il patteggiamento

Prima dell’apertura del dibattimento, così come previsto dall’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, la Procura Federale, a mani dell’avv. Luca Zennaro e, per delega di entrambi i deferiti, l’avv. Antonio Ruiu, hanno depositato due distinte richieste di patteggiamento, che hanno rimesso alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, lette le proposte di patteggiamento;

ritenuta l’applicabilità al caso in esame dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente;

esaminate le sanzioni ai sensi del comma 3 art. cit., così determinate: per il sig. Salvatore Mario Scano, sanzione base inibizione giorni 120 (centoventi), diminuita di 1/3 – giorni 40 (quaranta), sanzione finale inibizione giorni (ottanta); per la società ASD Polisportiva Civitas Tempio, sanzione base ammenda € 500,00 (cinquecento/00), ridotta di 1/3 - € 166,00 (centosessantasei/00), sanzione finale ammenda € 334,00 (trecentotrentaquattro/00); risultando ritualmente formulate le proposte e ritenendo congrue le sanzioni finali, adotta il seguente provvedimento:

il Tribunale, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il Sig. Salvatore Mario Scano e la società ASD Polisportiva Civitas Tempio, ai sensi dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, hanno depositato istanze di patteggiamento con le sanzioni sopra evidenziate; visto l’art. 127, comma 3 cit., secondo il quale “nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione”; rilevato altresì, che, a mente del comma 4 della norma, “l’efficacia dell’accordo comporta ad ogni effetto la definizione del procedimento nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie in esso contenute nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della decisione di cui al comma 3” suddetto; e che, in tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1 art. cit., fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, con la pronuncia che dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate appaiono congrue;

comunicato infine alla società ASD Polisportiva Civitas Tempio che l’ammenda di cui alla presente decisione dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di consiglio, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il sig. Salvatore Mario Scano, giorni 80 (ottanta) di inibizione;

- per la società ASD Polisportiva Civitas Tempio, € 334,00 (trecentotrentaquattro/00) di ammenda. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

Così deciso nella Camera di consiglio del 14 Luglio  2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

 

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