F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 163/TFN del 21.07.2020 – (Deferimento n. 13762/787 pf19-20/GC/GT/mg del 23.06.2020 nei confronti del sig. Claudio Gasperini e della società GS San Miniato ASD – Reg. Prot. n. 183/TFN-SD) Decisione n. 163/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 13762/787 pf19-20/GC/GT/mg del 23.06.2020 Reg. Prot. 183/TFN-SD
Decisione n. 163/TFN-SD 2019/2020
Deferimento n. 13762/787 pf19-20/GC/GT/mg del 23.06.2020
Reg. Prot. 183/TFN-SD
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da
cons. Giuseppe Rotondo – Presidente;
avv. Amedeo Citarella – Componente;
cons. Domenico De Falco – Componente;
avv. Andrea Del Re – Componente (Relatore);
avv. Valentino Fedeli – Componente;
dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;
ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 14 Luglio 2020,
a seguito del Deferimento n. 13762/787 pf19-20/GC/GT/mg del 23.06.2020 nei confronti del sig. Claudio Gasperini e della società GS San Miniato ASD,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento.
Con nota del 23.06.2020, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, il Sig. Claudio Gasperini, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società GS San Miniato ASD, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato gli accordi economici sottoscritti con n. 18 calciatrici (Benelli Susie: tesseramento del 13.09.2017 – Burgassi Allegra: tesseramento del 09.09.2019 – Casula Giorgia: tesseramento del 02.09.2019 – Erriquez Eleonora: tesseramento del 10.08.2019 – Fratta Irene: tesseramento del 29.09.2017 – Gasperini Signorin Alessia: tesseramento del 19.09.2018 – Gurgugli Ilaria: tesseramento del 02.09.2019 – Lisi Anna: tesseramento del 04.09.2019 – Mazzola Valeria: tesseramento del 30.07.2019 – Mosconi Greta: tesseramento del 30.07.2019 – Nardi Carlotta: tesseramento del 29.08.2018 – Pastorelli Camilla: tesseramento del 02.09.2019 – Pieri Chiara: tesseramento del 18.09.2017 – Pini Laura: tesseramento del 30.07.2019 – Scarlato Flora Pia: tesseramento del 18.09.2017 – Tamburini Elena: tesseramento del 30.07.2019 – Valentini Flavia: tesseramento del 12.10.2018 – Velvi Debora: tesseramento del 11.09.2017) per la stagione sportiva 2019/2020, entro il termine del 31.10.2019 stabilito dalla normativa federale; la società GS San Miniato ASD, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.
Il dibattimento.
Alla udienza del 14.07.2020 è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale dopo aver illustrato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento, insistendo per l’irrogazione delle seguenti sanzioni: quanto a Claudio Gasperini l’inibizione di mesi 6 (sei); quanto alla GS S Miniato ASD la sanzione di ammenda di € 1.000,00 (mille/00). Nessuno è comparso per i soggetti deferiti.
Motivi della decisione.
Deve essere premesso che gli atti di deferimento risultano essere stati spediti e recapitati nei termini e nei modi previsti dall’ordinamento; la mancata costituzione in giudizio deve, di conseguenza, ritenersi imputabile ad un’autonoma scelta dei soggetti destinatari del predetto deferimento, potendosi quindi procedere all’esame della vicenda sottoposta alla cognizione dell’adito Tribunale.
Nel merito, il deferimento, è fondato e va, pertanto, accolto.
Il procedimento trae origine dalla segnalazione del Segretario della LND – Dipartimento calcio femminile del 03.01.2020, concernente, tra l’altro, il mancato deposito, da parte della GS S. Miniato ASD, dell’accordo economico stipulato con le calciatrici di cui al deferimento.
Le risultanze richiamate dalla Procura e non contestate dagli incolpati, comprovano che le atlete relativamente alla stagione sportiva 2019/2020, si trovano in forza della predetta società e quindi tesserate per i Campionati Nazionali Femminili di calcio.
Il comportamento dei deferiti si concretizza, sotto questo profilo, nella violazione di principi di lealtà, probità e correttezza, nonché dell’obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del CGS con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 94 ter comma 2, della NOIF, nella parte in cui tale ultima norma prescrive il deposito dell’accordo economico correlato al tesseramento dell’atleta: deposito cui gli incolpati avrebbero dovuto provvedere entro e non oltre 30 giorni dalla sua sottoscrizione ovvero, in ogni caso, non oltre il termine del 31.10.2019. Alla luce delle considerazioni che precedono, tenendo, altresì conto natura e della gravità della violazione accertata, le richieste formulate dal rappresentante della Procura Federale appaiono, oltreché fondate, del tutto congrue e, come tali meritevoli di piena conferma.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,
all’esito della Camera di consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto, irroga le seguenti sanzioni:
- per il sig. Claudio Gasperini, nella qualità, mesi 6 (sei) di inibizione;
- per la società GS San Miniato ASD, € 1.000,00 (mille/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 14 Luglio 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.
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