F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 164/TFN del 21.07.2020 – (Deferimento n. 13668/809 pf19-20/GC/GT/ag del 24.06.2020 nei confronti del sig. Giuseppe Borbone e della società ASD Catania Calcio Femminile – Reg. Prot. n. 184/TFN-SD) Decisione n. 164/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 13668/809 pf19-20/GC/GT/ag del 24.06.2020 Reg. Prot. 184/TFN-SD
Decisione n. 164/TFN-SD 2019/2020
Deferimento n. 13668/809 pf19-20/GC/GT/ag del 24.06.2020
Reg. Prot. 184/TFN-SD
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da
cons. Giuseppe Rotondo – Presidente;
avv. Amedeo Citarella – Componente;
cons. Domenico De Falco – Componente;
avv. Andrea Del Re – Componente;
avv. Valentino Fedeli – Componente (Relatore);
dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;
ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 14 Luglio 2020,
a seguito del Deferimento n. 13668/809 pf19-20/GC/GT/ag del 24.06.2020 nei confronti del sig. Giuseppe Borbone e della società ASD Catania Calcio Femminile,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Il Dipartimento Calcio Femminile con nota datata 3 Gennaio 2020 segnalava alla Procura Federale che la Società ASD Catania Calcio Femminile non aveva depositato presso detto Dipartimento gli accordi economici sottoscritti con alcune calciatrici nell’ambito della stagione sportiva 2019/2020.
La Procura Federale, esperiti gli opportuni accertamenti e verificata l’attendibilità del fatto come rappresentato dalla nota di cui sopra, in data 22 giugno 2020 deferiva a questo Tribunale il sig. Giuseppe Borbone, Presidente e legale rappresentante della Società ASD Catania Calcio Femminile, per violazione dell’art. 4, comma 1, CGS - FIGC in relazione all’art. 94 ter, comma 2, NOIF a motivo del mancato deposito entro il termine del 31.10.2019, stabilito dalla normativa federale, degli accordi economici sottoscritti per la stagione sportiva 2019/2020 con le calciatrici Campagna, Fazio, Finocchiaro, Ndiongue, Pietrini, Priolo, Puglisi, Russo, Salvoldi, Santangelo, Suriano, Vitale, Zingale.
Veniva altresì deferita la Società ASD Catania Calcio Femminile per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi
dell’art. 6, comma 1, CGS - FIGC in relazione al comportamento del proprio legale rappresentante.
Il dibattimento
Alla riunione 14.07.2020, celebratasi in modalità video-conferenza, è comparso per la Procura Federale l’avv. Luca Zennaro, il quale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento con le seguenti sanzioni: Giuseppe Borbone inibizione mesi 6 (sei), Società ASD Catania Calcio Femminile ammenda di € 1.000,00 (mille/00).
Nessuno è comparso per i deferiti, i quali non hanno depositato né fatto pervenire scritti difensivi.
La decisione
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare osserva quanto segue.
L’art. 94 ter, comma 2, quarto inciso, NOIF prevede che gli accordi di natura economica tra società e calciatori/calciatrici devono essere depositati entro e non oltre il 31 ottobre della stagione sportiva di riferimento, se sottoscritti entro tale data, ovvero, se sottoscritti successivamente, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla loro sottoscrizione.
Siffatto deposito - prosegue la norma - deve essere effettuato a cura della società presso i Dipartimenti o la Divisione competenti, con contestuale comunicazione del deposito ai calciatori/calciatrici.
Risulta dagli atti di indagine esperiti dalla Procura Federale che la Società deferita non ha eseguito siffatto deposito, sicché l’incolpazione che è stata contestata al legale rappresentante della stessa, nonché alla Società, è sussistente.
Ad essa conseguono le sanzioni che sono state richieste e che appaiono proporzionate all’entità dei fatti.
Il dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,
all’esito della Camera di consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto, irroga le seguenti sanzioni:
- per il sig. Giuseppe Borbone, nella qualità, mesi 6 (sei) di inibizione;
- per la società ASD Catania Calcio Femminile, € 1.000,00 (mille/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 14 Luglio 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.
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