F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 166/TFN del 27.07.2020 – (Ricorso del Sig. Francesco Marroccu contro FIGC, Co.Vi.So.C., Brescia Calcio Spa e nei confronti di LNP Serie A e CONI del 16.06.2020 – Reg. Prot. n. 180/TFN-SD) Decisione n. 166/TFN-SD 2019/2020 Ricorso del sig. Francesco Marroccu ex artt. 30 CGS – CONI e 80 CGS – FIGC del 16.06.2020 Reg. Prot. 180/TFN-SD

 

Decisione n. 166/TFN-SD 2019/2020

Ricorso del sig. Francesco Marroccu ex artt. 30 CGS – CONI e 80 CGS – FIGC del 16.06.2020

Reg. Prot. 180/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

dott. Cesare Mastrocola – Presidente;

avv. Paolo Clarizia – Componente (Relatore);

avv. Gaia Golia – Componente;

dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 16 Luglio  2020,

a seguito del Ricorso del sig. Francesco Marroccu del 16.06.2020 contro FIGC, Co.Vi.So.C., Brescia Calcio Spa e nei confronti di Lega Nazionale Professionisti Serie A e CONI “per l’accertamento ed il conseguente annullamento dei provvedimenti amministrativi con i quali la FIGC – Co.Vi.So.C. ha autorizzato il mancato pagamento da parte del Brescia Calcio Spa degli emolumenti dovuti al Direttore Sportivo Francesco Marroccu alla scadenza federale del 30 Settembre 2019 prevista dal Com. Uff. n. 99/A del 17 aprile 2019 al Titolo I Cap. III par. A) punti 2) e 3) ed alle scadenze federali del 16 febbraio 2020 e del 30 maggio 2020 previste dall’art. 85 lett. A) par. VI (Emolumenti) NOIF, omettendo così di segnalare l’inadempimento economico-finanziario del Brescia Calcio Spa alla Procura Federale”.

la seguente

DECISIONE

Il ricorso

Con ricorso, inviato, mezzo pec il 16.6.2020, al Tribunale Federale, alla F.I.G.C., alla Co.Vi.So.C., al C.O.N.I., al Brescia Calcio e alla Lega Nazionale Professionisti Serie A il Sig. Francesco Marroccu, Direttore Sportivo iscritto nell’elenco speciale della FIGC, rappresentato e difeso dall’avv. Gianluca Ciotti, chiedeva “l’annullamento dei provvedimenti amministrativi con i quali la F.I.G.C. - Co.Vi.So.C. ha autorizzato il mancato pagamento da parte del Brescia Calcio Spa

degli emolumenti dovuti al Direttore Sportivo Francesco Marroccu alla scadenza federale del 30 Settembre 2019 prevista dal C.U. N. 99/A del 17 aprile 2019 al Titolo I Cap. III par. A) punti 2) e 3) ed alle scadenze federali del 16 febbraio 2020 e del 30 maggio 2020 previste dall’art. 85 lett. A) par. VI (Emolumenti) N.O.I.F. omettendo così di segnalare l’inadempimento economico-finanziario del Brescia Calcio Spa alla Procura Federale;”.

In particolare, il ricorrente concludeva:

piaccia all’On. Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, in accoglimento del presente ricorso in via preliminare accertare ed acquisire dalla Co.Vi.So.C. e/o da altro Organo federale individuato, i provvedimenti amministrativi con i quali il medesimo Organo di controllo ha autorizzato il Brescia Calcio Spa a non pagare gli emolumenti dovuti al Direttore Sportivo Francesco Marroccu alla scadenza prevista dal C.U. N. 99/A del 17 aprile 2019 al Titolo I Cap. III par. A) punti 2) e 3) relativa alla mensilità di giugno 2019 e dall’art. 85 lett. A) par. VI (Emolumenti) N.O.I.F. con riguardo alle scadenze federali del 16 febbraio 2020 e del 30 maggio 2020 oltre alla documentazione depositata dal Brescia Calcio Spa alla Co.Vi.So.C. a tali fini;

nel merito

- annullare, previa verifica dell’assenza dei presupposti legittimanti, con riguardo alla scadenza federale del 30 Settembre 2019 prevista dal Sistema Licenze Nazionali con il C.U. N. 99/A del 17 aprile 2019 Titolo I Cap. III par. A) punti 2) e 3), il provvedimento amministrativo con il quale la F.I.G.C. - Co.Vi.So.C. ha autorizzato il Brescia Calcio Spa a non ottemperare al pagamento degli emolumenti relativi alla mensilità di giugno 2019 dovuti al Direttore Sportivo Francesco Marroccu in forza del contratto di prestazione sportiva ratificato dalla F.I.G.C.;

- annullare, previa verifica dell’assenza dei presupposti legittimanti, con riguardo alla scadenza federale del 16 febbraio

2020 prevista dall’art. 85 lett. A) par. VI (Emolumenti) N.O.I.F., il provvedimento amministrativo con il quale la F.I.G.C. - Co.Vi.So.C. ha autorizzato il Brescia Calcio Spa a non ottemperare al pagamento degli emolumenti relativi alle mensilità di giugno, Luglio , Agosto e metà Settembre 2019 dovuti al Direttore Sportivo Francesco Marroccu in forza del contratto di prestazione sportiva ratificato dalla F.I.G.C.;

- annullare, previa verifica dell’assenza dei presupposti legittimanti, con riguardo alla scadenza federale del 30 maggio 2020 prevista dall’art. 85 lett. A) par. VI (Emolumenti) N.O.I.F., il provvedimento amministrativo con il quale la F.I.G.C. -

Co.Vi.So.C. ha autorizzato il Brescia Calcio Spa a non ottemperare al pagamento degli emolumenti relativi alle mensilità di giugno, Luglio , Agosto e metà Settembre 2019 dovuti al Direttore Sportivo Francesco Marroccu in forza del contratto di prestazione sportiva ratificato dalla F.I.G.C.

Con vittoria di spese e competenze di lite”.

Il 13.7.2020 il ricorrente depositava ulteriore memoria difensiva allegando altresì ulteriori documenti.

In pari data si costituiva in giudizio il Brescia Calcio Spa, rappresentato e difeso dall’avv. Mattia Grassani, eccependo, in rito, l’inammissibilità e l’improcedibilità del ricorso, nel merito, l’infondatezza del gravame proposto. La Società convenuta insisteva altresì per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese ai sensi della art. 55, comma 1, CGS.

Il Dibattimento

Alla camera di consiglio del 16.7.2020 hanno partecipato, oltre all’avv. Gianluca Giotti, per il sig. francesco Marroccu, e l’avv. Luca Smacchia, per il Brescia Calcio Spa, in sostituzione dell’avv. Mattia Grassani.

L’avv. Gianluca Giotti preliminarmente formulava istanza agli atti dell’art. 306 c.p.c. e non all’azione, facendo salvi tutti i

diritti relativi al rapporto sostanziale e al credito sottostante.

Il difensore del Brescia Calcio Spa si limitava a riportarsi alle conclusioni in atti.

I motivi della decisione

Considerato che ai sensi dell’art. 306 c.p.c. “Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione. L’accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni.

Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all’udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti.

Il giudice, se la rinuncia e l’accettazione sono regolari, dichiara l’estinzione del processo.

Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro. La liquidazione delle spese è fatta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile”.

Ritenuto di non poter dichiarare l’estinzione del processo, stante l’omessa accettazione da parte del difensore del Brescia Calcio Spa ma che la dichiarazione di parte possa essere apprezzata quale fatto univoco dal quale desumere la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di consiglio, dichiara la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso. Dispone incamerarsi il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

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