F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 17/TFN del 9.10.2019 – (Deferimento del Procuratore Federale n. 2945/187 pf19-20 GP/GC/gb del 10.9.2019 a carico del Sig. Raiola Filippo e della Società Paganese Calcio 1926 Srl – Reg. Prot. 46/TFN-SD) Decisione n. 17/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 2945/187 pf19-20 GP/GC/gb del 10.9.2019 Reg. Prot. 46/TFN-SD

Decisione n. 17/TFN-SD 2019/2020

Deferimento n. 2945/187 pf19-20 GP/GC/gb del 10.9.2019

Reg. Prot. 46/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

Dott. Cesare Mastrocola – Presidente;

Avv. Amedeo Citarella – Componente;

Avv. Gaia Golia – Componente;

Dott. Pierpaolo Grasso – Componente (Relatore);

Avv. Marco Santaroni – Componente;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 3 Ottobre 2019,

a seguito del Deferimento n. 2945/187 pf19-20 GP/GC/gb del 10.9.2019 a carico del Sig. Raiola Filippo e della Società Paganese Calcio 1926 Srl,

la seguente

DECISIONE

Con il provvedimento in epigrafe la Procura Federale deferiva avanti questo Tribunale Federale Nazionale:

- Il Sig. Raiola Filippo, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Paganese Calcio 1926 Srl: per rispondere della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, del CGS e 33, comma 4, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per aver versato le ritenute Irpef per il periodo novembre 2018 – marzo 2019 e i contributi Inps per il periodo novembre 2018 – aprile 2019 riguardanti gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, impiegando in compensazione un credito d’imposta asseritamente maturato a fronte di attività di ricerca e sviluppo ex art. 3, D.L. n. 145 del 23/12/2013, credito di imposta non spettante come risulta dall’atto di recupero n. TF9CR0900040 2019  emesso  dall’Agenzia  delle  Entrate – Direzione Provinciale di  Salerno – Ufficio Controlli, senza  che si  sia provveduto ad alcuna forma di ravvedimento. In relazione a poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

  • La Società Paganese Calcio 1926 Srl per rispondere a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS vigente, per il comportamento posto in essere dal Sig. Raiola Filippo, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Paganese Calcio 1926 Srl, come sopra descritto;
  • per rispondere a titolo di responsabilità propria della violazione dell’ art. 33, comma 4, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per aver versato le ritenute Irpef per il periodo novembre 2018 – marzo 2019 e i contributi Inps per il periodo novembre 2018 – aprile 2019 riguardanti gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, impiegando in compensazione un credito d’imposta asseritamente maturato a fronte di attività di ricerca e sviluppo ex art. 3, D.L. n. 145 del 23/12/2013, credito di imposta non spettante come risulta dall’atto di recupero n. TF9CR0900040 2019 emesso dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno – Ufficio Controlli, senza che si sia provveduto ad alcuna forma di ravvedimento.
  • Nei termini prescritti i deferiti si sono costituiti con memorie di identico contenuto con il patrocinio degli Avv.ti Eduardo Chiacchio, Monica Fiorillo, Nicola De Prisco, Michele Cozzone e Giuseppe Chiacchio.
  • In primo luogo hanno eccepito l’inammissibilità dell’azione disciplinare in quanto avente ad oggetto condotte analoghe a quelle oggetto di un precedente fascicolo investigativo (n.1070, pf 18-19), sfociato in un procedimento di archiviazione. Nel merito hanno sostenuto la piena legittimità dell’operazione posta in essere, vale a dire l’utilizzo del credito di imposta, ripercorrendo, a supporto di quando dedotto il contenuto del ricorso presentato innanzi alla commissione tributaria provinciale di Salerno avvero l’atto di recupero emesso dall’Agenzia delle Entrata la cui esecutività, peraltro, è stata sospesa con ordinanza del 25 Settembre 2019 in accoglimento dell’istanza formulata dai ricorrenti.

Il dibattimento

All’udienza del 3 ottobre 2019 i rappresentanti della Procura Federale, insistendo nell’accoglimento del deferimento ha chiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Filippo Raiola, l’inibizione di mesi 5 (cinque);

- per la Società Paganese Calcio 1926 Srl, punti 6 (sei) di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva. La difesa dei deferiti ha, invece, insistito nel rigetto del deferimento.

La motivazione

Il Tribunale Federale Nazionale ritiene che, allo stato degli atti il deferimento debba essere rigettato.

Non vi è dubbio, infatti, che il deferimento in esame si fonda essenzialmente e, in tal senso, deve intendersi il legittimo cambio di rotta rispetto alla eccepita archiviazione del precedente procedimento, sul presupposto atto di recupero emanato dall’Agenzia delle Entrate che ha sostanzialmente contestato alla società l’attività di compensazione posta in essere.

Fino a quel momento, nonostante i paventati dubbi, la condotta posta in essere non è stata specificatamente contestata;

al contrario è intervenuto un provvedimento di archiviazione ed è stata anche rilasciata alla società la Licenza Nazionale per la partecipazione al campionato di competenza.

Orbene, non appare revocabile in dubbio che il provvedimento de quo, seppur a seguito di una valutazione sommaria tipica della fase cautelare, è stato sospeso dalla competente Commissione Tributaria Provinciale e, pertanto, allo stato è venuto meno l’unico presupposto legittimante il procedimento disciplinare in discussione.

Il Collegio non può che prendere atto di tale sopravvenuta circostanza e, per l’effetto rigettare il presente deferimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

rigetta il deferimento e, per l’effetto, proscioglie il Sig. Raiola Filippo e la Società Paganese Calcio 1926 Srl.

 

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