F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 18/TFN del 9.10.2019 – (Deferimento n. 1813/1459 pf18-19 GC/GT/ma del 2.8.2019, nei confronti del Sig. Coscarella Fabio e della Società Rende Calcio 1968 Srl – Reg. Prot. 30/TFN-SD) Decisione n. 18/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 1813/1459 pf18-19 GC/GT/ma del 2.8.2019 Reg. Prot. 30/TFN-SD

Decisione n. 18/TFN-SD 2019/2020

Deferimento n. 1813/1459 pf18-19 GC/GT/ma del 2.8.2019

Reg. Prot. 30/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

Dott. Cesare Mastrocola – Presidente;

Avv. Amedeo Citarella – Componente (Relatore);

Avv. Gaia Golia – Componente;

Dott. Pierpaolo Grasso – Componente;

Avv. Marco Santaroni – Componente;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 3 Ottobre 2019,

a seguito del Deferimento n. 1813/1459 pf18-19 GC/GT/ma del 2.8.2019, nei confronti del Sig. Coscarella Fabio e della Società Rende Calcio 1968 Srl,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con nota Prot. 1813/1459pf18-19/GC/GT/ma del 2.8.2019, la Procura federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

il Sig. Fabio Coscarella, all’epoca dei fatti Amministratore unico e legale rappresentante della Società Rende Calcio 1968 Srl, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente “ratione temporis” (oggi trasfuso nell’art. 4, comma 1, del CGS in vigore) in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al punto 1), lettera n), del Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – del Manuale delle Licenze Nazionali per la Serie C 2018/2019, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 50 del 24/05/2018, per non aver fatto partecipare il Responsabile Marketing della società all’incontro formativo di aggiornamento organizzato dalla Lega Pro in data 11/04/2019;

la Società Rende Calcio 1968 Srl per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente “ratione temporis”, per il comportamento posto in essere dal legale rappresentante, Sig. Fabio Coscarella, per quanto allo stesso ascritto e come sopra descritto.

La fase predibattimentale

Nella fase predibattimentale le parti non hanno fatto pervenire memorie difensive, né chiesto di essere sentite.

Fissata la trattazione per l’udienza del 29.8.2019, i deferiti, con separate memorie perfettamente sovrapponibili, hanno chiesto il proscioglimento da ogni incolpazione per insussistenza del fatto loro ascritto, perché a loro dire presente alla riunione dell’11.4.2019, quale responsabile marketing, la dott.ssa Assunta Tallarico, come da dichiarazione a firma dell’avv. Francesco Bonanni, relatore del corso per l’Area Legale, con il quale avrebbe avuto un colloquio.

Il dibattimento

Alla riunione del 29.8.2019 il rappresentante della Procura federale ha chiesto irrogarsi per Fabio Coscarella la sanzione della inibizione di giorni 30 (trenta) e per la società la sanzione dell’ammenda di € 20.000,00 (ventimila/00).

L’avv. Eduardo Chiacchio, per gli incolpati, riportatosi alle memorie in atti, ha concluso per il loro proscioglimento.

Con ordinanza in pari data, ritualmente comunicata alle parti (C.U. n. 20 /TFN 2019-2020), ritenuto opportuno acquisire la documentazione attestante il rilevamento delle presenze alla riunione dell’11 aprile 2019, il Tribunale ha mandato alla Procura Federale di produrla mediante deposito in segretaria entro il 20.9.2019, nel contempo onerandola di inviarla anche ai deferiti, cui ha concesso termine sino al 30.9.2019 per il deposito di eventuali memorie e controdeduzioni e rinviato il procedimento a nuovo ruolo.

Nuovamente convocate le parti per la riunione del 3.10.2019, il rappresentante della Procura federale, riportatosi alla documentazione depositata, ha insistito nelle richieste sanzionatorie già precedentemente formulate. L’avv. Eduardo Chiacchio, per i deferiti, ha insistito per il loro proscioglimento.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

In ottemperanza all’ordinanza del 29.8.2019, la Procura ha fatto pervenire i fogli presenze dei partecipanti all’incontro formativo dell’11.4.2019, tra cui quello intestato alla società Rende Calcio 1968 Srl, che non risulta sottoscritto da alcun soggetto.

Per vero, il foglio prevedeva la sottoscrizione di tale Pirillo Francesco, soggetto apparentemente estraneo alla società. La circostanza è comunque irrilevante.

Dal Modulo O della società, allegato al deferimento, risulta che soggetto investito della funzione di Responsabile Marketing è la dott.ssa Assunta Tallarico, come da accordo di collaborazione gratuita del 10.8.2018, soggetto per tale motivo tenuto, in mancanza di diversa indicazione da parte della società, a partecipare all’incontro formativo.

La circostanza che la ridetta nel giorno previsto per l’incontro si sia recata a Firenze, presso la sede della Lega, dove avrebbe incontrato e parlato anche con l’avv. Francesco Bonanni, testimonia, al più, unicamente la sua presenza presso la Lega, non certo la sua partecipazione al corso, non potendosi verosimilmente ritenere che la stessa non fosse a conoscenza delle modalità di accreditamento al corso.

Vi è, peraltro, che la dott.ssa Tallarico, come risulta dal Modulo di censimento della società del 29.1.2019, ha assunto anche l’incarico di Dirigente Amministrativo della stessa società, come da procura speciale in pari data, onde non può escludersi che la stessa l’11.4.2019 si sia recata presso la Lega per fini istituzionali diversi dalla partecipazione al corso formativo.

Per quanto precede, la responsabilità del legale rappresentante della società risulta provata con sufficiente certezza e costituisce violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente “ratione temporis” (oggi trasfuso nell’art. 4, comma 1, del CGS in vigore) in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al punto 1), lettera n), del Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – del Manuale delle Licenze Nazionali per la Serie C 2018/2019, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 50 del 24/05/2018.

Dei fatti ascritti al suo legale rappresentante pro tempore, stante il rapporto di immedesimazione organica tra questi e la società, la seconda risponde titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente “ratione temporis” ed ora dell’art. 6, comma 1, del nuovo CGS-FIGC.

Ritenuto, infine, che per la violazione contestata il CU n.50 del 24.5.2018 prevede, quanto alla società, la sanzione dell’ammenda non inferiore ad € 20.000,00, sanzioni congrue sono quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

in accoglimento del deferimento, irroga al sig. Coscarella Fabio la sanzione dell’inibizione di giorni 30 (trenta) e alla Società Rende Calcio 1968 Srl la sanzione dell’ammenda di € 20.000,00 (ventimila/00).

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