F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 20/TFN del 9.10.2019 – (Deferimento n. 1975/1284 pf18-19 GC/GT/ma del 6.8.2019 a carico del Sig. Fabrizio Leonardi e della Società AC Gozzano Srl – Reg. Prot. 33/TFN-SD) Decisione n. 20/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 1975/1284 pf18-19 GC/GT/ma del 6.8.2019 Reg. Prot. 33/TFN-SD
Decisione n. 20/TFN-SD 2019/2020
Deferimento n. 1975/1284 pf18-19 GC/GT/ma del 6.8.2019
Reg. Prot. 33/TFN-SD
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da
Dott. Cesare Mastrocola – Presidente;
Avv. Amedeo Citarella – Componente;
Avv. Gaia Golia – Componente (Relatore);
Dott. Pierpaolo Grasso – Componente;
Avv. Marco Santaroni – Componente;
ha pronunciato nella riunione fissata il 3 Ottobre 2019,
a seguito del Deferimento n. 1975/1284 pf18-19 GC/GT/ma del 6.8.2019 a carico del Sig. Fabrizio Leonardi e della Società AC Gozzano Srl,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto del 6/8/2019 il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, il Sig. Fabrizio Leonardi, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società AC Gozzano Srl e la Società AC Gozzano Srl per rispondere:
- Leonardi Fabrizio, Presidente e legale rappresentante della Società AC Gozzano Srl, della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente “ratione temporis”, in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al punto 1), lettera n), del Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – del Manuale delle Licenze Nazionali per la Serie C 2018/2019, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 50 del 24/05/2018, per non aver fatto partecipare il Vice Delegato per la Sicurezza della Società AC Gozzano Srl all’incontro formativo di aggiornamento organizzato dalla FIGC il 21.01.2019 e al successivo di recupero organizzato dalla Lega Pro, per gli assenti al primo,l’11.04.2019;
- Società AC Gozzano Srl, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente “ratione temporis”, a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante, Sig. Fabrizio Leonardi, come sopra descritto.
La memoria difensiva e il dibattimento
All’udienza del 6 Settembre 2019 la Procura Federale, nel riportarsi all’atto di deferimento, concludeva formulando le seguenti richieste sanzionatorie: per la Società AC Gozzano Srl un’ammenda pari a € 20.000,00 (ventimila/00); per il Sig. Leonardi Fabrizio chiedeva una inibizione di giorni 30 (trenta).
La difesa dei deferiti depositava documentazione attestante la presenza del Vice Delegato per la Sicurezza della società all’incontro organizzato dalla FIGC il 21.01.2019 e ne chiedeva l’acquisizione.
Il Tribunale Federale Nazionale – sezione disciplinare si riservava.
A scioglimento della riserva, in pari data, il Collegio emetteva ordinanza n. 1/TFN e così disponeva: “ritenuto opportuno acquisire dalla Procura Federale la documentazione attestante il rilevamento delle presenze agli incontri formativi di aggiornamento della FIGC del 21 Gennaio 2019 e al successivo del 11 aprile 2019; PQM manda alla Procura Federale di produrre a questo Tribunale la documentazione in premessa...”.
Si rinviava per la trattazione del deferimento al 3 ottobre 2019.
In data 30 Settembre 2019 la difesa dei deferiti notificava a mezzo pec memoria difensiva evidenziando come in atti (all. 1 al verbale di udienza del 6 Settembre 2019) vi fosse documentazione attestante l’incarico conferito dalla società AC Gozzano Srl al Sig. Davide Pane quale Vice Delegato per la Sicurezza in aggiunta al Sig. Martino Giacovazzo precedentemente inserito nelle comunicazioni inviate agli organi federali.
Si rileva, altresì, come il carteggio prodotto dai deferiti e intercorso tra il Sig. Pane e il Segretario Generale della società (all. 3 e 4 al verbale di udienza del 6 Settembre 2019) dimostri l’effettiva sussistenza del rapporto lavorativo svolto dal primo nei confronti del Gozzano.
Infine, la difesa evidenzia come la documentazione attestante il rilevamento delle presenze ai menzionati eventi formativi depositata dalla Procura Federale all’esito dell’ordinanza emessa da questo collegio, confermi l’intervento del Sig. Pane all’evento organizzato dalla FIGC e tenutosi in data 21.01.2019.
La partecipazione del Vice Delegato della società AC Gozzano Srl, infatti, sarebbe immediatamente ricavabile grazie alle sottoscrizioni dallo stesso apposte per le società Novara Calcio Spa. ed Aurora Pro Patria 1919 Srl
In tal senso a nulla rileverebbe la mera dimenticanza del Sig. Pane che ha omesso di sottoscrivere il foglio presenze anche per la società AC Gozzano Srl di cui pure era Vice Delegato per la Sicurezza. Trattasi, a ben vedere, di un profilo meramente formale a fronte delle mansioni effettivamente svolte dal Sig. Pane per la società e della sua incontestabile partecipazione all’evento, di guisa che nessun addebito può essere mosso né alla società né al Legale Rappresentante.
All’udienza del 3 ottobre 2019, la Procura Federale, nel riportarsi all’atto di deferimento, conferma le richieste
sanzionatorie già avanzate all’udienza del 6 Settembre 2019: per la Società AC Gozzano Srl un’ammenda pari a € 20.000,00 (ventimila/00); per il Signor Leonardi Fabrizio una inibizione di giorni 30 (trenta).
La difesa dei deferiti, ripercorsi i tratti salienti delle difese svolte in sede di memoria, si riporta alle conclusioni ivi rassegnate.
Motivi della decisione
Il deferimento è infondato e, pertanto, non merita accoglimento per i motivi di seguito indicati.
Ad avviso del Collegio i documenti in atti sono idonei a provare l’incarico conferito dalla Società AC Gozzano Srl al Sig. Davide Pane quale Vice Delegato per la Sicurezza in aggiunta al Sig. Martino Giacovazzo precedentemente nominato. In particolare, il Modulo E2, allegato 1 al verbale di udienza del 6 Settembre 2019, datato 3 Settembre 2018, debitamente sottoscritto sia dal Sig. Pane che dal Sig. Leonardi e non contestato dalla Procura Federale né sotto il profilo formale né sotto quello sostanziale, comprova il conferimento dell’incarico al Sig. Davide Pane con scadenza indicata al 30.06.2019.
Poiché, dalla disamina dei fogli predisposti per il rilevamento delle presenze all’incontro formativo di aggiornamento organizzato dalla FIGC il 21.01.2019, risulta che il Sig. Davide Pane ha preso parte all’evento dando atto della propria presenza con la sottoscrizione per le società Novara Calcio Spa ed Aurora Pro Patria 1919 Srl, nessun rilievo disciplinare si può attribuire alla mancata sottoscrizione del foglio per la Società AC Gozzano Srl
La effettiva partecipazione del Sig. Pane, Vice Delegato per la Sicurezza della Società AC Gozzano Srl, all’evento del 21.01.2019, a fronte di una mera omissione formale, non consente di affermare l’inosservanza da parte della società medesima e del suo legale rappresentante dell’impegno assunto in sede di rilascio della Licenza Nazionale 2018/2019 con riferimento al Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – del Manuale delle Licenze Nazionali per la Serie C 2018/2019 (C.U. n.50 del 24.05.2018).
Alla luce di tali considerazioni, il Sig. Fabrizio Leonardi e la Società AC Gozzano Srl vengono prosciolti non rinvenendosi elementi di colpevolezza.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,
proscioglie il sig. Fabrizio Leonardi e la Società AC Gozzano Srl dagli addebiti contestati.
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