F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 22/TFN del 17.10.2019 – (Deferimento n. 3261/1297 pf18-19 GP/AA/mg del 17.09.19 a carico di Chimango Moreira Leandro – Reg. Prot. 47/TFN-SD). Decisione n. 22/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 3261/1297 pf18-19 GP/AA/mg del 17.09.19 Reg. Prot. 47/TFN-SD

Decisione n. 22/TFN-SD 2019/2020

 Deferimento n. 3261/1297 pf18-19 GP/AA/mg del 17.09.19

Reg. Prot. 47/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

Cons. Roberto Proietti – Presidente;

Avv. Amedeo Citarella – Componente;

Avv. Valentino Fedeli – Componente;

Avv. Fabio Micali – Componente;

Avv. Angelo Venturini – Componente (Relatore);

Dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 10 Ottobre 2019,

a seguito del Deferimento n. 3261/1297 pf18-19 GP/AA/mg del 17.09.19 a carico di Chimango Moreira Leandro,

la seguente

DECISIONE

Il Deferimento

Con il deferimento in oggetto la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale:

1) il Sig. Chimango Moreira Leandro all’epoca dei fatti tesserato in qualità di calciatore per la ASD Maritime Futsal Augusta, della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, vigente ratione temporis, in relazione all’art. 92, comma 1, delle NOIF e del CU n. 1 della Lega Nazionale Dilettanti del 1.07.2017 e CU n. 1 della Divisione Calcio a 5 – LND del 7.07.2017, per essere venuto meno ai principi di lealtà correttezza e probità perché nella sua qualità prendeva parte nel mese di maggio 2018 in Kuwait al Torneo “Al Ruodan’s Tournament” in assenza della autorizzazione da parte della società di appartenenza.

La Procura ha ritenuto di svolgere l’azione disciplinare all’esito della segnalazione del Presidente della società ASD Maritime Futsal Augusta.

Con memoria depositata in vista dell’udienza il calciatore ha lamentato la violazione del proprio diritto di difesa perché non gli sarebbe stato consentito di definire il procedimento in via consensuale ai sensi dell’art. 32 bis del CGS, e l’infondatezza nel merito del deferimento atteso che egli sarebbe stato autorizzato oralmente a prender parte al torneo al pari di altri due calciatori, per i quali solo successivamente sarebbe stata rilasciata l’autorizzazione scritta.

All’udienza del 10 ottobre 2019 è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale si è riportato all’atto di deferimento, ne ha chiesto l’integrale accoglimento, concludendo per l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Chimango Moreira Leandro, la sanzione di giornate 6 (sei) di squalifica da scontarsi in gare ufficiali.

Per il deferito è comparso l’Avv. Palombi Priscilla, la quale si è riportata alle memorie difensive ritualmente depositate ed ha chiesto in via principale il totale  proscioglimento del calciatore o, in  via  subordinata, di comminare  sanzione proporzionata.

I motivi della decisione

Il deferito nella qualità di calciatore, all’epoca dei fatti tesserato per la società denunciante, prendeva parte nel mese di maggio 2018 in Kuwait al Torneo “Al Ruodan’s Tournament”, come lo stesso calciatore ha confermato in sede di indagini, insieme ad altri due calciatori tesserati per la medesima società, Mancuso e Crema.

Ciò detto, sebbene non vi sia in atti l’autorizzazione scritta del deferito a partecipare al torneo, è probabile, o, ad ogni buon conto, non vi è la ragionevole certezza che i fatti si siano svolti diversamente, che l’autorizzazione sia stata rilasciata verbalmente.

Tale convincimento deriva dal fatto che il Chimango ha dimostrato, con “screenshot” del messaggio del 12.6.2019 inviato al Mancuso dal Presidente della società Ciccariello e successiva dichiarazione scritta del Mancuso stesso, che l’autorizzazione a partecipare al torneo inizialmente era stata a quest’ultimo rilasciata in modo orale e solo dopo molto tempo veniva formalizzata per iscritto (con data risalente all’aprile del 2018) in occasione dell’audizione del Presidente da parte della Procura nell’ambito del presente procedimento insorto proprio su esposto della società in concomitanza con la lite economica promossa dal deferito contro la stessa.

Non può, pertanto, ritenersi raggiunta la prova della responsabilità del deferito, che, previa assorbimento della questione procedurale relativa alla dedotta violazione del diritto di difesa, va conseguentemente prosciolto.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare rigetta il deferimento.

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