F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 24/TFN del 17.10.2019 – (Deferimento n. 3341/1299 pf18-19 GP/AA/mg del 18.09.19 a carico del Sig. Nicola Milillo e della società POL. D. Sammichele – Reg. Prot. 50/TFN-SD). Decisione n. 24/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 3341/1299 pf18-19 GP/AA/mg del 18.09.19 Reg. Prot. 50/TFN-SD

 

Decisione n. 24/TFN-SD 2019/2020

Deferimento n. 3341/1299 pf18-19 GP/AA/mg del 18.09.19

Reg. Prot. 50/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

Cons. Roberto Proietti – Presidente;

Avv. Amedeo Citarella – Componente;

Avv. Valentino Fedeli – Componente;

Avv. Fabio Micali – Componente;

Avv. Angelo Venturini – Componente (Relatore);

Dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 10 Ottobre 2019,

 a seguito del Deferimento n. 3341/1299 pf18-19 GP/AA/mg del 18.09.19 a carico del Sig. Nicola Milillo e della società POL. D. Sammichele,

la seguente

DECISIONE

Il Deferimento

Con il deferimento in oggetto la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale:

1) il Sig. “Nicola Milillo, Presidente e legale rappresentante della POL. D. Sammichele, per rispondere della violazione dell’art. 1bis, comma 1, del CGS vigente “ratione temporis”, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, vigente “ratione temporis”, per non aver pagato al calciatore, Sig. Fabio Giustino, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione prot. 124/Cae/2018-19 del 27/03/2019, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia”;

2) la società “POL. D. Sammichele per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CGS vigente “ratione temporis”, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante, Sig. Nicola Milillo, come sopra descritto”.

La Procura ha ritenuto di svolgere l’azione disciplinare all’esito della segnalazione dell’avv. Priscilla Piombi, difensore del calciatore Fabio Giustino, del 18.6.2019.

Con comparsa depositata in prossimità dell’udienza il deferito ha dedotto di aver provveduto al pagamento e che la dimostrazione della tempestività dello stesso rientrerebbe nell’onere probatorio avversario.

All’udienza dell’10 ottobre 2019 è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale si è riportato all’atto di deferimento, ne ha chiesto l’integrale accoglimento, concludendo per l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Milillo Nicola, l’inibizione di mesi 6 (sei);

- per la società POL. D. Sammichele la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, nonché l’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00).

Nessuno è comparso per i deferiti.

 I motivi della decisione

La società deferita è stata condannata dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione prot. 124/Cae/2018-19 del 27/03/2019 a corrispondere al calciatore Giustini la somma di € 600,00 (seicento/00), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia.

Il  deferito Melillo  non ha dimostrato di aver corrisposto la somma predetta  nel  termine indicato decorrente  dalla comunicazione della decisione avvenuta con posta certificata del 27.3.2019, che anzi risulta effettuato tardivamente, il 31 maggio 2019, come da copia del versamento allegata alla mail del 18.6.2019 del legale del denunciante in atti. Sussiste, pertanto, la responsabilità del deferito, in ragione del suo ruolo societario.

Dalla responsabilità del deferito consegue, inoltre, quella della società.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

accoglie il deferimento e, per l’effetto, irroga le seguenti sanzioni:

- per Milillo Nicola, l’inibizione di mesi 6 (sei);

- per la società POL. D. Sammichele, la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, nonché l’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00).

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