F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 26/TFN del 18.10.2019 – (Deferimento n. 3846/5 pf19-20 GP/GT/ag del 30.9.2019, a carico del sig. Evacuo Davide – Reg. Prot. 60/TFN-SD). Decisione n. 26/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 3846/5 pf19-20 GP/GT/ag del 30.9.2019 Reg. Prot. 60/TFN-SD

Decisione n. 26/TFN-SD 2019/2020

Deferimento n. 3846/5 pf19-20 GP/GT/ag del 30.9.2019

Reg. Prot. 60/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

Cons. Giuseppe Rotondo – Presidente;

Avv. Valentino Fedeli – Componente; 

Avv. Gaia Golia – Componente (Relatore);

Avv. Fabio Micali – Componente;

Avv. Angelo Venturini – Componente;

Dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 17 Ottobre 2019,

a seguito del Deferimento n. 3846/5 pf19-20 GP/GT/ag del 30.9.2019, a carico del sig. Evacuo Davide,

la seguente

DECISIONE

Con provvedimento del 30 Settembre 2019, la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale:

1)  il Sig. Evacuo Davide, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Gelbison Vallo della Lucania, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore sino al 16.6.2019 (art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente), per avere lo stesso, a mezzo di tre messaggi inviati in data 13.12.2018 sul profilo dell’applicazione “messenger” dell’assistente arbitrale Sig. Francesco Piccichè espresso dichiarazioni contrarie ai principi di lealtà, correttezza e probità con riferimento al Sig. Campobasso Claudio, arbitro della gara Città di Gragnano – Gelbison Vallo della Lucania disputata in data 12.12.2018 e valevole per la 15° giornata del campionato nazionale di Serie D, girone H, della Lega Nazionale Dilettanti; nei citati messaggi, in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “2 giornate Per avere, a gioco in svolgimento ma disinteressandosi del pallone, colpito un avversario dapprima con un pestone e, successivamente, con una gomitata al volto”, “Lo mando a te xke a lui nn riesco a trovarlo su fb.. cmq Regala un bel paio di occhiali al tuo collega Campobasso…ciao e buona serata” e “Il calcio è una cosa seria c’è gente che fa i sacrifici non può rovinare tutto perché è presuntuoso….diglielo che è SCARSOOOOOOO”.

Il patteggiamento

Prima dell’apertura del dibattimento, così come previsto dall’art. 127, comma 1 nuovo CGS - FIGC, applicabile al caso in esame, la Procura Federale, a mani dell’Avv. Alessandro Avagliano, ha depositato la richiesta di patteggiamento sottoscritta dal difensore del Sig. Evacuo Davide, Avv. Monica Fiorillo, che ha rimesso alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, letta la proposta di patteggiamento sottoscritta dalle parti; ritenuta l’applicabilità al caso in esame dell’art. 127 nuovo CGS - FIGC;

esaminata la sanzione ai sensi del comma 3 art. cit., così determinata: sanzione base squalifica di una giornata e ammonizione, diminuita di 1/3, sanzione finale squalifica di una giornata, da scontarsi in gare ufficiali; risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

il Tribunale, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento la Procura Federale e il Sig. Evacuo Davide, ai sensi dell’art. 127 comma 1 nuovo CGS - FIGC, hanno depositato istanza di patteggiamento con la sanzione sopra evidenziata;

visto l’art. 127, comma 3 cit., secondo il quale “nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione”;

rilevato altresì, che, a mente del comma 4 della norma, “l’efficacia dell’accordo comporta ad ogni effetto la definizione del procedimento nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie in esso contenute nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della decisione di cui al comma 3 suddetto; e che, in tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1 art. cit., fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, con la pronuncia che dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione indicata appare congrua; comunicato infine che l’ammenda di cui alla presente decisione dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione della sanzione della squalifica di una giornata, da scontarsi in gare ufficiali nei confronti del Sig. Evacuo Davide.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.

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