F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 28/TFN del 18.10.2019 – (Deferimento n. 3366/1318 pf18-19/GC/GP/ma del 18.09.19 a carico della Sig.ra Antonella Mastrella, del Sig. Francesco Rizzaro, del Sig. Pietro Voltasio e della società ASD Anzio Calcio 1924 – Reg. Prot. 49/TFN-SD). Decisione n. 28/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 3366/1318 pf18-19/GC/GP/ma del 18.09.19 Reg. Prot. 49/TFN-SD
Decisione n. 28/TFN-SD 2019/2020
Deferimento n. 3366/1318 pf18-19/GC/GP/ma del 18.09.19
Reg. Prot. 49/TFN-SD
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da
Cons. Roberto Proietti – Presidente;
Avv. Amedeo Citarella – Componente (Relatore);
Avv. Valentino Fedeli – Componente;
Avv. Fabio Micali – Componente;
Avv. Angelo Venturini – Componente;
Dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;
ha pronunciato nella riunione fissata il 10 Ottobre 2019,
a seguito del Deferimento n. 3366/1318 pf18-19/GC/GP/ma del 18.09.19 a carico della Sig.ra Antonella Mastrella, del Sig. Francesco Rizzaro, del Sig. Pietro Voltasio e della società ASD Anzio Calcio 1924,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con nota prot. n. 3366/1318pf18-19/GC/GP/ma del 18.9.2019, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare i seguenti soggetti:
1) la Sig.ra Antonella Mastrella, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Anzio Calcio 1924, per rispondere
A) della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1bis, comma 1 del CGS - FIGC, vigente “ratione temporis”, in relazione all’art. 91, comma 1, delle NOIF, ai punti 3 e 6 del Protocollo d’intesa firmato in data 21.10.2004 tra l’Associazione Italiana Calciatori e la Lega Nazionale Dilettanti, nonché all’art. 10, comma 11, del CGS - FIGC vigente “ratione temporis”, per non aver provveduto ad assicurare al calciatore Sig. Simone Santarelli, in assenza di una giusta causa, la partecipazione all’attività agonistica della prima squadra dell’ASD Anzio Calcio 1924, militante nel campionato Nazionale di Serie D girone G; ciò nel corso della stagione sportiva 2018/2019, in particolare a far tempo dal mese di Ottobre 2018 e, comunque, dopo aver richiesto, in concorso con il Presidente Onorario e Consigliere della società Sig. Francesco Rizzaro, ai genitori del calciatore la somma di € 3.000/4.000 per consentirgli di partecipare alle relative gare ufficiali, nonché per non aver consentito ai calciatori Sig.ri Emanuele Minunzio – Giuseppe Faiello – Pietro Voltasio – Alberto Anello – Manuel Facco, in assenza di una giusta causa, di partecipare all’attività agonistica della prima squadra dell’ASD Anzio Calcio 1924; ciò nel corso della stagione sportiva 2018/2019, in particolare a far tempo dal 08.02.2019 e, comunque, dopo aver richiesto ad alcuni genitori degli stessi calciatori (il primo ed il terzo), in associazione con il Presidente Onorario e Consigliere della società Sig. Francesco Rizzaro, il pagamento di somme di denaro finalizzate alla concessione degli svincoli ex art.108 NOIF;
B) della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1bis, comma 1 CGS - FIGC, vigente “ratione temporis”, in relazione all’art. 95, comma 11 NOIF, per aver richiesto, in associazione con il Presidente Onorario e Consigliere della società Sig. Francesco Rizzaro, somme di denaro ai genitori dei calciatori Emanuele Minunzio – Pietro Voltasio, nonché nei confronti dei calciatori Manuel Fiacco e Giuseppe Faiello, finalizzate alla concessione degli svincoli ex art. 108 NOIF, particolarmente negli incontri del 16.02.2019 e del 22.5.2019, in quest’ultima occasione “…con veemenza e con tanto di suggerimento di minacce…” nei confronti di Emilio Minunzio e del figlio Emanuele Minunzio, come dichiarato dal primo agli inquirenti nell’audizione del 18.6.2019;
C) della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1bis, comma 1 CGS - FIGC, vigente “ratione temporis”, in relazione all’art. 10, comma 2, stesso codice, ed agli artt. 43, comma 2, del Regolamento LND e 94 ter, comma 2, delle NOIF, per non aver sottoscritto accordi economici con i calciatori Alberto Anello – Michele Labate – Emanuele Malerba – Pietro Voltasio tesserati con la società ASD Anzio Calcio 1924, militante nel campionato Nazionale di Serie D girone G nella stagione sportiva 2018/2019;
2) il Sig. Francesco Rizzaro, all’epoca dei fatti Presidente Onorario con delega di firma e Consigliere della società ASD Anzio Calcio 1924, per rispondere:
A) della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1bis, comma 1 CGS - FIGC, vigente “ratione temporis”, in relazione all’art. 95, comma 11 NOIF, per aver richiesto, in associazione con il Presidente della società Sig.ra Antonella Mastrella, somme di denaro ai genitori dei calciatori Emanuele Minunzio – Pietro Voltasio, nonché nei confronti dei calciatori Manuel Fiacco e Giuseppe Faiello, finalizzate alla concessione degli svincoli ex art.108 NOIF, particolarmente negli incontri del 16.02.2019 e del 22.5.2019, in quest’ultima occasione “…con veemenza e con tanto di suggerimento di minacce…” nei confronti di Emilio Minunzio e del figlio Emanuele Minunzio, come dichiarato dal primo agli inquirenti nell’audizione del 18.6.2019;
B) della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1bis, comma 1 CGS - FIGC, vigente “ratione temporis”, in relazione all’art. 10, comma 1, stesso codice, per aver intrattenuto rapporti attinenti al tesseramento di calciatori per la stagione sportiva 2018/2019 con tale Sig. Felice Bellini, soggetto inibito e precluso nell’ambito della FIGC (vedasi, da ultimo, CU n. 68/TFN s.s. 2016/17);
3) il Sig. Pietro Voltasio, calciatore tesserato per la società ASD Anzio Calcio 1924 fino al 1.07.2019, svincolatosi ex art. 108 NOIF (pertanto, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento FIFA sullo status e sul trasferimento dei calciatori, è sottoposto alla giurisdizione disciplinare per le condotte poste in essere fino al 1/01/2021), per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1bis, comma 1 CGS - FIGC, vigente “ratione temporis”, in relazione all’art. 1bis, comma 3, stesso codice, per non essersi presentato innanzi all’organo inquirente di questa Procura all’audizione fissata per il giorno 9.7.2019, senza addurre alcuna valida giustificazione comprovata oggettivamente;
4) la società ASD Anzio Calcio 1924, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS - FIGC, vigente “ratione temporis” per i comportamenti ascritti ai Sigg.ri Antonella Mastrella (Presidente e legale rappresentante della società) e Francesco Rizzaro (Presidente Onorario e Consigliere della società), entrambi con delega di rappresentanza e di firma, come sopra descritti.
La fase predibattimentale
Regolarmente attinti dalla CCI, dall’atto di deferimento e dalla convocazione per la riunione odierna, nessuno dei deferiti ha chiesto di essere sentito, né ha inviato memorie difensive.
Il patteggiamento
Prima dell’apertura del dibattimento, così come previsto dall’art. 127 comma 1 nuovo CGS - FIGC, applicabile al caso in esame, la Procura Federale ha depositato le richieste di patteggiamento sottoscritte dal difensore munito di delega per la Sig.ra Antonella Mastrella, per il Sig. Francesco Rizzaro e per la società ASD Anzio Calcio 1924, che ha rimesso alla valutazione di questo Tribunale.
Il Tribunale, letta la proposta di patteggiamento sottoscritta dalle parti; ritenuta l’applicabilità al caso in esame dell’art. 127 nuovo CGS - FIGC; esaminata la sanzione ai sensi del comma 3 art. cit., così determinata: per la Sig.ra Antonella Mastrella sanzione base inibizione di mesi 12 (dodici), diminuita di 1/3, sanzione finale inibizione di mesi 8 (otto); per il Sig. Francesco Rizzaro sanzione base inibizione di mesi 12 (dodici), diminuita di 1/3, sanzione finale inibizione di mesi 8 (otto); per la società ASD Anzio Calcio 1924, ammenda € 3.000,00 (tremila/00), diminuita di 1/3, sanzione finale ammenda di € 2.000,00 (duemila/00);
risultando ritualmente formulate le proposte e ritenendo congrue le sanzioni finali, adotta il seguente provvedimento:
il Tribunale, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento la Procura Federale, i sigg.ri Antonella Mastrella e Francesco Rizzaro, nonché la società ASD Anzio Calcio 1924 per il tramite del loro difensore, ai sensi dell’art. 127, comma 1 nuovo CGS - FIGC, hanno depositato istanza di patteggiamento con la sanzione sopra evidenziata; visto l’art. 127, comma 3 cit., secondo il quale “nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione”; rilevato altresì, che, a mente del comma 4 della norma, “l’efficacia dell’accordo comporta ad ogni effetto la definizione del procedimento nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie in esso contenute nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della decisione di cui al comma 3 suddetto”; e che, in tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1 art. cit., fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, con la pronuncia che dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione;
rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate appaiono congrue; comunicato infine che l’ammenda di cui alla presente decisione dovrà essere
versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083, dispone la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti istanti.
Il dibattimento
Il procedimento prosegue nei confronti del Sig. Pietro Voltasio. Il deferito non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva.
All’odierna udienza, il rappresentante della Procura federale, riportatosi all’atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi nei confronti di Pietro Voltasio la sanzione della squalifica di giornate 3 (tre), da scontarsi in gare ufficiali.
Nessuno è comparso per il deferito.
Motivi della decisione
Il deferimento è fondato e va accolto.
Ritualmente convocato a mezzo telegramma del 5.7.2019 (V. All. 19 Relazione finale collaboratori delegati attività inquirente) per il giorno 9.7.2019, Voltasio Pietro, calciatore già tesserato per la società ASD Anzio Calcio 1924 sino al 1°.7.2019, svincolatosi ex art. 108 NOIF, si è volontariamente sottratto alla convocazione senza addurre alcuna valida giustificazione, peraltro comunicando a chiare lettere, in risposta alla convocazione, che “non intendo testimoniare”, come da nota dell’8.7.2019 inviata alla Procura Federale, allegata sub doc. 20 alla richiamata relazione finale.
Per quanto precede, la responsabilità del prefato deve ritenersi provata con sufficiente certezza, non avendo questi addotto valide ragioni giustificative nemmeno in occasione della odierna riunione.
Il comportamento ascritto all’incolpato costituisce violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, CGS-FIGC vigente ratione temporis, oggi trasfuso nell’art. 4, comma 1, nuovo CGS-FIGC e di esso il ridetto, se pure non tesserato presso alcuna società, è tenuto comunque a rispondere ex art. 4, Regolamento FIFA sullo status e trasferimento dei calciatori, in quanto tuttora sottoposto alla giurisdizione disciplinare.
Sanzione congrua, in accoglimento della richiesta della rappresentante della Procura federale, è quella di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,
visto l’art. 127 CGS, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
- per Mastrella Antonella, mesi 8 (otto) di inibizione;
- per Rizzaro Francesco, mesi 8 (otto) di inibizione;
- per la società ASD Anzio Calcio 1924, l’ammenda di € 2.000,00 (duemila/00). Dispone la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
Accoglie per il resto il deferimento e, per l’effetto, irroga al sig. Voltasio Pietro la sanzione della squalifica di giornate 3 (tre), da scontarsi in gare ufficiali.
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