F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 31/TFN del 25.10.2019 – (Deferimento n. 4025/1285 pf18-19 GC/GP/ma del 02.10.19 a carico del Sig. Giorgio La Cava e SS Arezzo Srl – Reg. Prot. 66/TFN-SD). Decisione n. 31/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 4025/1285 pf18-19 GC/GP/ma del 02.10.19 Reg. Prot. 66/TFN-SD

Decisione n. 31/TFN-SD 2019/2020

Deferimento n. 4025/1285 pf18-19 GC/GP/ma del 02.10.19

Reg. Prot. 66/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

Dott. Cesare Mastrocola – Presidente;

Avv. Gaia Golia – Componente;

Avv. Francesca Mite – Componente;

Avv. Sergio Quirino Valente – Componente (Relatore);

Avv. Angelo Venturini – Componente;

Dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 24 Ottobre 2019,

a seguito del Deferimento n. 4025/1285 pf18-19 GC/GP/ma del 02.10.19 a carico del Sig. Giorgio La Cava e SS Arezzo Srl,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con provvedimento del 2 ottobre 2019, il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale aggiunto hanno deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale:

- il Sig. Giorgio La Cava, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società SS Arezzo Srl, per rispondere della violazione dell’art. 1bis, comma 1, del CGS vigente “ratione temporis”, in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al punto 1), lettera i) del Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – del Manuale delle Licenze Nazionali per la Serie C 2018/2019, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 50 del 24/05/2018, per non aver fatto partecipare il medico della società all’incontro sul tema della tutela della salute e della lotta al doping, organizzato dalla Lega Pro il giorno 25.03.2019;

- la società SS Arezzo Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente “ratione temporis”, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

Il patteggiamento

Prima dell’apertura del dibattimento, così come previsto dall’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, la Procura Federale, a mani dell’avv. Enrico Liberati e, per delega di entrambi i deferiti, l’avv. Eduardo Chiacchio, hanno depositato due distinte richieste di patteggiamento riguardanti la prima il Sig. La Cava Giorgio e la seconda la società SS Arezzo Srl, che hanno rimesso alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, lette le proposte di patteggiamento;

ritenuta l’applicabilità al caso in esame dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente;

esaminate le sanzioni ai sensi del comma 3 art. cit., così determinate: per il Sig. La Cava Giorgio, sanzione base inibizione di giorni 30 (trenta), diminuita di 1/3, sanzione finale inibizione di giorni 20 (venti); per la società SS Arezzo Srl, sanzione base ammenda di € 20.000,00 (ventimila/00), ridotta di 1/3, sanzione finale ammenda di € 13.000,00 (tredicimila/00); risultando ritualmente formulate le proposte e ritenendo congrue le sanzioni finali, adotta il seguente provvedimento:

il Tribunale, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il Sig. La Cava Giorgio e la società SS Arezzo Srl, ai sensi dell’art. 127, comma 1 CGS  - FIGC vigente, hanno  depositato istanza  di patteggiamento con le sanzioni sopra evidenziate; visto l’art. 127, comma 3 cit., secondo il quale “nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione”; rilevato altresì, che, a mente del comma 4 della norma, “l’efficacia dell’accordo comporta ad ogni effetto la definizione del procedimento nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie in esso contenute nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della decisione di cui al comma 3” suddetto; e che, in tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1 art. cit., fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, con la pronuncia che dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate appaiono congrue;

comunicato infine alla società SS Arezzo Srl che l’ammenda di cui alla presente decisione dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di Consiglio, visto l’art. 127 CGS, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. La Cava Giorgio, l’inibizione di giorni 20 (venti);

- per la società SS Arezzo Srl, l’ammenda di € 13.000,00 (tredicimila/00). Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

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