F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 33/TFN del 25.10.2019 – (Deferimento n. 3856/1269 pf18-19 GC/GP/ma del 30.9.2019, a carico del Sig. Becchio Oscar e della società AC Cuneo 1905 Srl – Reg. Prot. 61/TFN-SD). Decisione n. 33/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 3856/1269 pf18-19 GC/GP/ma del 30.9.2019 Reg. Prot. 61/TFN-SD

 

Decisione n. 33/TFN-SD 2019/2020

Deferimento n. 3856/1269 pf18-19 GC/GP/ma del 30.9.2019

Reg. Prot. 61/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

Cons. Giuseppe Rotondo – Presidente;

Avv. Valentino Fedeli – Componente (Relatore);

Avv. Gaia Golia – Componente;

Avv. Fabio Micali – Componente;

Avv. Angelo Venturini – Componente;

Dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 17 Ottobre 2019,

a seguito del Deferimento n. 3856/1269 pf18-19 GC/GP/ma del 30.9.2019, a carico del Sig. Becchio Oscar e della società AC Cuneo 1905 Srl,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale, con atto del 30 Settembre 2019, ha deferito a questo Tribunale il sig. Oscar Becchio, quale Amministratore unico e legale rappresentante della società AC Cuneo 1905 Srl, per violazione dell’art. 1bis, comma 1 CGS – FIGC in relazione alla inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al punto 1), lett. e) ed n) del Titolo III° - Criteri sportivi ed organizzativi – Manuale delle Licenze nazionali per la Serie C stagione sportiva 2018/2019, pubblicato sul CU n. 50 del 24.05.2018, consistita: A) nel non aver fatto partecipare il responsabile dell’amministrazione finanza e controllo della società all’incontro di aggiornamento organizzato dalla FIGC il 26 marzo 2019 (Titolo III° punto 1 lettera n, cit.); B) nel non aver tesserato, entro il termine del 31.01.2019 stabilito a mezzo del CU n. 14/A del 30.11.2018, all’interno del proprio settore giovanile, almeno 40 quaranta calciatrici Under 12 e per non aver posto in essere le modalità alternative di adempimento dell’obbligo, previste dalla stessa normativa (Titolo III° punto 1 lettera e, cit.).

È stata altresì deferita la società AC Cuneo 1905 Srl per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 CGS – FIGC in relazione al comportamento posto in essere dal proprio Amministratore unico e legale rappresentante sopra citato.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparsa per la Procura federale l’avv.ssa Silvia Loche, che, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento, in uno alle seguenti sanzioni: Becchio Oscar, inibizione di gg. 40 (quaranta); società AC Cuneo 1905 Srl, ammenda di € 40.000,00 (quarantamila/00), pari all’importo della pena edittale di € 20.000,00 (ventimila/00) per ciascuna delle due infrazioni.

Nessuno è comparso per i deferiti, i quali non hanno depositato, né fatto pervenire a questo Tribunale scritti difensivi.

La decisione

L’attuale deferimento ha tratto le mosse dalla informativa della Commissione Criteri Infrastrutturali, risalente al 2 maggio 2019, con la quale veniva comunicata la mancata partecipazione della società AC Cuneo 1905 Srl, a mezzo della persona all’uopo designata, all’incontro formativo tenutosi il 26 marzo 2019.

Il Collegio osserva che l’assenza risulta comprovata per tabulas e che la giustificazione addotta dalla società già in sede procedimentale (id est, malattia) non è stata congruamente provata in assenza di una certificazione medica in grado di supportarla sul piano fattuale.

Del pari, è acclarato che la società non abbia provveduto al tesseramento delle giovani calciatrici né si sia attivata per assumere le iniziative alternative alla impossibilità di provvedere al tesseramento, previste dalla speciale normativa, di cui trattasi.

I deferiti, dal loro canto, non hanno svolto alcuna attività difensiva.

L’inosservanza del Manuale delle Licenze Nazionali si concretizza nell’inadempimento degli obblighi assunti e integra gli estremi dell’illecito disciplinare a fronte di fattispecie tipizzata, per la cui violazione è prevista la pena pecuniaria di € 20.000,00 (ventimila/00) a carico della società (per ogni singola infrazione) cui si aggiunge l’inibizione a carico del rappresentante legale quale sanzione irrogata in forza del principio di immedesimazione organica.

Alla stregua di tali considerazioni, il deferimento deve ritenersi fondato.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto, irroga le seguenti sanzioni:

- per il Sig. Becchio Oscar, nella qualità, inibizione di giorni 40 (quaranta);

- per la società AC Cuneo 1905 Srl, ammenda di € 40.000,00 (quarantamila/00).

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