F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 36/TFN del 25.10.2019 – (Deferimento n. 3411/1357 pf18-19 GP/AA/mg del 19.9.2019, a carico del Sig. Bevilacqua Bruno e della società SSDARL Ternana Calcio Femminile – Reg. Prot. 54/TFN-SD). Decisione n. 36/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 3411/1357 pf18-19 GP/AA/mg del 19.9.2019 Reg. Prot. 54/TFN-SD

Decisione n. 36/TFN-SD 2019/2020

Deferimento n. 3411/1357 pf18-19 GP/AA/mg del 19.9.2019

Reg. Prot. 54/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

Cons. Giuseppe Rotondo – Presidente;

Avv. Valentino Fedeli – Componente;

Avv. Gaia Golia – Componente; 

Avv. Fabio Micali – Componente;

Avv. Angelo Venturini – Componente (Relatore);

Dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 17 Ottobre 2019,

a seguito del Deferimento n. 3411/1357 pf18-19 GP/AA/mg del 19.9.2019, a carico del Sig. Bevilacqua Bruno e della società SSDARL Ternana Calcio Femminile,

la seguente

DECISIONE

Il Deferimento

Con il deferimento in oggetto la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale:

1) Bevilacqua Bruno, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società SSDARL Ternana Calcio Femminile, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente “ratione temporis”, in relazione all’art. 94 ter, comma 11 delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10 del CGS vigente “ratione temporis”, per non aver pagato alla calciatrice, Sig.ra Maria Mascia Fontana, la somma accertata dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione pubblicata  con  CU n. 165 del 3.12.2018 e confermata  dal TFN –  Sezione  Vertenze  Economiche con pronuncia pubblicata con CU 14/TFN – SVE del 13.2.2019 (Dispositivo) e CU 18/TFN – SVE del 8.4.2019 (Motivazioni), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta ultima pronuncia;

2) la società SSDARL Ternana Calcio Femminile, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CGS vigente “ratione temporis”, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

La Procura ha ritenuto di svolgere l’azione disciplinare all’esito della segnalazione del legale della calciatrice avv. Priscilla Palombi.

All’udienza del 17 ottobre 2019 è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale si è riportato all’atto di deferimento, ne ha chiesto l’integrale accoglimento, concludendo per l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Bevilacqua Bruno, l’inibizione di mesi 6 (sei);

- per la società SSDARL Ternana Calcio Femminile, la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, nonché l’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00).

Nessuno è comparso per i deferiti. I motivi della decisione

La Commissione Accordi Economici della LND, con decisione pubblicata con CU n. 165 del 3.12.2018, condannava la società SSDARL Ternana Calcio Femminile al pagamento della somma di € 6.412,00 in favore della calciatrice Maria Mascia Fontana.

della CAE e condannava la società al pagamento delle spese di lite liquidate in € 300,00 (trecento/00).

La società non ha dimostrato di aver provveduto al pagamento di quanto dovuto in forza delle decisioni suindicate nei termini previsti dalla normativa federale di trenta giorni dalla comunicazione della decisione.

Sussiste, pertanto, la responsabilità del deferito, in ragione del suo ruolo societario.

Dalla responsabilità del deferito consegue, inoltre, quella della società.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto, irroga le seguenti sanzioni:

- per il Sig. Bevilacqua Bruno, l’inibizione di mesi 6 (sei);

- per la società SSDARL Ternana Calcio Femminile, la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00).

 

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