F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 38 – TFN del 31.10.2019 -Deferimento n. 3799/1444 pf18-19 GP/AA/mg del 27.09.19 a carico del sig. Maurizio Acampora e della società ASD Alma Salerno Decisione n. 38/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 3799/1444 pf18-19 GP/AA/mg del 27.09.19 Reg. Prot. 62/TFN-SD

 

Decisione n. 38/TFN-SD 2019/2020

Deferimento n. 3799/1444 pf18-19 GP/AA/mg del 27.09.19

Reg. Prot. 62/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

Dott. Cesare Mastrocola – Presidente;

Avv. Gaia Golia – Componente;

Avv. Francesca Mite – Componente;

Avv. Sergio Quirino Valente – Componente (Relatore);

Avv. Angelo Venturini – Componente;

Dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 24 Ottobre 2019,

a seguito del Deferimento n. 3799/1444 pf18-19 GP/AA/mg del 27.09.19 a carico del sig. Maurizio Acampora e della società ASD Alma Salerno C5,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale,

preso atto della attività d’indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 1444 pf18-19 avente a oggetto: “Comportamento della ASD Alma Salerno C5 la quale ha fornito con mail del 27.3.2018, inoltrata dal Segretario sig. Maurizio Acampora all’Ufficio Tesseramento Centrale della FIGC una dichiarazione mendace, asserendo che per il calciatore Juan Adrian Gomez Salas non pendevano sanzioni disciplinari, pur non avendo lo stesso scontato la giornata di squalifica comminata dal GS con CU n. 434 del 17.1.2018.”; Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 13.6.2019 al n. 1444 pf 18-19;

visto il CU n. 134/CSA del 17.03.2019 che riporta il testo della decisione relativa al CU 119/CSA del 22.03.2019 da cui risulta che l’Ufficio Tesseramenti, prima di inviare il certificato di transfert del calciatore dall’Italia in Paraguay, aveva accollato l’onere di tale autocertificazione in data 27.3.2018 alla società Alma Salerno la quale, per il tramite di un proprio rappresentante, sig. Maurizio Acampora, sempre con e-mail del 27.3.2018 ha confermato che “per il calciatore in oggetto non vi sono controversie né sanzioni disciplinari e, quindi, per la nostra società nulla osta all’emissione del CTI”, tant’è vero che il CTI partiva per il Paraguay senza alcuna menzione;

premesso che la nota con la quale l’Ufficio Centrale Tesseramenti chiedeva conto di eventuali sanzioni all’Alma Salerno recava alla fine una clausola “di chiusura” secondo cui “in caso di mancato riscontro, entro un termine, alla richiesta sull’esistenza di eventuali sanzioni, il calciatore sarà considerato privo di sanzioni disciplinari da scontare”; e che la società Alma Salerno non si è limitata a non rispondere, ma si è fatta carico di rispondere negativamente con la conseguenza che anche il certificato di ritorno del calciatore Salas dal Paraguay risultava scevro da annotazioni;

acquisita la documentazione enunciata in deferimento;

ritenuto che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso che i fatti in narrativa costituiscono violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva vigente ratione temporis, a carico del sig. Maurizio Acampora, nella qualità di Segretario dell'Alma Salerno; con conseguente responsabilità diretta della ASD  Alma Salerno, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CGS vigente ratione temporis, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata dal sig. Maurizio Acampora, munito di poteri di firma, l’attività sopra contestata;

vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale; ai sensi dell’art. 32 ter, comma 4 del CGS, ha deferito il Sig. Maurizio Acampora, all’epoca dei fatti Segretario della ASD Alma Salerno C5, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, vigente ratione temporis, per esser venuto meno ai principi di lealtà e correttezza per non aver evidenziato, a fronte della richiesta dell’Ufficio Tesseramento Centrale della FIGC, l’esistenza di una sanzione disciplinare a carico del calciatore Juan Adrian Gomez Salas, così da consentire il rilascio del nulla osta all’emissione del Certificato di trasferimento internazionale (CTI);

l’ASD Alma Salerno C5, per rispondere ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CGS vigente ratione temporis, rilevato che dal comportamento omissivo di cui sopra consegue la responsabilità diretta della società nel cui interesse era espletata dal sig. Maurizio Acampora l’attività sopra contestata.

Le memorie

Il deferito sig. Maurizio Acampora non si è costituito, né ha depositato memorie difensive e né ha partecipato alla udienza dibattimentale. La società ASD Alma Salerno C5 non ha depositato memorie difensive.

Il patteggiamento

Prima dell'apertura del dibattimento, così come previsto dall'art. 127 nuovo CGS - FIGC applicabile al caso in esame, la Procura Federale ha depositato la richiesta di patteggiamento sottoscritta dal legale rappresentante della ASD Alma Salerno C5, sig. Marco Bianchini, rimettendola alla valutazione del Tribunale che letta la proposta di patteggiamento sottoscritta dalle parti; ritenuta l'applicabilità al caso in esame dell'art. 127 nuovo CGS - FIGC; esaminata la sanzione ai sensi del comma 3 del citato articolo, così determinata: sanzione base € 210,00 (duecentodieci/00) di ammenda; diminuita di 1/3; sanzione finale € 140,00 (centoquaranta/00) di ammenda. Risultando ritualmente formulate le proposte e ritenendo congrue le sanzioni finali, il Tribunale adotta il seguente provvedimento: rilevato che prima dell’inizio del dibattimento la Procura Federale, la società ASD Alma Salerno C5, ai sensi dell’art. 127, comma 1 del nuovo CGS - FIGC, ha depositato istanza di patteggiamento con la sanzione sopra evidenziata; visto l’art. 127, comma 3 del citato articolo, secondo il quale “nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione”; rilevato altresì, che, a mente del comma 4 della norma, “l’efficacia dell’accordo comporta ad ogni effetto la definizione del procedimento nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie in esso contenute nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della decisione di cui al comma 3 suddetto”; e che, in tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia  sportiva revoca la  propria decisione e,  esclusa  la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1 art. cit., fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, con la pronuncia che dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione. Rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione indicata appare congrua; comunicato infine che l’ammenda di cui alla presente decisione dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083, dispone la chiusura del procedimento nei confronti del predetto istante.

Il dibattimento

Per la posizione relativa al sig. Maurizio Acampora, la Procura Federale insistendo per le motivazioni rassegnate nell’atto di deferimento, chiedeva la inibizione per giorni 30 (trenta). Nessuno è comparso per il deferito.

La motivazione

Risulta per tabulas che il sig. Maurizio Acampora, all’epoca dei fatti Segretario della ASD Alma Salerno C5, con mail del 27.3.2018 ha confermato che “per il calciatore in oggetto non vi sono controversie né sanzioni disciplinari e, quindi, per la nostra società nulla osta all’emissione del CTI”, tanto ciò è vero che il CTI partiva per il Paraguay senza alcuna menzione. Emerge infatti chiaramente che la nota con la quale l’Ufficio Centrale Tesseramenti chiedeva conto di eventuali sanzioni all’Alma Salerno, recava alla fine una clausola “di chiusura” secondo cui “in caso di mancato riscontro, entro un termine, alla richiesta sull’esistenza di eventuali sanzioni, il calciatore sarà considerato privo di sanzioni disciplinari da scontare”; e che la società ASD Alma Salerno C5 ha risposto negativamente, comportando ciò che il certificato di ritorno dal Paraguay, del calciatore Salas, risultava scevro da annotazioni. La documentazione in atti conferma gli assunti della Procura Federale, per cui traslando il comportamento del deferito all’interno del profilo normativo che disciplina la specie, la contestata violazione risiede nell’art. 1 bis, comma 1 del CGS vigente “ratione temporis”, che prevede una sanzione in sintonia con la richiesta di inibizione per giorni trenta chiesta dalla Procura Federale, per cui il Tribunale conferma le rassegnate conclusioni accusatorie, applicando in concreto il medesimo tempo di inibizione chiesto dalla Procura Federale. Preme infine puntualizzare che il deferito non ha rassegnato difese e non ha partecipato al processo, mostrando totale disinteresse alle proprie sorti; consegue che, anche in tale ottica, la richiesta formulata dalla Procura Federale appare congrua.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di Consiglio, visto l’art. 127 CGS dispone l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 140,00 (centoquaranta/00) a carico della società ASD Alma Salerno C5.

Dispone la chiusura del procedimento nei confronti della predetta.

Irroga nei confronti del Sig. Acampora Maurizio la sanzione dell’inibizione di giorni 30 (trenta).

 

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