F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 39 – TFN del 31.10.2019-(Deferimento n. 3945/1338 pf18-19 GP/GM/sds del 01.10.19 a carico del sig. Grassi Giorgio e della società ASD Rimini Football Club Srl) Decisione n. 39/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 3945/1338 pf18-19 GP/GM/sds del 01.10.19 Reg. Prot. 63/TFN-SD
Decisione n. 39/TFN-SD 2019/2020
Deferimento n. 3945/1338 pf18-19 GP/GM/sds del 01.10.19
Reg. Prot. 63/TFN-SD
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da
Dott. Cesare Mastrocola – Presidente;
Avv. Gaia Golia – Componente;
Avv. Francesca Mite – Componente (Relatore);
Avv. Sergio Quirino Valente – Componente;
Avv. Angelo Venturini – Componente;
Dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;
ha pronunciato nella riunione fissata il 24 Ottobre 2019,
a seguito del Deferimento n. 3945/1338 pf18-19 GP/GM/sds del 01.10.19 a carico del sig. Grassi Giorgio e della società ASD Rimini Football Club Srl,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento.
Con atto datato 1 ottobre 2019, la Procura Federale deferiva innanzi a questo Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:
- il sig. Giorgio Grassi, Presidente e legale rappresentante della società Rimini Football Club Srl, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del previgente CGS – FIGC, ora trasfuso nell’art. 4, comma 1 del vigente CGS (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva), in relazione a quanto previsto dall’art. 38, comma 1 delle NOIF (secondo il quale i tecnici per svolgere l'attività di tecnico devono essere regolarmente tesserati per la società) ed in relazione all’art. 40, commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico (secondo il quale i Tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse… e ai Tecnici è vietato di prestare la loro opera, sia pure temporanea ed occasionale, a favore di società per le quali non hanno titolo a tesserarsi), per aver consentito e, comunque, non impedito al tecnico Adrian Ricchiuti, ancorché tesserato quale calciatore per la società Fiorita 1967 partecipante al campionato Sammarinese II ed appartenente alla federazione Sammarinese Giuoco Calcio (FSGC), di svolgere attività (referente tecnico) non meglio specificata e/o comunque attività di carattere tecnico sia per le squadre giovanili che per la prima squadra della società Rimini Football Club Srl partecipante al campionato serie C girone B, senza che lo stesso fosse regolarmente tesserato presso il Settore Tecnico Figc per la stessa società;
- la società ASD Rimini Football Club Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 del previgente CGS, ora trasfuso nell’art. 6, comma 1, del vigente CGS. In relazione alle condotte antiregolamentari ascritte
al Presidente Giorgio Grassi.
La Procura ha ritenuto di dover esercitare l’azione disciplinare a seguito di una segnalazione inviata in data 9 maggio dalla Direzione Generale dell’AIAC al Settore Tecnico della FIGC e, p.c., al Gruppo regionale Marche, che informava circa il comportamento dell’allenatore Adrian Ricchiuti, il quale avrebbe svolto attività di referente tecnico per la ASD Rimini Football Club Srl senza essere tesserato.
Il dibattimento.
All’udienza del 24 ottobre 2019 è comparso, per la Procura Federale, l’avv. Enrico Liberati, il quale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto all’accoglimento, in uno alle seguenti sanzioni:
- Grassi, inibizione di mesi 6 (sei),
- società ASD Rimini Football Club Srl, ammenda di € 200,00 (duecento/00).
Per i deferiti è comparso l’avv. Di Cintio, il quale si è riportato alla memoria ex art. 85 CGS depositata e fatta pervenire alla Segreteria di questo Tribunale in data 21 ottobre 2019 ed ha, altresì, formulato nuova eccezione circa la errata formulazione del capo di incolpazione elevato alla società, per la quale ha invocato la responsabilità presunta.
La decisione.
Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare osserva quanto segue.
Il Collegio rigetta preliminarmente l’eccezione di inammissibilità del deferimento sollevata dall’avv. Di Cintio, per il quale il deferimento de quo risulterebbe inammissibile perché emesso in violazione dei termini previsti ed indicati all’art. 125, comma 2, CGS, a norma del quale “l’atto di deferimento deve intervenire entro 30 giorni dalla scadenza del termine concesso con la conclusione di indagine”. Nel caso in esame la comunicazione di conclusione delle indagini è stata notificata al Club ed al Presidente Grassi in data 22 Luglio 2019 e con essa venivano concessi 30 giorni; il deferimento, pertanto, nella prospettazione assunta dalla difesa dei deferiti, avrebbe dovuto essere notificato entro e non oltre il 20 Settembre 2019 (60 giorni – 30 gg concessi dalla conclusione delle indagini + 30 gg ex art. 125, comma 2, CGS – dalla chiusura delle indagini del 22 Luglio 2019). Sostiene l’Avv. Di Cintio che, poiché ai sensi dell’art. 44, comma 6, del nuovo CGS “tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori”, il mancato rispetto del termine perentorio di 30 gg per la notifica del deferimento de quo rende quest’ultimo inammissibile. L’eccezione in questione è infondata per i seguenti motivi. Il nuovo CGS è entrato in vigore il 17 giugno 2019. Ai sensi dell’art. 142 CGS rubricato “Disposizioni transitorie”, “I procedimenti pendenti innanzi agli organi del sistema della giustizia sportiva al momento dell'entrata in vigore del Codice continuano in ogni caso a svolgersi in base alle disposizioni previgenti”. Il procedimento in questione pendeva dinanzi alla Procura Federale (organo del sistema della giustizia sportiva) dal 3 giugno 2019, quando è stato iscritto nel registro del procedimento della Procura Federale al n. 1338 pf 18-19 e, quindi, prima della entrata in vigore del nuovo CGS; pertanto, la perentorietà dei termini di cui al su richiamato art. 44, comma 6, CGS non vale per il procedimento de quo.
Il deferimento è, pertanto, ammissibile.
Nel merito, le dichiarazioni degli odierni deferiti e di altri tesserati della ASD Rimini Football Club Srl, rese in sede di audizione innanzi la Procura Federale, confortano il deferimento.
Il sig. Amati Manuel, all’epoca dei fatti tesserato come allenatore in forza alla ASD Rimini Football Club Srl, udito dalla Procura Federale, ha confermato che il sig. Adrian Ricchiuti abbia svolto l’attività di referente tecnico per la società oggi
deferita, dichiarando esattamente: “… ricordo che all’inizio della ss 18/19 Ricchiuti è stato sempre presente alle riunioni del Settore Giovanile e ricordo anche che il responsabile del settore giovanile sig. Righini Aldo comunicò a noi allenatori del settore giovanile che il sig. Ricchiuti avrebbe presenziato a rotazione agli allenamenti delle nostre squadre”; ed ancora: “che gravitasse (Ricchiuti) attorno alla società durante gli orari di svolgimento delle varie attività sia giovanili che della prima squadra lo posso confermare anche per averlo visto e salutato più volte”.
Il sig. Righini Aldo, all’epoca dei fatti tesserato come Responsabile del Settore Giovanile in forza alla ASD Rimini Football Club Srl, udito dalla Procura Federale, ha dichiarato che il sig. Adrian Ricchiuti ha collaborato con la ASD Rimini Football Club Srl in forza di un rapporto di collaborazione esistente tra quest’ultima e la società La Fiorita 1967.
Il sig. Ricchiuti Adrian, tesserato per la stagione sportiva 2018-2019 in qualità di calciatore per la società La Fiorita presso la Federazione Sammarinese Giuoco Calcio, sentito dalla Procura Federale il 18 giugno 2019, pur negando di essere stato assunto dalla ASD Rimini Football Club Srl come referente tecnico, ha dichiarato: “tutti i giorni ho assistito agli allenamenti di tutte le squadre dal settore giovanile alla prima squadra. ”; ed ancora: “ho dato consigli su richiesta, in particolar modo a Marco Martini quando ha svolto le funzioni di allenatore delle prima squadra”; “nelle varie circostanze soltanto una volta ho indossato la tuta del Rimini FC per allenare nel campo dietro lo stadio il portiere di riserva Nava”.
Il sig. Giorgio Grassi, Presidente e legale rappresentante della società Rimini Football Club Srl, alla domanda della Procura Federale se il sig. Ricchiuti fosse assunto dalla società Rimini quale referente tecnico, ha dichiarato: “più che referente tecnico, definirei il lavoro svolto da Ricchiuti una sorta di collaborazione tecnica rivolta al responsabile del settore giovanile sig. Aldo Righini”.
Da tali dichiarazioni, qui succintamente riportate, emerge che, nel corso della stagione sportiva 2018/2019, il sig. Ricchiuti Adrian, tecnico iscritto nei Ruoli del Settore Tecnico FIGC (allenatore di base codice 131.951), in costanza di tesseramento in qualità di calciatore per la società La Fiorita 1967, partecipante al campionato Sammarinese II ed appartenente alla Federazione Sammarinese Giuoco Calcio, ha svolto attività di carattere tecnico sia per le squadre giovanili che per la prima squadra della ASD Rimini Football Club Srl, senza essere regolarmente tesserato per la società stessa.
A supportare la fondatezza di un simile quadro accusatorio è anche l’istanza presentata dallo stesso Ricchiuti in data 25 Settembre 2019, con cui questi propone l’applicazione della sanzione ai sensi dell’art. 32 sexies CGS e rispetto alla
quale la Procura Federale ha, altresì, prestato consenso.
Ritiene, pertanto, questo Collegio, in considerazione del ruolo dirigenziale apicale ricoperto dal sig. Giorgio Grassi, Presidente e legale rappresentante della ASD Rimini Football Club Srl, sussistere la responsabilità del predetto per aver violato l’art. 1 bis, comma 1 del previgente CGS, a norma del quale “Le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”, ora trasfuso nell’art. 4, comma 1 CGS, a norma del quale “I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva”, in relazione a quanto previsto dall’art. 38, comma 1 delle NOIF, a norma del quale “i tecnici per svolgere l’attività di tecnico devono essere regolarmente iscritti per la società” ed in relazione all’art. 40, commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico, a norma del quale “i Tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse” e “ai Tecnici è vietato di prestare la loro opera, sia pure temporanea ed occasionale, a favore di società per le quali non hanno titolo a tesserarsi”, per aver consentito e comunque non impedito al tecnico Ricchiuti Adrian, ancorché tesserato quale calciatore per la società La Fiorita 1967, partecipante al campionato Sammarinese II ed appartenente alla Federazione Sammarinese Giuoco Calcio, di svolgere attività di carattere tecnico per le squadre giovanili della Rimini Football Club Srl, partecipante al campionato serie C girone B, senza che il medesimo fosse regolarmente tesserato presso il Settore Tecnico della Figc per la stessa società.
Dalla responsabilità del deferito consegue, inoltre, la responsabilità della società.
Al riguardo, sulla errata formulazione del capo di incolpazione invocata dalla difesa dei deferiti, il Collegio non ritiene potersi applicare al caso di specie l’istituto della responsabilità presunta.
Ritiene questo Collegio che, dal comportamento del sig. Giorgio Grassi, consegua la responsabilità diretta della ASD Rimini Football Club Srl, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del previgente CGS, a norma del quale “Le società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta, anche per singole questioni, ai sensi delle norme federali”, ora trasfuso nell’art. 6, comma 1 del vigente CGS, a norma del quale “La società risponde direttamente dell'operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali”, in relazione alla contestata condotta violativa attribuita al Presidente medesimo, come dianzi dettagliatamente riportata.
Tanto basta per ritenere fondate le incolpazioni ascritte agli odierni deferiti.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,
all’esito della Camera di Consiglio, letti gli atti, rigetta l’eccezione di inammissibilità. Accoglie il deferimento ed irroga le seguenti sanzioni:
- per il Sig. Grassi Giorgio, mesi 3 (tre) di inibizione;
- per la società ASD Rimini Football Club Srl, l’ammenda di € 100,00 (cento/00).
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