F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 40 – TFN del 31.10.2019 – (Deferimento n. 3874/3 pf19-20 GP/GT/ag del 30.09.19 a carico del sig. Marco Calegari) Decisione n. 40/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 3874/3 pf19-20 GP/GT/ag del 30.09.19 Reg. Prot. 64/TFN-SD

 

Decisione n. 40/TFN-SD 2019/2020

Deferimento n. 3874/3 pf19-20 GP/GT/ag del 30.09.19

Reg. Prot. 64/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

Dott. Cesare Mastrocola – Presidente;

Avv. Gaia Golia – Componente (Relatore);

Avv. Francesca Mite – Componente;

Avv. Sergio Quirino Valente – Componente;

 Avv. Angelo Venturini – Componente;

Dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 24 Ottobre 2019,

 a seguito del Deferimento n. 3874/3 pf19-20 GP/GT/ag del 30.09.19 a carico del sig. Marco Calegari,

la seguente

DECISIONE

Il Deferimento

Con provvedimento del 30.09.2019, il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, il Sig. Calegari Marco, Consigliere dell'Organo Direttivo della Divisione Calcio a 5, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore sino al 16.6.2019 (art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente), per avere lo stesso:

a.- a mezzo di un “post” pubblicato in data 02/06/2019 sul proprio profilo personale del social network Facebook”, espresso dichiarazioni contrarie ai principi di lealtà, correttezza e probità con riferimento all’operato del Presidente della Divisione Calcio a 5 della Lega Nazionale Dilettanti, dell’intera citata Divisione Calcio a 5, nonché dell’istituzione federale nel suo complesso considerata; nel citato post, in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “'Aldilà di quanto scrive Futsalmarche, quando ascolto il Presidente Montemurro confondere le Spese di Locazione con le Spese dei Servizi LND vado completamente in "agitazione"; Evidenzio che quei bilanci non sono stati approvati all'unanimità. Sul 2016/2017 “le risultanze delle indagini alla Procura federale” sono state “archiviazione” Anzi quando sono stato interrogato dal Sostituto Procuratore Federale, il Sostituto mi ha espresso situazioni diverse quantomeno sul bilancio 2016/2017. C’è giustamente chi prende i premi per quanto svolto, ma altrettanto giustamente c’è chi prende 30 all’esame di Economia Aziendale quando il Professore è Amaduzzi. Cancellare Crediti verso la controllata è stato un errore prima politico più che tecnico. Ognuno si assuma le proprie responsabilità. (Concetti riportati da me alla Procura). I bilanci della Divisione sono preoccupanti (superiamo le contrapposizioni) e andiamo verso le soluzioni, con trasparenza e senza spendere inutilmente risorse. Ad esempio coinvolgere tutti avrebbe senz’altro quantomeno risparmiato le spese per organizzare due assemblee quando una sarebbe bastata. I complimenti di Cariddi (Presidente dell’Assemblea e Vice Presidente della LND, N.d.R.) al Presidente Montemurro erano sinceri ma nel linguaggio della LND, … significa anche … se i conti non sono regolari la situazione diviene rischiosa. Ad ognuno il suo”;

b.- divulgato in data 02/06/2019 sul proprio profilo personale del social network Facebook”, un “post” pubblicato in pari data dalla testata giornalistica web Futsalemarche.it”, così facendone sostanzialmente proprio il contenuto; nel citato post, in particolare, con riferimento all’operato della Divisione Calcio a 5 della Lega Nazionale Dilettanti, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “La divisione calcio a cinque è riuscita ad evitare il commissariamento, riuscendo finalmente a validare al secondo tentativo utile l’assemblea ordinaria biennale, come previsto dal proprio statuto. Già perché nell’istituto lucernario mondo nell’informazione sportiva a basso rimbalzo nessuno aveva osato dire che la precedente, quella del 18 aprile, era stata dichiarata nulla per mancanza del quorum necessario ·per la validazione della stessa, fatto mai accaduto (!) nella storia della lega nazionale dilettanti. Invece ieri erano ufficialmente presenti 72 società (il numero di 131 deriva dalla sommatoria delle 59 deleghe) poco più del 33% delle società totali, un numero decisamente basso, considerando anche la furbesca coincidenza con le premiazioni e la valanga di telefonate fatte ai club per presenziare. Un dato salutato invece con toni trionfalistici, a testimoniare il totale scollamento dalla realtà su cui navigano gli attuali detentori del potere federale futsalico. Ma non è solo questo … andare ad organizzare una riunione di società' di calcio a 5 dentro i saloni del CONI è stato uno schiaffo morale a questo sport. Proprio quel CONI che aveva deciso di non mandare alle Youth Olympic Games 2019 il futsal, preferendo spedire a Buenos Aires la pallamano su spiaggia. E vanificando i sogni e le speranze di una generazione ... schiaffo acuito dall'aver organizzato questa riunione proprio il giorno di gara 2 delle finali scudetto. Come se fosse una partita come un’altra. E non la fiesta maxima di un popolo…ma la gente del futsal, quella vera, non dimenticherà. E qualcuno prima o poi-dovrà raccontare tutta la verità ... #futsalfreedom”;

c.- a mezzo di un “post” pubblicato in data 04/06/2019 sul proprio profilo personale del social network Facebook”, espresso dichiarazioni contrarie ai principi di lealtà, correttezza e probità con riferimento all’operato del Presidente della

Divisione Calcio a 5 della Lega Nazionale Dilettanti, dell’intera citata Divisione Calcio a 5, nonché dell’istituzione

federale nel suo complesso considerata; nel citato “post”, in particolare, si utilizzava l’hashtag “chinondenunciaecomplice”.

La memoria difensiva

Nei termini di rito è pervenuta memoria difensiva nell’interesse del deferito.

La difesa nel confermare i fatti posti alla base del deferimento, ne contesta tuttavia la portata violativa della normativa federale e, conseguentemente, la rilevanza disciplinare.

Si sottolinea, in particolare, la non ascrivibilità al Dott. Calegari di comportamenti sleali, scorretti e/o, comunque, antiregolari e questo in quanto lo stesso, lungi dal voler esprimere giudizi denigratori ed offensivi nei confronti del Presidente della Divisione Calcio a 5, Dott. Andrea Montemurro, si sarebbe limitato ad esprimere il proprio pensiero in merito a talune situazioni controverse e concernenti la gestione del settore de quo. Nello specifico, le valutazioni, anche critiche, pubblicate sul social network non parrebbero aver mai travalicato il legittimo esercizio del diritto di critica, palesemente orientato ad un proficuo confronto ed alla condivisione e risoluzione dei problemi, in particolar modo da parte di chi, rivestendo il ruolo di Consigliere in seno alla medesima divisione, è in certa misura tenuto ad esercitare tale controllo critico.

Le dichiarazioni oggetto di contestazione, evidenzia la difesa, in nessun passaggio sarebbero anche solo allusivamente

ingiuriose o diffamatorie nei confronti del Presidente Montemurro e della governance della Divisione Calcio a Cinque, ancor più se analizzate alla luce della sollevata exceptio veritatis.

Su tale ultimo punto, infatti, la memoria si sofferma adducendo elementi e circostanze (riportati anche dal Dott. Calegari in sede di audizione dinanzi alla Procura Federale procedente in data 2 Agosto 2019) volti a dimostrare la veridicità in punto di fatto di tutto quanto pubblicato dalla testata giornalistica on line Futsalmarche.it in data 2 giugno 2019 e condiviso dal Calegari sul proprio profilo personale.

Per quanto concerne, infine, la contestazione di cui al punto c. del deferimento attinente la pubblicazione in data 4 giugno 2019 da parte del Dott. Calegari di un ulteriore post sulla propria pagina Facebook contenente il seguente hashtag: “#chinondenunciaecomplice”, lo stesso concernerebbe altre e diverse questioni trattate dal deferito sul medesimo profilo social successivamente a quelle del 2 giugno di cui ai punti a. e b. del deferimento e non avrebbe, pertanto, alcun collegamento con l’operato e la persona del Presidente Montemurro e/o con la gestione della divisione.

Il dibattimento

All’udienza del 24 ottobre 2019 la Procura Federale, nel riportarsi all’atto di deferimento, conclude formulando le seguenti richieste sanzionatorie: per il Dott. Calegari Marco chiede mesi 3 (tre) di inibizione ed euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda.

La  difesa  del  deferito  ripercorse  le  argomentazioni  formulate  nella  memoria  difensiva,  insiste  sulla  richiesta  di

proscioglimento riportandosi alle conclusioni ivi rassegnate.

I motivi della decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue.

Il deferimento trae spunto dall’attività d’indagine espletata nel corso del procedimento disciplinare n. 3874/3pf19-20 avente  ad  oggetto:  “Comportamento  del  Consigliere  dell'Organo  Direttivo  della  Divisione  Calcio  a  5,  Sig.  Marco Calegari, in relazione alle dichiarazioni postate sul proprio profilo il 2.6.19 a commento di un articolo pubblicato sul sito web www.futsalmarche.it sullo svolgimento dell'Assemblea Biennale dell'1.6.19, di cui condivideva il contenuto ed in riferimento al quale faceva affermazioni, non del tutto comprensibili, sulla gestione della Divisione Calcio a 5 e dei suoi vertici”. Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 1 Luglio  2019.

Dagli atti di indagine, dalle evidenze istruttorie e dai documenti versati in atti, è emerso che il Dott. Calegari nelle giornate del 2 e del 4 giugno 2019 ha pubblicato sul proprio profilo personale del social network Facebook le seguenti

dichiarazioni:

a) 'Aldilà di quanto scrive futsalmarche, quando ascolto il Presidente Montemurro confondere le Spese di Locazione con le Spese dei Servizi LND vado completamente in "agitazione"; Evidenzio che quei bilanci non sono stati approvati all'unanimità. Sul 2016/2017 “le risultanze delle indagini alla Procura federale” sono state “archiviazione” Anzi quando sono stato interrogato dal Sostituto Procuratore Federale, il Sostituto mi ha espresso situazioni diverse quantomeno sul

bilancio 2016/2017. C’è giustamente chi prende i premi per quanto svolto, ma altrettanto giustamente c’è chi prende 30 all’esame di Economia Aziendale quando il Professore è Amaduzzi. Cancellare Crediti verso la controllata è stato un errore prima politico più che tecnico. Ognuno si assuma le proprie responsabilità. (Concetti riportati da me alla Procura). I bilanci della Divisione sono preoccupanti (superiamo le contrapposizioni) e andiamo verso le soluzioni, con trasparenza e senza spendere inutilmente risorse. Ad esempio coinvolgere tutti avrebbe senz’altro quantomeno risparmiato le spese per organizzare due assemblee quando una sarebbe bastata. I complimenti di Cariddi (Presidente dell’Assemblea e Vice Presidente della LND, N.d.R.) al Presidente Montemurro erano sinceri ma nel linguaggio della LND, ...significa anche…se i conti non sono regolari la situazione diviene rischiosa. Ad ognuno il suo”;

b)  “La divisione calcio a cinque è riuscita ad evitare il commissariamento, riuscendo finalmente a validare al secondo tentativo utile l’assemblea ordinaria biennale, come previsto dal proprio statuto. Già perché nell’istituto lucernario mondo nell’informazione sportiva a basso rimbalzo nessuno aveva osato dire che la precedente, quella del 18 aprile, era stata dichiarata nulla per mancanza del quorum necessario ·per la validazione della stessa, fatto mai accaduto (!) nella storia della lega nazionale dilettanti. Invece ieri erano ufficialmente presenti 72 società (il numero di 131 deriva dalla sommatoria delle 59 deleghe) poco più del 33% delle società totali, un numero decisamente basso, considerando anche la furbesca coincidenza con le premiazioni e la valanga di telefonate fatte ai club per presenziare. Un dato salutato invece con toni trionfalistici, a testimoniare il totale scollamento dalla realtà su cui navigano gli attuali detentori del potere federale futsalico. Ma non è solo questo … andare ad organizzare una riunione di società' di calcio a 5 dentro i saloni del coni è stato uno schiaffo morale a questo sport. Proprio quel coni che aveva deciso di non mandare alle Youth Olympic Games 2019 il futsal, preferendo spedire a Buenos Aires la pallamano su spiaggia. E vanificando i sogni e le speranze di una generazione ...schiaffo acuito dall'aver organizzato questa riunione proprio il giorno di gara 2 delle finali scudetto. Come se fosse una partita come un’altra. E non la fiesta maxima di un popolo…ma la gente del futsal, quella vera, non dimenticherà. E qualcuno prima o poi-dovrà raccontare tutta la verità ...#futsalfreedom”;

c)  L’hashtag “chinondenunciaecomplice”.

Tale tipo di dichiarazioni sono pacificamente considerate pubbliche ai sensi dell’art. 5 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva vigente ratione temporis, in quanto destinate ad essere conosciute da una pluralità di persone, tenuto conto del mezzo utilizzato e della modalità di comunicazione (pubblicazione su social network e su siti web).

Il Collegio ritiene, tuttavia, che le menzionate dichiarazioni, oggetto del presente procedimento disciplinare, non travalichino i limiti di un legittimo esercizio del diritto di critica e della libertà di espressione, essendo le stesse inidonee a ledere la reputazione del Presidente della Divisione Calcio a 5.

Non può considerarsi lesiva della reputazione altrui l'argomentata espressione di un dissenso rispetto a comportamenti di interesse generale  per la divisione in seno alla quale il Dott.  Calegari riveste  il ruolo  di Consigliere.  Trattasi chiaramente di una lettura unilaterale dei fatti che si risolve in una antitesi polemica ma, nondimeno, connotata da continenza  espressiva  sotto  l’aspetto  della  correttezza  formale  dell’esposizione  e  sotto  il  profilo  sostanziale  non eccedente i limiti di quanto plausibilmente necessario per l’interesse generale.

Ad avviso del Collegio, il deferimento non merita accoglimento in quanto la critica negativa dell'operato altrui non può ritenersi di per sé offensiva, tanto più se espressa da parte di chi, per il ruolo rivestito, è qualificato a conoscere fatti e circostanze rilevanti per il settore di appartenenza, in tal senso non può considerarsi lesiva della reputazione altrui l'argomentata espressione di un dissenso rispetto a comportamenti di interesse generale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di Consiglio, rigetta il deferimento e, per l’effetto, proscioglie il Sig. Calegari Marco.

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