F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 44/TFN del 8.11.2019 – (Deferimento n. 4329/1553 pf18-19 GP/AA/mg del 9.10.19 a carico del sig. Marco Antonio Pennati e della società SSD Football Milan Ladies – Reg. Prot. 68/TFN-SD) Decisione n. 44/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 4329/1553 pf18-19 GP/AA/mg del 9.10.19 Reg. Prot. 68/TFN-SD
Decisione n. 44/TFN-SD 2019/2020
Deferimento n. 4329/1553 pf18-19 GP/AA/mg del 9.10.19
Reg. Prot. 68/TFN-SD
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da
Cons. Giuseppe Rotondo - Presidente;
Avv. Andrea Del Re – Componente;
Avv. Valentino Fedeli – Componente;
Avv. Fabio Micali – Componente;
Avv. Giovanni Marco Zoppi – Componente (Relatore);
Dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;
ha pronunciato nella riunione fissata il 7 novembre 2019,
a seguito del Deferimento n. 4329/1553 pf18-19 GP/AA/mg del 9.10.19 a carico del sig. Marco Antonio Pennati e della società SSD Football Milan Ladies,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con provvedimento del 11 ottobre 2019, il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:
1) Pennati Marco Antonio, all’epoca dei fatti Amministratore unico e legale rappresentante della società SSD Football Milan Ladies, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente “ratione temporis” (oggi trasfuso nell’art. 4, comma 1, del CGS in vigore), in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS vigente “ratione temporis” (oggi trasfuso nell’art. 31, commi 6 e 7, del CGS in vigore), per non aver corrisposto all’allenatore, sig. Fabrizio Cavallini, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND con lodo del 19.07.2018 (Vertenza n. 163/78), pubblicato con Com. Uff. n. 4/2018 e comunicato alla società con raccomandata A/R ricevuta il 27/07/2018, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;
2) la società SSD Football Milan Ladies, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente “ratione temporis” (oggi trasfuso nell’art. 6, comma 1, del CGS in vigore), per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.
Il patteggiamento
Prima dell’apertura del dibattimento, così come previsto dall’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, la Procura Federale, a mani dell’avv. Pietrangeli e, per delega di entrambi i deferiti, l’avv. Sara Messina, hanno depositato due distinte richieste di patteggiamento riguardanti il sig. Marco Antonio Pennati e la società SSD Football Milan Ladies che hanno rimesso alla valutazione di questo Tribunale. Il Tribunale, lette le proposte di patteggiamento;
ritenuta l’applicabilità al caso in esame dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente;
esaminate le sanzioni ai sensi del comma 3 art. cit., così determinate: per il sig. Marco Antonio Pennati, sanzione base inibizione mesi 6 (sei), diminuita di 1/3 – mesi 2 (due), sanzione finale mesi 4 (quattro); per la società SSD Football Milan Ladies, sanzione base, ammenda di € 900,00 (novecento/00) e punti 1 (uno) di penalizzazione, ridotta di 1/3 - € 300,00 (trecento/00) , sanzione finale € 600,00 (seicento/00) e punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel caso in cui la società si iscriva ad un campionato organizzato dalla FIGC;
risultando ritualmente formulate le proposte e ritenendo congrue le sanzioni finali, adotta il seguente provvedimento:
il Tribunale, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il sig. Marco Antonio Pennati e la società SSD Football Milan Ladies, ai sensi dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, hanno depositato istanza di patteggiamento con le sanzioni
sopra evidenziate; visto l’art. 127, comma 3 cit., secondo il quale “nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione”; rilevato altresì, che, a mente del comma 4 della norma, “l’efficacia dell’accordo comporta ad ogni effetto la definizione del procedimento nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie in esso contenute nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della decisione di cui al comma 3” suddetto; e che, in tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1 art. cit., fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, con la pronuncia che dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate appaiono congrue;
comunicato infine alla società SSD Football Milan Ladies che l’ammenda di cui alla presente decisione dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309
000000001083;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,
all’esito della Camera di Consiglio, visto l’art. 127 CGS, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
- per il sig. Marco Antonio Pennati, la inibizione di mesi 4 (quattro);
- per la società SSD Football Milan Ladies, la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nel caso in cui si iscriva ad un campionato organizzato dalla FIGC, oltre all’ammenda di € 600,00 (seicento/00).
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