F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 46/TFN del 13.11.2019 – (Deferimento n. 4511/1210 pf18-19 GC/GP/ma del 11.10.19 a carico dei sig.ri Gennaro Cesarano e Camillo Cannizzaro – Reg. Prot. 74/TFN-SD) Decisione n. 46/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 4511/1210 pf18-19 GC/GP/ma del 11.10.19 Reg. Prot. 74/TFN-SD

 

Decisione n. 46/TFN-SD 2019/2020

 Deferimento n. 4511/1210 pf18-19 GC/GP/ma del 11.10.19

Reg. Prot. 74/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

Cons. Giuseppe Rotondo - Presidente;

Avv. Andrea Del Re – Componente;

Avv. Valentino Fedeli – Componente (Relatore);

Avv. Fabio Micali – Componente;

Avv. Giovanni Marco Zoppi – Componente;

Dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 7 novembre 2019,

a seguito del Deferimento n. 4511/1210 pf18-19 GC/GP/ma del 11.10.19 a carico dei sig.ri Gennaro Cesarano e Camillo Cannizzaro,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale, con atto datato 11 ottobre 2019, ha deferito a questo Tribunale il calciatore Gennaro Cesarano ed  il sig. Camillo Cannizzaro, di professione avvocato, per le seguenti motivazioni:

- il Cesarano, per violazione dei principi di cui all’art. 4, comma 1, CGS - FIGC, in relazione a quanto previsto dall’art. 1,

comma 1, del Regolamento per i servizi di procuratore sportivo della FIGC, in vigore all’epoca dei fatti, ed in particolare alla definizione “calciatore” contenuta in detta norma, nonché dall’art. 3.1 dello stesso Regolamento, per essersi avvalso dell’opera del procuratore sportivo sig. Davide Pinto in occasione della stipula dell’accordo economico con la società ASD P. AZ Picerno per la stagione sportiva 2018 - 2019, nonostante la propria qualifica di calciatore dilettante e senza stipulare con lo stesso alcun contratto di rappresentanza depositato presso la Commissione procuratori sportivi della FIGC;

- il Cannizzaro, per aver prestato opera di assistenza al calciatore sig. Emmanuele Esposito nell’ambito ed in occasione della stipula dell’accordo economico tra lo stesso e la società ASD P. AZ Picerno per la stagione sportiva 2018 - 2019, senza essere iscritto nel Registro dei procuratori sportivi della FIGC, né aver stipulato con il calciatore alcun contratto di rappresentanza depositato presso la stessa Commissione e nonostante la qualifica di calciatore dilettante dello stesso Esposito.

Il deferimento, avente ad oggetto il “comportamento dei calciatori tesserati per la società ASD P. AZ Picerno (Serie D) sigg.ri Cesarano Gennaro, Esposito Emmanuele, Santaniello Emanuele, i quali, pur essendo dilettanti, per loro stessa ammissione si sono fatti assistere rispettivamente dai procuratori sportivi sigg.ri Pinto Davide, Cannizzaro Camillo e Di Napoli Bruno”, aveva tratto le mosse da un’indagine sul flusso di scommesse, ritenuto anomalo, che aveva interessato una gara disputata dalla società ASD P. AZ Picerno, nel corso della quale erano emerse le circostanze di cui all’odierno deferimento.

In tale ambito, la Procura Federale aveva provveduto a trasmettere alla Commissione Agenti Sportivi della FIGC gli atti ed i documenti dell’odierno deferimento con riguardo alle posizioni dei sigg.ri Di Pinto Davide e Di Napoli Bruno, ai sensi

dell’art. 9 del relativo Regolamento; nel contempo, aveva notificato la CCI agli attuali deferiti, nonché ai calciatori Emanuele Santaniello ed Emmanuele Esposito, nonché alla società P. AZ Picerno Srl, che avevano patteggiato la pena ai sensi dell’art. 142 comma 1 CGS - FIGC.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparso per la Procura federale l’avv. Alessandro Pietrangeli, il quale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento con le seguenti sanzioni: per il calciatore Gennaro Cesarano la squalifica per 4 (quattro) giornate di gare ufficiali; per l’avv. Camillo Cannizzaro l’ammenda di € 2.000,00 (duemila/00).

È comparso personalmente l’avv. Camillo Cannizzaro, il quale ha esposto le proprie ragioni, partitamente esaminate in parte motiva ed ha concluso per il suo proscioglimento.

Nessuno è comparso per il calciatore Cesarano, il quale non ha depositato, né trasmesso a questo Tribunale scritti a difesa.

La decisione

Occorre premettere, a mo’ di succinto riferimento alla vigente normativa, che, ai sensi del Regolamento richiamato nel deferimento (artt. 1, comma 1 primo inciso e 3.1), può avvalersi dell’opera di un procuratore sportivo soltanto un calciatore professionista che sia tesserato, o che intenda tesserarsi, come tale.

Per i calciatori dilettanti la figura del procuratore sportivo non è prevista, anzi è esclusa a priori; dunque, vietata dall’ordinamento federale.

Sulla scorta di tale premessa generale, l’incolpazione a carico di entrambi i deferiti deve ritenersi fondata.

Il calciatore Cesarano, all’epoca calciatore dilettante, tesserato per la società ASD P. AZ Picerno, militante nel Campionato Serie D, in sede di audizione dell’organo inquirente, ha dichiarato di essersi avvalso dell’assistenza fornitagli dal procuratore sportivo a nome Davide Pinto, al quale aveva rilasciato una procura un paio di anni prima e che il Pinto era presente a Picerno al momento della stipula del suo contratto/accordo economico con la società per la stagione sportiva 2018/2019; ha aggiunto di non ricordare se il Pinto figurasse nominativamente nell’accordo.

Altro calciatore della società ASD P. AZ Picerno, a nome Emmanuele Esposito, anch’egli inizialmente coinvolto nel procedimento, al pari del calciatore Emanuele Santaniello e della società ASD P. AZ Picerno, ha dichiarato all’organo inquirente di essere attualmente assistito dal sig. Camillo Cannizzaro, al quale aveva rilasciato una procura pluriennale, che credeva essere stata depositata negli uffici competenti; ha precisato in sede di audizione che il Cannizzaro non lo aveva assistito nella stipula dell’accordo economico con la suddetta società.

È evidente, pertanto, che il calciatore Cesarano (dilettante) non poteva avvalersi dell’opera di un procuratore sportivo e che così facendo egli ha violato i doveri di cui all’art. 4, comma 1, CGS - FIGC, richiamati nel capo del deferimento che lo riguarda.

Il Cannizzaro, da parte sua, ha contestato la veridicità delle dichiarazioni rese dal calciatore Esposito alla Procura federale, che sarebbero state a suo dire indotte dallo stesso organo inquirente; ha aggiunto che il calciatore non conoscerebbe la differenza esistente tra la figura del procuratore sportivo e quella dell’avvocato e neppure l’esistenza di un registro procuratori; ha dichiarato di non avere effettuato alcuna consulenza in favore del calciatore e che, se mai tale consulenza ci fosse stata, la stessa sarebbe stata propria delle prerogative dell’avvocato per prestazioni rese a favore di un libero cittadino.

Le ragioni addotte dall’odierno deferito avv. Cannizzaro non sono persuasive.

In primo luogo, va chiarito che l’attività svolta dal deferito, in quanto riferita in astratto a vicende di interesse sportivo, rientra tra quelle rilevanti per l’ordinamento federale e ne implica l’assoggettamento dell’agente alle relative norme. All’analisi  dei  fatti,  la  versata  documentazione,  le  prove  raccolte  e  le  audizioni  acquisite  hanno  comprovato sufficientemente, e oltre ogni ragionevole dubbio, la circostanza fattuale che tra l’avv. Cannizzaro e il calciatore Esposito (dilettante) si fosse instaurato un rapporto finalizzato a prestare supporto professionale all’attività sportiva dell’assistito in ambito calcistico e con riferimento al contratto che l’atleta avrebbe dovuto sottoscrivere con la società ASD P. AZ Picerno.

La circostanza che il deferito non fosse presente fisicamente al momento della stipula non rileva al fine della configurazione dell’illecito disciplinare. La fattispecie rilevante per l’ordinamento federale s’invera, infatti, nel momento stesso in cui il legale assume, in modo stabile, la l’assistenza del calciatore, senza che rilevi l’esistenza di un formale mandato o procura, essendo sufficiente anche un semplice contratto (ancorché verbale) di consulenza tra i due soggetti.

Tale circostanza diventa rilevante e comporta l’assoggettamento del Cannizzaro alla giurisdizione sportiva ai sensi dell’art. 2, comma 2, CGS - FIGC.

E che si sia instaurato tale rapporto è stato ampiamente dimostrato mercé le risultanze del contesto generale in cui si sono svolte le indagini e le dichiarazioni rese dal calciatore il quale ha ammesso spontaneamente tale circostanza, la cui rilevanza ai fini disciplinari prescinde dalla mera qualificazione che lo stesso può avere dato al rapporto in essere in sede di audizione; ragion per cui, neppure hanno pregio le asserzioni del deferito secondo cui le dichiarazioni rese dal calciatore Esposito alla Procura federale sarebbero state da questa indotte.

Le evenienze espongono i fatti a due aspetti di assoluta criticità, consistiti il primo nella inesistente iscrizione del deferito nel Registro dei procuratori sportivi, tassativamente prevista dall’art. 4 del Regolamento per i servizi di procuratore sportivo; il secondo, nello status del calciatore, che, in quanto dilettante e tesserato per una società partecipante al Campionato Serie D, non poteva essere assistito da un altro soggetto, tanto più se professionista (avvocato), poiché una tale situazione contrattuale (di consulenza, collaborazione, assistenza) concretizza di fatto la figura del procuratore sportivo, la cui attività - come si è visto - deve essere svolta in via esclusiva a favore di società e/o di calciatori operanti nell’ambito del professionismo.

Alla luce di quanto appena esposto, la tesi sostenuta dal Cannizzaro di aver svolto per il calciatore al più un’attività di natura legale, tipica dell’avvocato in rapporto con un libero cittadino, consentita dall’ordine professionale degli avvocati, al quale il Cannizzaro è iscritto, è del tutto irrilevante per l’ordinamento federale restando confinata all’interno dei rapporti di natura disciplinari con l’ordine professionale.

Il Collegio ritiene, pertanto, che il Cannizzaro abbia svolto di fatto un’attività riconducibile a quella tipica del procuratore sportivo, senza iscrizione nell’apposito Registro previsto dall’art. 4 del Regolamento, all’intuibile scopo di poter agire in assoluta libertà, operando, in assenza di vincoli, anche a favore di calciatori dilettanti, per i quali la suddetta attività è invece tassativamente preclusa; il comportamento del Cannizzaro urta contro la normativa di settore, si pone in contrasto con l’ordinamento sportivo e rende suscettibile di accoglimento il deferimento.

Per entrambi i deferiti, in uno al complessivo accoglimento del deferimento, vanno applicate le sanzioni che sono state chieste dalla Procura federale, in quanto ritenute congrue e proporzionate agli addebiti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di Consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Cesarano Gennaro, la squalifica di giornate 4 (quattro), da scontarsi in gare ufficiali;

- per l’Avv. Cannizzaro Camillo, l’ammenda di € 2.000,00 (duemila/00).

 

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