F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 51/TFN del 15.11.2019 – (Deferimento n. 5073/872 pf18-19 GP/AA/mg del 22.10.19 a carico dei sig.ri Sannino Roberto, Plotegher Giovanni e della società ASD Valdivara 5 Terre – Reg. Prot. 80/TFN-SD) Decisione n. 51/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 5073/872 pf18-19 GP/AA/mg del 22.10.19 Reg. Prot. 80/TFN-SD

Decisione n. 51/TFN-SD 2019/2020

 Deferimento n. 5073/872 pf18-19 GP/AA/mg del 22.10.19

Reg. Prot. 80/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

Dott. Cesare Mastrocola - Presidente;

Avv. Amedeo Citarella – Componente;

Dott. Angelo Fanizza – Componente;

Avv. Fabio Micali – Componente;

Avv. Valentina Ramella – Componente (Relatore);

Dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 14 novembre 2019,

a seguito del Deferimento n. 5073/872 pf18-19 GP/AA/mg del 22.10.19 a carico dei sig.ri Sannino Roberto, Plotegher Giovanni e della società ASD Valdivara 5 Terre,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con provvedimento n. 5073/872 pf18-19 GP/AA/mg del 22.10.19, il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

1) Sannino Roberto, Dirigente tesserato per la società ASD Valdivara 5 Terre per la ss 2017-2018 e soggetto di cui all’art.

1 bis, comma 5, del CGS vigente “ratione temporis”, operante nell’interesse delle società Spezia Calcio Srl dal 2015 al 2018; per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente “ratione temporis”, per aver commesso, in concorso con gli altri soggetti indicati in premessa, atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato di minori di nazionalità nigeriana, producendo presso il Consolato italiano della Nigeria richieste di visto di ingresso temporaneo apparentemente per allenamenti e attività sportive non a scopo di lucro, con l’espresso impegno, poi violato, di assicurare  il rientro al paese di origine entro i termini previsti dal medesimo visto di ingresso, con l'obiettivo di dissimulare il reale motivo di ingresso, costituito dal garantirsi a titolo definitivo la permanenza dei minori sul territorio dello Stato per adibirli stabilmente all'esercizio dell’attività calcistica nell'ottica del loro tesseramento e della successiva cessione dei diritti relativi alle prestazioni sportive; e a tal fine, nel predetto paese di origine dei giovani calciatori, si procuravano l’autorizzazione degli esercenti la potestà genitoriale per ottenere il visto d’ingresso temporaneo nel territorio nazionale con un accompagnatore e, successivamente, rappresentavano falsamente che i medesimi minori non erano accompagnati, al fine di ottenere il permesso di soggiorno e la nomina di tutori legali dei minori sul territorio nazionale.

In particolare: contribuiva fattivamente alla realizzazione del cd “sistema Nigeria”, occupandosi della gestione dei minori (Awua Theophilus Aondofa, nato  il 24.04.1998,  Suleiman Abdullhahi, nato  il 22.03.1998, Iroanya  Chukwuemeka Emmanuel nato il 13.09.1999, Ejalonibu Abiola Bankole, nato il 15.11.1999, Olonisakin Taiwo Hamid, nato il 25.05.1999,

Haruna Adamu Muhamad, nato il 06.06.2000, Rabiu Riliwan Oyindamola, nato il 06.02.2000, Anih Emmanuel Izuchukwu, nato il 01.02.2000) che il Giudice Tutelare affidava allo stesso Roberto Sannino e al fratello Giorgio Sannino, percependo a tal fine somme di denaro dallo Spezia Calcio tramite la società dilettantistica Valdivara 5 Terre;

2) Plotegher Giovanni, Presidente e legale rappresentante della società ASD Valdivara 5 Terre dalla ss 2016/2017 alla ss 2018/2019, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente “ratione temporis”, per aver tesserato, per la stagione sportiva 2017/2018, tre giocatori nigeriani (Olonisakin Taiwo Hami, nato il 25.05.1999, Iroanya Chukwuemeka Emmanuel nato il 13.09.1999 e Ejalonibu Abiola Bankole, nato il 15.11.1999), omettendo di verificare la regolarità del loro ingresso e della loro permanenza sul territorio italiano, nonché per aver consentito che i signori Roberto Sannino ed Elena Achilli venissero tesserati per la stagione sportiva 2017-2018 quali dirigenti della società ASD Valdivara 5 Terre, da lui all’epoca presieduta, per fini diversi da quelli riconnessi allo svolgimento di attività sportiva in favore della predetta società, ovvero per poter retribuire i medesimi Roberto Sannino ed Elena Achilli per le prestazioni tutorie dagli stessi svolte, in modo da non far apparire alcun legame tra gli stessi tutori e lo Spezia Calcio, così di fatto agevolando le condotte poste in essere dai signori Micheli, Gobbo, Vinazzani e Sannino, sopra specificamente indicate;

3) la società ASD Valdivara 5 Terre, per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 1 e 2, del CGS vigente “ratione temporis”, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante e dal

proprio tesserato come sopra descritto.

Il patteggiamento

Prima dell’apertura del dibattimento, così come previsto dall’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, la Procura Federale, a mani dell’avv. Dario Parigini e, per delega, l’Avv. Priscilla Palombi per il sig. Sannino Roberto, l’Avv. Eduardo Chiacchio per il sig. Giovanni Plotegher e l’Avv. Francesco Rondini per la società ASD Valdivara 5 Terre hanno depositato tre distinte richieste di patteggiamento che hanno rimesso alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, lette le proposte di patteggiamento;

ritenuta l’applicabilità al caso in esame dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente;

esaminate le sanzioni ai sensi del comma 3 art. cit., così determinate: per il sig. Sannino Roberto, sanzione base inibizione mesi 15 (quindici), diminuita di 1/3 – mesi 5 (cinque), sanzione finale inibizione mesi 10 (dieci); per il sig. Plotegher Giovanni, sanzione base inibizione mesi 6 (sei), ridotta di 1/3 – mesi 2 (due), sanzione finale inibizione mesi 4 (quattro); per la società ASD Valdivara 5 Terre, sanzione base ammenda € 3.000,00 (tremila/00), ridotta di 1/3 - € 1.000,00 (mille/00), sanzione finale ammenda € 2.000,00 (duemila/00); risultando ritualmente formulate le proposte e ritenendo congrue le sanzioni finali, adotta il seguente provvedimento:

il Tribunale, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento i sig.ri Sannino Roberto, Plotegher Giovanni e la società ASD Valdivara 5 Terre, ai sensi dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, hanno depositato istanza di patteggiamento con

le sanzioni sopra evidenziate; visto l’art. 127, comma 3 cit., secondo il quale “nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione”; rilevato altresì, che, a mente del comma 4 della norma, “l’efficacia dell’accordo comporta ad ogni effetto la definizione del procedimento nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie in esso contenute nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della decisione di cui al comma 3” suddetto; e che, in tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1 art. cit., fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, con la pronuncia che dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate appaiono congrue;

comunicato infine alla società ASD Valdivara 5 Terre che l’ammenda di cui alla presente decisione dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il sig. Sannino Roberto, la inibizione di mesi 10 (dieci);

- per il sig. Plotegher Giovanni, la inibizione di mesi 4 (quattro);

- per la società ASD Valdivara 5 Terre, l’ammenda di € 2.000,00 (duemila/00). Dichiara la chiusura del procedimento.

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