F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 52/TFN del 15.11.2019 – (Deferimento n. 4273/1462 pf18-19 GP/AA/mg dell’8.10.19 a carico del sig. Pietro Del Pozzo e della società ASD Oltrepovoghera – Reg. Prot. 72/TFN-SD) Decisione n. 52/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 4273/1462 pf18-19 GP/AA/mg dell’8.10.19 Reg. Prot. 72/TFN-SD
Decisione n. 52/TFN-SD 2019/2020
Deferimento n. 4273/1462 pf18-19 GP/AA/mg dell’8.10.19
Reg. Prot. 72/TFN-SD
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da Cons. Giuseppe Rotondo - Presidente;
Avv. Andrea Del Re – Componente (Relatore);
Avv. Valentino Fedeli – Componente; Avv. Fabio Micali – Componente;
Avv. Giovanni Marco Zoppi – Componente; Dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;
ha pronunciato nella riunione fissata il 7 novembre 2019,
a seguito del Deferimento n. 4273/1462 pf18-19 GP/AA/mg dell’8.10.19 a carico del sig. Pietro Del Pozzo e della società ASD Oltrepovoghera,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento.
Con nota n. 4273/1462 pf18-19 GP/AA/mg del 11.10.19, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, il sig. Pietro Del Pozzo, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Oltrepovoghera, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente “ratione temporis”, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10 , del CGS vigente, “ratione temporis”, per non aver corrisposto a Edoardo Duca, le somme accertate dalla CAE della LND con decisione pubblicata con Com. Uff. del 24.4.2019 e comunicata alla società il 24.4.2019 nel termine di 30 giorni dalla comunicazione di detta pronuncia.
Con la medesima nota è stata, altresì, deferita la società ASD Oltrepovoghera per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente, “ratione temporis”, dei comportamenti posti in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritti.
Il dibattimento.
Alla udienza del 7 novembre 2019, il rappresentante della Procura Federale riferisce che è pervenuta solo di recente presso la segreteria dell’ufficio inquirente una nota a firma del sig. Edoardo Duca con la quale costui dichiara che la società oggi deferita ha provveduto al pagamento degli emolumenti economici nello scorso mese di Luglio .
Lo stesso conclude con le seguenti richieste:
irrogarsi nei confronti del sig. Pietro Del Pozzo la sanzione della inibizione di mesi 6 (sei);
irrogarsi nei confronti della società, le sanzioni della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nel corso del campionato, e dell’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00).
Nessuno è comparso per le parti, né sono pervenute memorie difensive.
Motivi della decisione.
In via preliminare il Collegio prende e dà atto che tanto gli atti di deferimento, quanto le convocazioni per la prima udienza di trattazione del 7 novembre 2019, sono stati recapitati nelle forme di legge ai deferiti nei termini e nei modi previsti dall’ordinamento giuridico, presso i rispettivi indirizzi. Il contraddittorio si è, pertanto, perfezionato.
Nel merito, i deferimenti sono fondati e meritano di essere accolti.
Gli addebiti risultano provati per tabulas dalla produzione documentale versati in atti.
In particolare, il Collegio rileva che a fronte della decisione della Commissione Accordi Economici della LND, comunicata alla società ASD Oltrepovoghera a mezzo PEC in data 24 aprile 2019, rimasta inoppugnata, i deferiti non hanno provveduto all’adempimento nel termine di 30 giorni dalla comunicazione di detta pronuncia.
L’infruttuoso decorso del termine stabilito per l’esecuzione della pronuncia invera il presupposto materiale della responsabilità disciplinare.
Sotto il profilo soggettivo, il Collegio osserva che la mancata comparizione delle parti, così pure la mancata spendita di attività defensionale, non consente di revocare in dubbio l’attendibilità degli accertamenti e delle risultanze fattuali evinte
dalla versata documentazione, siccome rimasti inconfutati.
Dei fatti ascritti al sig. Del Pozzo risponde, in forza del principio di immedesimazione organica, la società ASD Oltrepovoghera a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, del CGS vigente ratione temporis, (hodie art. 6, comma 1, del nuovo CGS-FIGC).
Occorre, tuttavia, considerare che la Procura federale, come sopra anticipato, in sede di discussione del procedimento ha reso edotto il Collegio dell’avvenuto pagamento da parte della società deferita, ancorché lo stesso tardivo rispetto al termine di adempimento.
Il Collegio osserva che, pur non essendo stato versato in atti il menzionato documento, la dichiarazione della Procura sia sufficiente e comunque idonea a inverare il presupposto per il riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all’art. 13, comma 1, lett. c), del nuovo CGS (Circostanze attenuanti) a mente del quale “La sanzione disciplinare è attenuata se dai fatti accertati emerge a favore del responsabile una o più delle seguenti circostanze … per aver riparato interamente il danno o l’essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell’infrazione prima del giudizio”.
Il pagamento, ancorché tardivo, avvenuto prima del giudizio e attestato verbalmente dalla procura, costituisce ad avviso del Collegio un comportamento spontaneo volto a riparare il danno economico causato.
Per quanto precede, il Tribunale ritiene congrue le sanzioni di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,
all’esito della Camera di Consiglio, infligge le seguenti sanzioni:
- al sig. Del Pozzo Pietro, la inibizione di mesi 5 (cinque);
- alla società ASD Oltrepovoghera, penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).
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