F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 54/TFN del 20.11.2019 – (Deferimento n. 4961/1466 pf18-19/GP/AA/mg del 18.10.19 a carico della sig.ra Scavo Rosa e della società Lupa Roma FC Srl – Reg. Prot. 79/TFN-SD). Decisione n. 54/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 4961/1466 pf18-19/GP/AA/mg del 18.10.19 Reg. Prot. 79/TFN-SD

Decisione n. 54/TFN-SD 2019/2020

Deferimento n. 4961/1466 pf18-19/GP/AA/mg del 18.10.19

Reg. Prot. 79/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

Dott. Cesare Mastrocola - Presidente;

Avv. Amedeo Citarella – Componente;

Dott. Angelo Fanizza – Componente (Relatore);

Avv. Fabio Micali – Componente;

Avv. Valentina Ramella – Componente;

Dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 14 novembre 2019,

a seguito del Deferimento n. 4961/1466 pf18-19/GP/AA/mg del 18.10.19 a carico della sig.ra Scavo Rosa e della società Lupa Roma FC Srl,

la seguente

DECISIONE

Il   deferimento

Con nota prot. n. 4961/1466pf18-19/GP/AA/mg del 18.10.2019 la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

- la sig.ra Scavo Rosa, all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della società Lupa Roma FC Srl, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente “ratione temporis” (oggi trasfuso nell’art. 4, comma 1, del CGS in vigore) in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS vigente “ratione temporis” (oggi trasfuso nell’art. 31, commi 6 e 7, del CGS in vigore), per non aver pagato al calciatore, sig. Bozzi Nicola, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione pubblicata con Com. Uff. n. 142 del 8.11.2019, confermata dal TFN - Sez. Vertenze Economiche con decisione pubblicata con Com. Uff. n. 14/TFN-SVE del 12.02.2019 (Dispositivo) e Com. Uff. n. 18/TFN-SVE del 8.04.2019 (Motivazione) e comunicata alla società il 10.04.2019, e per non aver pagato al calciatore, sig. Montesi Alessandro, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione pubblicata con Com. Uff. n. 270 del 27.03.2019 (Prot. 123/CAE/2018-19) e comunicata alla società il 27.03.2019, nel termine di trenta giorni dalla rispettiva comunicazione delle predette pronunce (decisione non impugnata).

Nessuno dei suddetti pagamenti è stato, infatti, corrisposto entro il termine di trenta giorni dalla rispettiva comunicazione delle predette decisioni.

- la società Lupa Roma FC Srl, alla quale apparteneva il soggetto deferito al momento della commissione dei fatti, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente “ratione temporis” (oggi trasfuso nell’art. 6, comma 1, del CGS in vigore), per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto;

Il  dibattimento

All’udienza del 14.11.2019 il rappresentante della Procura Federale, Avv. Dario Perugini, dopo aver illustrato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento e, per l’effetto, l’irrogazione delle seguenti sanzioni: per la sig.ra Rosa Scavo l’inibizione di mesi 7 (sette); per la società Lupa Roma FC Srl la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nel caso in cui la società si iscriva ad un campionato organizzato dalla FIGC, oltre all’ammenda di €. 1.600,00 (milleseicento/00).

Nessuno è comparso per i soggetti deferiti.

Motivi della decisione

Premesso che gli atti di deferimento risultano essere stati spediti e recapitati nei termini e nei modi previsti dall’ordinamento

e che, pertanto, la mancata costituzione in giudizio è esclusivamente imputabile ad un’autonoma scelta del soggetto destinatario del predetto deferimento, può passarsi all’esame nel merito.

Il deferimento è fondato e, pertanto, va accolto.

È provato che la società Lupa Roma FC Srl, ancorché condannata al pagamento in favore del calciatore Nicola Bozzi di € 800,00 (ottocento/00) in conseguenza della decisione della Commissione Accordi Economici della LND (pubblicata con Com. Uff. n. 142 del 8.11.2018), confermata dalla decisione del TFN - Sez. Vertenze Economiche (pubblicata con Com. Uff. n. 14/TFN-SVE del 12.02.2019 (Dispositivo) e Com. Uff. n. 18/TFN-SVE del 8.04.2019 (Motivazione), e comunicata

alla predetta società mediante PEC in data 10.04.2019), non ha provveduto ad alcuna corresponsione.

Analoghe considerazioni riguardano il mancato pagamento in favore del calciatore Alessandro Montesi di € 2.850,00 (duemilaottocentocinquanta/00), dovuto in conseguenza della decisione della Commissione Accordi Economici della LND (pubblicata con Com. Uff. n. 270 del 27.03.2019 e comunicata alla predetta società mediante PEC in data 27.03.2019),

non impugnata.

Ai sensi dell’art. 8, commi 9 e 10, del CGS vigente "ratione temporis" (oggi trasfuso nell'art. 31, commi 6 e 7, del CGS in vigore)  il mancato pagamento,entro i  suddetti termini, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica,  mentre  i  dirigenti che partecipino agli illeciti come quello sopra descritto sono soggetti alla sanzione dell’inibizione di durata non inferiore a sei mesi.

Tanto premesso, essendo stato provato il mancato pagamento degli emolumenti in questione, né essendo state allegate circostanze o elementi in ordine ai fatti contestati, deve ritenersi accertata la responsabilità della sig.ra Rosa Scavo, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della Società Lupa Roma FC Srl, per violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente "ratione temporis" (oggi trasfuso nell'art. 4, comma 1, del CGS in vigore), vale a dire dei principi di lealtà, correttezza e probità, e ciò in relazione all’omesso pagamento entro il termine di 30 giorni rispettivamente

dalla comunicazione della decisione del Tribunale Federale Nazionale (per il sig. Nicola Bozzi) e dalla comunicazione della decisione della Commissione Accordi Economici (per il sig. Alessandro Montesi). Parimenti accertata è la responsabilità diretta della società Lupa Roma FC Srl ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente "ratione temporis" (oggi trasfuso nell'art. 6, comma 1, del CGS in vigore).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

P.Q.M.

all’esito della Camera di Consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto, irroga le seguenti sanzioni:

- per la sig.ra Scavo Rosa, la inibizione di mesi 7 (sette);

- per la società Lupa Roma FC Srl, la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nel caso in cui si iscriva ad un campionato organizzato dalla FIGC, oltre all’ammenda di € 1.600,00 (milleseicento/00).

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